Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32007 del 11/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2018, (ud. 22/11/2018, dep. 11/12/2018), n.32007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19358-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA

SEVERINI, 54, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TOCCI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE TINELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 268/13/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 30 gennaio 2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22 novembre 2018 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma, la quale aveva accolto il ricorso di C.F. contro un avviso di liquidazione imposta di registro, relativa ad un atto dell’anno 2003;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che la contribuente non avrebbe potuto essere obbligata al pagamento dell’intera somma dovuta, non essendo stato notificato l’avviso anche agli altri condebitori.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è articolato in un unico motivo, col quale la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57 e dell’art. 1292 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

che, diversamente dall’opinione della CTR, l’amministrazione finanziaria, avendo la facoltà di scegliere l’obbligato al quale rivolgersi, non avrebbe avuto alcun dovere di notificare l’avviso anche ai coobbligati;

che l’intimata ha resistito con controricorso;

che il motivo è fondato;

che, in tema d’imposta di registro, è legittima la notificazione dell’avviso di liquidazione nei confronti di una sola delle parti dell’atto, tutte solidalmente obbligate ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, atteso che l’Amministrazione finanziaria, in applicazione dell’art. 1292 c.c., ha la facoltà di scegliere l’obbligato al quale rivolgersi, per cui non è tenuta alla notifica dell’avviso nei confronti degli altri condebitori (Sez. 5, n. 2864 del 03/02/2017; Sez. 6-5, n. 13248 del 25/05/2017);

che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lazio, in diversa composizione, affinchè si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2018

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