Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32006 del 11/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2018, (ud. 22/11/2018, dep. 11/12/2018), n.32006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16667-2017 proposto da:

R.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS

31, presso lo studio dell’avvocato VITO SOLA, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELL’ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE 1 DI ROMA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 9162/9/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 23 dicembre 2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22 novembre 2018 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che R.P. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione del contribuente avverso una cartella di pagamento per l’anno 2005;

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale il R. lamenta nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: l’atto di appello proposto dall’Agenzia non sarebbe stato notificato all’avv. Vito Sola, nella sua qualità di procuratore costituito in primo grado, e quindi domiciliatario, con conseguente nullità della sentenza emessa a definizione del giudizio d’appello;

che l’intimata non si è costituita;

che il motivo è fondato;

che dall’esame del fascicolo di merito è emerso che l’avv. Sola era difensore domiciliatario del R. in primo grado, sicchè la notifica dell’atto di appello avrebbe dovuto essere effettuato presso il domicilio del professionista, laddove manca la prova di tanto (Sez. 5, n. 26077 del 30/12/2015);

che la violazione dell’obbligo, posto dall’art. 330 c.p.c., comma 1, di eseguire la notificazione dell’impugnazione alla controparte non direttamente, ma nel domicilio eletto, comporta, ai sensi dell’art. 160 c.p.c., la nullità della notificazione stessa e tale vizio, se non rilevato dal giudice d’appello – che deve ordinare la rinnovazione della notifica a norma dell’art. 291, cod. cit. – e non sanato dalla costituzione dell’appellato, a sua volta comporta la nullità dell’intero processo e della sentenza che lo ha definito (Sez. 5, n. 6220 del 16/03/2007);

che la sentenza impugnata va dunque cassata, con la coeva declaratoria di inammissibilità dell’appello;

che le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara l’inammissibilità dell’appello.

Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, a favore del ricorrente, in Euro 4.000, oltre spese forfettarie in misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2018

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