Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32005 del 11/12/2018

Cassazione civile sez. II, 11/12/2018, (ud. 20/04/2018, dep. 11/12/2018), n.32005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15127/2014 R.G. proposto da:

C.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Emanuele M.

Forner, con domicilio eletto in Roma, piazza Libertà n. 10, presso

lo studio dell’Avv. Giampaolo Balas;

– ricorrente –

contro

AVV. CA.RO.PA., rappresentato e difeso dall’Avv.

Alessandro Pellegrino, con domicilio eletto in Roma, via Po n. 24,

presso lo studio dello stesso;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 4058 depositata il 25

marzo 2012.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 20 aprile

2018 dal Consigliere Dott. Milena Falaschi.

Fatto

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Ritenuto che:

– il Tribunale di Venezia, con ordinanza n. 4058 del 25 marzo 2012, in composizione monocratica, accoglieva la domanda proposta dall’Avvocato Ca.Ro.Pa., nelle forme del procedimento sommario di cognizione, nei confronti di C.F., condannando quest’ultimo al pagamento della somma di Euro 30.762,28, oltre accessori di legge ed interessi legali dalla domanda al saldo, per l’attività professionale prestata in suo favore con riferimento a tre giudizi instaurati davanti al medesimo ufficio giudiziario.

Per la cassazione della citata ordinanza ricorre il C. sulla base di due motivi, cui resiste il Ca. con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa in prossimità dell’udienza di discussione.

Atteso che:

– con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 50-bis e 50-quater c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, dolendosi del fatto che la controversia non sia stata trattata dal Tribunale in composizione collegiale, così come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con riferimento alle controversie di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28 (Cass., Sez. Un., n. 12609 del 2012) e come previsto espressamente dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14.

Il motivo è fondato.

L’art. 14, fissando le nuove regole di rito del procedimento per la liquidazione dei compensi di avvocato per prestazioni giudiziali civili e del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo avente ad oggetto detta liquidazione, al comma 2, espressamente dispone che “è competente l’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale”.

Come esattamente ricordato dal ricorrente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio per cui “le controversie in tema di liquidazione dei compensi dovuti agli avvocati per l’opera prestata nei giudizi davanti al tribunale, ai sensi della L. 13 giugno 1942, n. 794, artt. 28,29 e 30, rientrano fra quelle da trattare in composizione collegiale, in base alla riserva prevista per i procedimenti in camera di consiglio dall’art. 50-bis c.p.c., comma 2, come peraltro confermato del D.Lgs. 10 settembre 2011, n. 150, art. 14, comma 2, per i procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso”.

Ne consegue che il primo motivo di ricorso va accolto, atteso che il provvedimento impugnato è stato adottato dal Tribunale in composizione monocratica;

– con il secondo motivo di ricorso è denunciata l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio relativamente alla contestazione circa la qualità dell’attività professionale prestata e al danno lamentato, di cui non vi è alcuna traccia nella motivazione dell’ordinanza.

L’accoglimento del motivo relativo alla pregiudiziale questione del rito comporta l’assorbimento dell’ulteriore censura attinenti al merito della vicenda.

In conclusione, accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, l’ordinanza impugnata va quindi cassata, con rinvio, per nuovo esame della domanda, al Tribunale di Venezia, in composizione collegiale.

Al giudice del rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese della presente fase, al Tribunale di Venezia che deciderà in composizione collegiale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 20 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2018

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