Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32005 del 09/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 09/12/2019), n.32005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGLIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16041-2018 proposto da:

O.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

STETANIA SANTILLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 26/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

O.P. ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Milano in data 26-4-2018, che ne ha rigettato la domanda di protezione internazionale e umanitaria;

denunzia (i) col primo motivo, la violazione dei parametri normativi per la credibilità delle dichiarazioni del richiedente (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3); (ii) col secondo motivo, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, lamentando che il decreto è stato adottato senza previa fissazione dell’udienza per la comparizione personale, nonostante l’indisponibilità della videoregistrazione; (iii) col terzo e quarto motivo la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6,14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, Cedu, artt. 2 e 3, e l’omesso esame di fatti decisivi, quanto al diniego della protezione internazionale nelle sue varie forme; (iv) col quinto motivo, infine, la violazione o falsa applicazione del t.u. imm., artt. 5 e 19, in relazione al rigetto della domanda di protezione umanitaria;

il ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso è inammissibile poichè la procura speciale non è munita dell’attestazione di rilascio in data successiva al decreto impugnato (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13); in base a tale norma “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”;

tanto non emerge nel caso di specie, visto che la procura speciale è sottoscritta con attestazione di autenticità della firma del conferente senza alcuna data;

la declaratoria di inammissibilità del ricorso implica doversi dare atto dell’esistenza del presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. n. 9660-19), se dovuto (Cass. Sez. U n. 23535-19).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2019

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