Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32004 del 09/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 09/12/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 09/12/2019), n.32004
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
M.R., domiciliato presso la Cancelleria della Corte di
Cassazione, rappresentato e difeso, per procura allegata al ricorso,
dall’avv. Massimo Gabrieli Tommasi domiciliato in Roma, (fax
(OMISSIS); p.e.c. 2019gabrielitommasi.massimo.legalmail.it);
– ricorrente –
nei confronti di:
C.A.M.A., domiciliata presso la Cancelleria della
Corte di Cassazione, rappresentata e difesa, per mandato in calce al
controricorso, dall’avv. Maria Raffaella Giannotti che indica per le
comunicazioni relative al processo la p.e.c.
giannotti.mariaraffaella.ordavvle.legalmail.it;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 1894/2017 della Corte di appello di Lecce
emesso e depositato in data 27.10.2017 R.G. n. 390/2017;
sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.
Giacinto Bisogni.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. Il sig. M. ha chiesto al Tribunale di Lecce la revoca dell’assegno divorzile di 200 Euro mensili, già ridotto con precedente decisione del 25.2.2016 della Corte di appello di Lecce passata in giudicato, deducendo l’aggravamento delle sue condizioni di salute accertato dall’INPS che aveva riconosciuto il diritto a percepire pensione di invalidità.
2. Il Tribunale ha rilevato che non fossero state prospettate circostanze nuove attestanti il peggioramento delle condizioni economiche del sig. M..
3. La Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado con decreto n. 1894/2017.
4. Ricorre per cassazione il sig. M. deducendo violazione dell’art. 360 c.p.c..
5. Si difende con controricorso la sig.ra. C.A.M.A. ed eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura al difensore, per la genericità del riferimento all’art. 360 c.p.c., per essere il ricorso inteso a contestare genericamente le valutazioni di merito della Corte di appello in larga parte peraltro coperte dal giudicato.
Diritto
RITENUTO
CHE:
6. Le eccezioni di inammissibilità della controricorrente sono fondate. In ordine di pregiudizialità deve rilevarsi tuttavia il difetto di una valida procura nei confronti dell’avvocato T.M.G.. La procura speciale allegata al ricorso, oltre ad essere priva di data e di autentica da parte del difensore della sottoscrizione apposta in calce ad essa e recante la firma ” M.R.”, si riferisce infatti espressamente ad altro giudizio avente ad oggetto un ricorso ex L. n. 89 del 2001, in materia di equa riparazione per la durata irragionevole del giudizio. Non è pertanto possibile presumere la riferibilità della procura al ricorso cui è stata allegata (cfr. Cass. civ. sez. I n. 28839 del 27.12.2011).
7. L’inammissibilità del ricorso per cassazione per avere il difensore agito senza valida procura comporta che, non riverberando l’attività dello stesso alcun effetto sulla parte, lo stesso difensore sia parte nel processo in ordine alla questione d’inammissiblità del ricorso per difetto della procura speciale a ricorrere per cassazione. Pertanto, nel caso in cui la Suprema Corte non ritenga che sussistano giusti motivi di compensazione, la condanna alle spese va pronunciata a carico del difensore stesso, quale unica controparte del controricorrente nel giudizio di legittimità (Cass. civ. sez. I n. 14281 del 20 giugno 2006).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’avv. T.M.G. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 3.100, di cui 100 per spese, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Dispone che in caso di pubblicazione della presente ordinanza siano omesse le generalità e gli altri elementi identificativi delle parti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del difensore, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2019