Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32008 del 11/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2018, (ud. 22/11/2018, dep. 11/12/2018), n.32008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19366-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 529/15/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 23 gennaio 2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22 novembre 2018 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di R.G. avverso una cartella di pagamento per imposta di registro, relativa al 1993.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, l’Agenzia assume la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, e art. 61, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, giacchè la CTR avrebbe reso una motivazione incomprensibile, omettendo di spiegare l’iter logico-giuridico seguito;

che, col secondo rilievo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78, in combinato disposto con l’art. 2953 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: una volta preso atto che l’avviso di liquidazione – prodromico alla cartella de qua – era stato impugnato dalla ricorrente e che la decisione di rigetto della CTP era passata in giudicato il 26 febbraio 2006, la CTR avrebbe dovuto far decorrere il termine decennale di prescrizione da tale data e non da quella di accertamento del diritto di credito erariale, collegato all’imposta di registro dovuta per un atto di compravendita immobiliare;

che l’intimata non si è costituita;

che il primo motivo non è fondato;

che, infatti, la sentenza non evidenzia alcuna palese incongruenza logica e, d’altronde, contiene il minimo costituzionale di una motivazione (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);

che il secondo motivo è fondato;

che il diritto alla riscossione di un’imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 (nel testo vigente ratione temporis), bensì al termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2953 c.c. per l’actio iudicati (Sez. 5, n. 9076 del 07/04/2017; Sez. 6-5, n. 20153 del 24/09/2014);

che seppure tale termine decorre dal primo accertamento giurisdizionale riguardante la definitività della cartella di pagamento, tuttavia è soggetto ai periodi di interruzione determinati dai successivi pronunciamenti irrevocabili sulla stessa cartella;

che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con la reiezione del ricorso introduttivo;

che le spese del giudizio devono essere interamente compensate con riguardo al merito, mentre quelle di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo.

Compensa le spese del giudizio di merito e condanna la R. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in Euro 2.000, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2018

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