Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32008 del 09/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 09/12/2019, (ud. 15/10/2019, dep. 09/12/2019), n.32008
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35597-2018 proposto da:
M.A., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso
la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato ANTONIO BARONE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 5420/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 26/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa
NAZZICONE LOREDANA.
Fatto
RILEVATO
– che la Corte d’appello di Napoli con sentenza del 26 novembre 2018 ha dichiarato inammissibile l’appello, non più previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, che espressamente lo esclude;
– che non svolge difese l’intimato;
– che sono stati ritenuti sussistere i presupposti ex art. 380-bis
c.p.c.;
Diritto
RITENUTO
– che i tre motivi del ricorso censurano la violazione di varie norme della disciplina sulla protezione internazionale, in particolare lamentando la mancata collaborazione col richiedente e la ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione dello status di rifugiato e per la protezione sussidiaria (pur essendo stata concessa dal tribunale la protezione umanitaria);
– che difetta la procura speciale per il giudizio;
– che, secondo il principio costante, “ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale al difensore iscritto nell’apposito albo, richiesta dall’art. 365 c.p.c., è essenziale, da un lato, che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso e, dall’altro, che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione contro una sentenza determinata e pronunciata necessariamente in epoca antecedente al rilascio della procura speciale” (Cass. 28 marzo 2006, n. 7084; e multis, Cass. 21 novembre 2017, n. 27540; Cass. 4 aprile 2017, n. 8741; Cass. 17 marzo 2017, n. 7014);
– che, al contrario, la procura spillata al ricorso difetta di tali requisiti, mancando ogni riferimento al provvedimento oggi impugnato;
– che, dunque, tale accertamento d’inammissibilità è pregiudiziale, rispetto a quello concernente la stessa mancata sottoposizione a critica della statuizione di inammissibilità, compiuta dalla decisione del merito;
– che non occorre provvedere sulle spese, non svolgendo difese l’intimato;
– che va emessa la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, come novellato dalla L. n. 228 del 2012 la quale deve seguire il principio secondo cui, trattandosi di attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità in mancanza di procura speciale, su di esso grava la pronuncia relativa alle spese processuali, anche rispetto dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato predetto (cfr. già Cass. 21 settembre 2015, n. 18577, fra le altre).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell’avv. ANTONIO BARONE, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 ottobre 2019.
Depositato in cancelleria il 9 dicembre 2019