Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32007 del 09/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2019, (ud. 15/10/2019, dep. 09/12/2019), n.32007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31223-2018 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CLAUDINE PACIITI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO SEZIONE DI CAMPOBASSO,

PUBBLICO MINISTERO;

– intimati –

avverso il decreto n. R.G. 587/2018 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositato l’01/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

NAZZICONE LOREDANA.

Fatto

RILEVATO

– che il Tribunale di Campobasso con decreto n. 2148 del 1.10.2018 ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale del richiedente, proveniente dal Pakistana, il quale ha proposto ricorso per cassazione con un motivo;

– che non svolge difese l’intimato.

Diritto

RITENUTO

– che l’unico motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, lamentando la mancata valutazione della situazione di violenza ed instabilità diffusa in Pakistan, desumibile da fonti ufficiali quale il rapporto annuale di Amnesty International 2014/2015, ed in particolare nella regione di provenienza del Punjab, da cui si evidenzierebbe il grave rischio a cui andrebbe incontro in caso di rientro in patria; lamenta, inoltre, che il Tribunale abbia ritenuto lacunose e inattendibili le dichiarazioni del richiedente esclusivamente valutando quando riportato nel verbale di diniego, senza disporre l’audizione dello stesso, nè visionare la videoregistrazione del colloquio e sostiene che ciò costituirebbe violazione del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, conv. con modif., dalla L. 13 aprile 2017, n. 46; lamenta, infine, che il giudice abbia ritenuto non credibile il richiedente, ma senza considerarne le difficoltà linguistiche e che egli è integrato nel territorio;

– che il motivo è inammissibile;

– che il Tribunale, in applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, inserito dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, conov., con modif., dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, ha proceduto alla fissazione dell’udienza di comparizione delle parti e che non risulta, alla stregua del ricorso, che il richiedente abbia avanzato richiesta di audizione o altre richieste istruttorie;

– che la pronuncia reiettiva è fondata sulla condivisione da parte del Tribunale del giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente in merito alle ragioni che lo avevano condotto all’espatrio, in quanto anzitutto, radicalmente, il provvedimento impugnato non ha ritenuto il ricorrente credibile: al riguardo, questa Corte ha chiarito come “In tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevolezza per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 291 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati; la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate” (Cass., ord. 30 ottobre 2018, n. 27503) e che “In materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona; qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatorì (Cass. 27 giugno 2018, n. 16925; v. pure Cass., ord. 5 febbraio 2019, n. 3340);

– che, inoltre, il vizio motivazionale dedotto non risponde al modello legale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), giacchè non è indicato alcun fatto di cui sia stato omesso l’esame, ma non è nemmeno focalizzato su detta ratio detidendi e sulle dichiarazioni ed i fatti narrati dal richiedente;

– che, in definitiva, si mira a reiterare in loto un giudizio sul fatto;

– che non occorre provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-qualer, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 9 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA