Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32009 del 09/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 09/12/2019), n.32009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9741-2017 proposto da:

FONDAZIONE TEATRO DELL’OPERA ROMA, in persona del Sovrintendente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8,

presso lo studio dell’avvocato DOMENICA DE FEO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati MARCO MARAZZA, MAURIZIO MARAZZA;

– ricorrente –

contro

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio dell’avvocato RICCARDO FARANDA, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato PASQUALE MARIA CRUPI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4806/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DORONZO ADRIANA.

Fatto

RILEVATO

che:

1.- R.A. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Fondazione Teatro dell’Opera di Roma chiedendo che fosse dichiarata la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con la Fondazione per lo svolgimento delle mansioni di maschera, e la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, con il risarcimento dei danni.

2.- Il Tribunale ha rigettato la domanda.

3.- Su appello del lavoratore, la Corte d’appello di Roma ha riformato la sentenza, dichiarando la nullità del contratto a termine stipulato dalle parti il 12/9/2003; ha quindi dichiarato costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far tempo dalla data suindicata e ha condannato la Fondazione al pagamento di un’indennità onnicomprensiva, pari a dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

3.1. – A fondamento del decúum, la Corte territoriale ha posto i principi già espressi da questa Corte con la sentenza 20 marzo 2014, n. 6547, ribaditi dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 260 del 2015; ha affermato che il contratto in esame non soddisfa il requisito di forma richiesto dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, attesa la genericità della causale (“assunto a termine nell’ambito della nuova stagione teatrale per l’esecuzione delle ordinaria attività di maschera della fondazione”), non resa specifica dalla sola indicazione degli spettacoli cui il lavoratore avrebbe dovuto collaborare, nè ha ritenuto sussistente la prova di uno specifico apporto lavorativo del lavoratore, necessario a sorreggere la causa del contratto di lavoro a termine; la Corte ha altresì aggiunto che non è stato provato il rispetto da parte della Fondazione del limite quantitativo del 15% dei rapporti a termine rispetto all’organico funzionale, sicchè anche per tale ragione il contratto in esame è illegittimo.

4.- Contro la sentenza la Fondazione Teatro dell’opera di Roma ha proposto ricorso per cassazione sulla base dei motivi che di seguito si illustrano. La parte intimata ha resistito con controricorso. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata. La Fondazione ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- i motivi di ricorso sono così prospettati:

1.1.- violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 1 bis e 4, nonchè della L. n. 604 del 1966, art. 6: la ricorrente assume che, a fronte di un’impugnativa dei contratti inviata in data 21/1/2011; il ricorso giudiziario era stato depositato soltanto in data 24/4/2012, ossia 458 giorni dopo, in violazione di quanto disposto dalla citata L. n. 183 del 2010, art. 32;

1.2.- violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 595 (legge finanziaria 2006), della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 392 (legge finanziaria 2008) e del D.L. n. 64 del 2010, art. 3, comma 5, convertito in legge dalla L. 29 giugno 2010, n. 100, art. 1, comma 1: assume la ricorrente che, con riferimento al periodo di efficacia del contratto dichiarato nullo, le norme indicate impedivano la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, stante il cosiddetto blocco delle assunzioni, operante anche con riguardo alla costituzione giudiziale dei rapporti di lavoro;

1.3.- violazione e falsa applicazione del D.L. n. 91 del 2013, art. 11, comma 19, convertito nella L. n. 112/2013: la Fondazione osserva che, in forza della norma citata, le assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche devono avvenire solo a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche;

1.4.- violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2: la ricorrente ritiene che il contratto dichiarato nullo risponda ai requisiti previsti dalla norma indicata, ricorrendo ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo, anche riferibili all’ordinaria attività del datore di lavoro, essendo specifiche le clausole appositive del termine attraverso l’indicazione delle rappresentazioni teatrali o liriche e non essendo richiesto il requisito della temporaneità dell’occasione di lavoro nè quello della esclusione dello stabile inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale;

1.5.- violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 10, comma 7, nonchè dell’art. 3 del c.c.n.l. per il personale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche, dell’art. 2697 c.c., artt. 112 e 99 c.p.c., in riferimento ai nn. 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c.: la Fondazione censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto fondata l’eccezione di violazione della clausola di contingentamento, nonostante il difetto di specifiche allegazioni da parte del lavoratore; inoltre, la norma contrattuale che prevede limiti quantitativi per i contratti a tempo determinato non può trovare applicazione nel caso in esame, riferendosi solo alla pregressa disciplina di cui alla L. n. 230 del 1962.

2.- Il primo motivo è manifestamente infondato, perchè la Corte territoriale si è uniformata al principio di diritto già espresso da questa Corte a sezioni unite (Cass. Sez.Un. 14/3/2016, n. 4913), secondo cui della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1 bis, introdotto dal D.L. n. 225 del 2010, cono. con mod. dalla L. n. 10 del 2011, nel prevedere “in sede di prima applicazione” il differimento al 31 dicembre 2011 dell’entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, si applica a tutti i contratti ai quali tale regime risulta esteso e riguarda tutti gli ambiti di novità di cui al novellato della L. n. 604 del 1966, art. 6″.

2.1.- La successiva giurisprudenza ha ulteriormente chiarito che l’art. 32 citato ha previsto un diretto e contestuale collegamento tra impugnazione stragiudiziale e decorrenza del termine (parimenti di decadenza) per il deposito del ricorso giudiziale, sicchè il primo e del novellato art. 6, comma 2 costituiscono, integrandosi fra loro, una disciplina unitaria e articolata (v. fra le tante, oltre alla sentenza delle Sezioni Unite, Cass. 23/11/2016, n. 23865, e, da ultimo, da Cass. 3/5/2018, n. 10521).

2.2.- Dal collegamento tra i due momenti impugnatori (stragiudiziale e giudiziale o arbitrale) discende che il differimento previsto dal della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1-bis, deve intendersi riferito anche alla decadenza di cui al (nuovo) comma 2, la cui operatività viene fatta parimenti decorrere dal 31.12.2011.

2.3.- In altri termini, con l’introduzione del comma 1 bis, il legislatore ha inteso posticipare l’applicabilità del nuovo regime decadenziale nel suo complesso con riferimento a tutti i termini introdotti dall’art. 32 citato (così, Cass. 5/5/2017, n. 11028, ed ivi ulteriori richiami), ivi compreso il termine di duecentosettanta giorni per il deposito del ricorso (termine successivamente ridotto a centottanta giorni dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 38 e 39) (v. pure Cass. 4/7/2016, n. 13598).

2.4.- Ne consegue la tempestività dell’impugnazione proposta dall’odierno controricorrente, come correttamente dichiarato dalla Corte romana.

3.- Il secondo e il terzo motivo, in questa stessa pressochè identica formulazione, sono stati già scrutinati da questa Corte (in termini, Cass. 14/5/2019, n. 12776; v. pure Cass. 20/4/2018, n. 9896; Cass. Corte 28/9/2016, n. 19189; Cass. 20 marzo 2014, n. 6547; conf. pure Cass. n. 10924 del 2014) che, con orientamento che si ritiene quindi condividere anche per gli effetti di cui all’art. 118 disp.att. c.p.c., li ha ritenuti infondati sul presupposto che le norme dettate in materia di blocco delle assunzioni, di cui alle leggi finanziarie del 2006 e del 2008, costituiscono norme esterne alla fattispecie dedotta in giudizio. Esse infatti riguardano il funzionamento e l’autorganizzazione del datore di lavoro e, pur potendo incidere indirettamente sulla esistenza del rapporto di lavoro invocata dal privato, non possono farne degradare la posizione di diritto soggettivo sorta in conseguenza di atti di gestione del rapporto di tipo privatistico (cfr., Cass., S.U. n. 894 del 1999) e non possono, dunque, incidere sulla decisione giurisdizionale che intervenga in seguito all’entrata in vigore della disposizione normativa considerata.

3.1.- Tale conclusione risulta ora imposta anche dalla interpretazione della normativa considerata, data dalla Corte di giustizia nella causa Sciotto (Corte di giust. 25 ottobre 2018, causa C-331/17) e dalla necessità di evitare gravi disparità di trattamento anche alla luce della dottrina Milkova (V. Corte Giust. 9 marzo 2017, Causa C- 406/15, Milkova), dovendo scongiurarsi il rischio che la distinzione operata da una normativa nazionale tra i lavoratori subordinati a tempo determinato alle dipendenze di un qualsiasi datore di lavoro privato e quelli che svolgano le medesime mansioni alle dipendenze di una Fondazione lirica, non risulti adeguata al fine perseguito da tale normativa.

3.2.- Posto che il contratto dichiarato nullo dalla Corte è stato stipulato fra le parti in data precedente l’introduzione, nell’ambito del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1, del riferimento anche alla “ordinaria attività del datore di lavoro” (introdotto dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 21, comma 1, convertito con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133), va ribadito l’orientamento già ripetutamente affermato da questa Corte e che qui, sinteticamente, si riporta:

a) dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001, ai contratti di lavoro a termine stipulati dal personale delle fondazioni lirico-sinfoniche previste dal D.Lgs. n. 367 del 1996, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, con le uniche esclusioni costituite dall’art. 4, relativo alle proroghe, e dall’art. 5, relativo alle prosecuzioni ed ai rinnovi (D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11, comma 4);

b) pertanto, la violazione “delle norme che prevedono la forma scritta ad substantiam e la specifica indicazione della causale,…, devono essere riportate nell’ambito della disciplina ordinaria del contratto di lavoro a tempo determinato, con la conseguente conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato”;

c) l’esclusione dell’applicabilità del D.Lgs. n. 368 del 2001 alle fondazioni lirico- sinfoniche opera in caso di successione di contratti e non si estende alle anomalie genetiche dei medesimi (cfr. Cass. n. 6547 del 2014 cit. e, ex multis, successivamente Cass. n. 10924 del 2014, Cass. n. 19189 del 2016, Cass. 9896 del 2018, Cass. n. 25802 del 2018);

d) infine, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 260 del 11 dicembre 2015, condividendo la ricostruzione del quadro normativo compiuto da questa Corte (richiamando non solo Cass. n. 6547/2014, ma anche Cass. n. 10924, n. 10217, n. 7243, n. 5748 del 2014), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 40, comma 1-bis (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, art. 1, comma 1, nella parte in cui prevede che il D.L. 30 aprile 2010, n. 64, art. 3, comma 6, primo periodo, convertito, con modificazioni dalla L. 29 giugno 2010, n. 100, art. 1, comma 1, si interpreta nel senso che alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine”;

aggiunge la sentenza n. 260 del 2015 che “con riguardo ai lavoratori dello spettacolo, la Corte di giustizia ha valorizzato il ruolo della “ragione obiettiva” come mezzo adeguato a prevenire gli abusi nella stipulazione dei contratti a tempo determinato e come punto di equilibrio tra il diritto dei lavoratori alla stabilità dell’impiego e le irriducibili peculiarità del settore (sentenza 26 febbraio 2015, nella causa C-238/14, Commissione contro Granducato di Lussemburgo, che riprende le affermazioni della sentenza della Corte di giustizia, 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13 e da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, Mascolo ed altri)”: tanto ad ulteriore motivo di sostegno all’assunto che l’estensione del divieto di conversione del contratto a tempo determinato oltre i confini originariamente tracciati, includendo anche l’ipotesi di un vizio genetico del contratto a tempo determinato, pregiudica un aspetto fondamentale delle tutele accordate dall’ordinamento ai rapporti di lavoro, in un contesto già connotato in senso marcatamente derogatorio rispetto al diritto comune.

3.3.- Questi principi valgono a respingere i motivi di ricorso in esame non potendosi attribuire rilievo ad una norma (D.L. n. 91 del 2013, art. 11, comma 19), che secondo la stessa Corte costituzionale è “antesignana” dell’art. 40, dichiarato poi illegittimo e che, in mancanza di una diversa indicazione normativa, non può avere effetto che per l’avvenire (art. 11 preleggi). Nel senso della irretroattività si è già espressa questa Corte (Cass. 2/4/2019, n. 9125, ed ivi ulteriori richiami).

4. Anche il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

I giudici romani hanno ritenuto che il richiamo all’esigenza di produrre determinati programmi o spettacoli, ancorchè nominativamente indicati, non è sufficiente al rispetto del principio di specificità, risolvendosi in una clausola di stile che riproduce la formula legislativa, senza evidenziare nè quale sia l’effettiva e obiettiva esigenza che ha giustificato il ricorso all’assunzione a termine – essendo evidente che la produzione di programmi spettacoli che si succedono nel tempo costituisce una stabile e ineliminabile finalità aziendale- nè il nesso tra le esigenze in questione la specifica assunzione del lavoratore, di cui non è stato nemmeno dedotto il possesso di competenze professionali non sostituibile con le prestazioni del personale stabilmente alle dipendenze dell’azienda.

4.1.- Tale giudizio si pone in linea con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, impone che esse devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, obbligando il datore di lavoro ad indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa (da ultimo, Cass. n. 9125/2019, cit.; e prima, Cass. 6/2/2016, n. 2331; Cass. 12/8/2015 n. 16758, Cass. 12/1/2015 n. 208, Cass. 27/4/2010 n. 10033, Cass. n. 2279/10; V. pure Cass. 21/8/2015, n. 17064; Cass. n. 19189/2016).

5.- Resta assorbito l’esame dell’ultima censura, in applicazione del principio secondo cui quando una sentenza risulta sorretta da diverse rationes decidendi, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’inammissibilità (o l’infondatezza) del motivo di ricorso attinente ad una di esse rende irrilevante l’esame dei motivi riferiti all’altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l’annullamento della sentenza impugnata (Cass. 13/06/2018, n. 15399).

6.- In conclusione il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, nella misura liquidate in dispositivo, che si distraggono in favore dei procuratori della ricorrente, avvocati Riccardo Faranda e Pasquale Maria Crupi, secondo la dichiarazione resa ex art. 93 c.p.c..

Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la Fondazione al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori del con troricorrente.

sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 9 dicembre 2019

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