Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32006 del 09/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2019, (ud. 15/10/2019, dep. 09/12/2019), n.32006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31213-2018 proposto da:

F.B., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CLAUDINE PACITTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI (OMISSIS) –

SEZIONE DI (OMISSIS), PUBBLICO MINISTERO;

– intimati –

avverso il decreto N. R.G. 2713/2017 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositato il 19/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

Fatto

RILEVATO

– che il Tribunale di Campobasso con decreto n. 2044 del 19.9.2018 ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale del richiedente, proveniente dalla Nigeria, il quale ha proposto ricorso per cassazione con un motivo;

– che non svolge difese l’intimato.

Diritto

RITENUTO

– che l’unico motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, lamentando la mancata valutazione della situazione di violenza ed instabilità diffusa della Nigeria, desumibile da fonti ufficiali, da cui si evidenzierebbe il grave rischio a cui andrebbe incontro in caso di rientro in patria; lamenta, inoltre, che il Tribunale abbia ritenuto lacunose e inattendibili le dichiarazioni del richiedente esclusivamente valutando quando riportato nel verbale di diniego, senza disporre l’audizione dello stesso, nè visionare la videoregistrazione del colloquio e sostiene che ciò costituirebbe violazione del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, conv. con modif., dalla L. 13 aprile 2017, n. 46; lamenta, infine, che il giudice abbia ritenuto non credibile il richiedente, ma senza considerarne le difficoltà linguistiche, e deduce che egli è integrato nel contesto sociale;

– che il motivo è inammissibile;

– che il Tribunale, in applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, inserito dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, conv., con modif., dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, ha proceduto alla fissazione dell’udienza di comparizione delle parti e che non risulta, alla stregua del ricorso, che il richiedente abbia avanzato richiesta di audizione o altre richieste istruttorie;

– che la pronuncia reiettiva è fondata sulla condivisione da parte del Tribunale del giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente in merito alle ragioni che lo avevano condotto all’espatrio, in quanto anzitutto, radicalmente, il provvedimento impugnato non ha ritenuto il ricorrente credibile: al riguardo, questa Corte ha chiarito come “In tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 35 bis, comma 11, essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fitti narrati; la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fitto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni su recentemente specifiche e circostanziate” (Cass., ord. 30 ottobre 2018, n. 27503) e che “In materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona; qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. 27 giugno 2018, n. 16925; v. pure Cass., ord. 5 febbraio 2019, n. 3340);

– che, inoltre, il vizio motivazionale dedotto non risponde al modello legale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), giacchè non è indicato alcun fatto di cui sia stato omesso l’esame, ma non è nemmeno focalizzato su detta ratio decidendi e sulle dichiarazioni ed i fatti narrati dal richiedente;

– che, in definitiva, si mira a reiterare in toto un giudizio sul fatto;

– che non occorre provvedere sulle spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA