Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32003 del 11/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 11/12/2018, (ud. 17/10/2018, dep. 11/12/2018), n.32003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12479/2013 proposto da:

M.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE

CLODIO 14, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO DI CELMO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

nonchè da: ricorso successivo 1 senza N.R.G.:

R.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VASCELLO

16, presso lo studio dell’Avvocato PIERLUIGI ROCCHI, rappresentato e

difeso dall’Avvocato VALTER POMPEO, giusta delega in atti;

– ricorrente successivo –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, giusta

delega in atti;

– controricorrente al ricorso successivo –

nonchè da ricorso successivo 2 senza N.R.G.:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, giusta

delega in atti;

– ricorrente successivo –

contro

C.E., CA.PI. e RO.SI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 779/2011 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 23/05/2012 R.G.N. 764/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/10/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per inammissibilità o in subordine

rigetto del ricorso principale, accoglimento del ricorso dell’INPS;

udito l’Avvocato MASSIMO DI CELMO;

udito l’Avvocato SERGIO PREDEN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Bologna con sentenza n. 779/2011, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’Inps, riformava in parte qua la sentenza che aveva riconosciuto la fondatezza delle domande proposte, tra gli altri, dai lavoratori M.G., R.E., C.E., Ca.Pi., Ro.Si. intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, in relazione ai periodi di esposizione all’amianto subita nell’espletamento dell’attività lavorativa alle dipendenze delle Officine Reggiane di Reggio Emilia.

A fondamento della sentenza la Corte richiamava le risultanze della CTU espletata nel giudizio d’appello, con la quale a seguito di rigorosa ed approfondita disamina, era stata accertata, in modo chiaro e inequivocabile la diffusa presenza di materiali contenenti amianto presso lo stabilimento (OMISSIS) e come nei vari reparti fossero effettuate operazioni in grado di portare alla liberazione di fibre di amianto con conseguente inquinamento ambientale ed esposizione dei lavoratori coinvolti in queste operazioni o comunque che vi lavoravano nelle immediate vicinanze.

Relativamente alla posizione di M.G. – che dall’1/7/1972 aveva assunto la qualifica di impiegato, ma poi dal 20/11/85 era divenuto responsabile del servizio manutenzione e dei servizi generali di stabilimento e dall’1/7/1987 era passato con le stesse mansioni alla categoria quadri fino alla cessazione del rapporto di lavoro in data 29/4/1994 – riteneva la Corte che la indubbia prevalenza dell’attività impiegatizia escludesse il contatto diretto con la sostanza nociva. Inoltre quanto alla posizione R., secondo la Corte, era lo stesso CTU che, analiticamente, aveva individuato un periodo di esposizione che non raggiungeva il decennio.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione M.G. con un motivo al quale ha resistito l’Inps con controricorso. Avverso la medesima sentenza risulta proposto un successivo ricorso da R.E. con un motivo di censura cui l’Inps ha resistito con controricorso. Inoltre un terzo autonomo ricorso è stato proposto dall’INPS nei confronti dei lavoratori C.E., Ca.Pi., Ro.Si., i quali sono rimasti intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Preliminarmente ai sensi dell’art. 335 c.p.c., deve essere disposta la riunione dei ricorsi proposti in via autonoma nei confronti della stessa sentenza.

2.- Col primo motivo del ricorso di M.G. viene denunciata la violazione e falsa applicazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, come modificata dal D.L. n. 169 del 1993, art. 1, convertito in L. n. 271 del 1993 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3); nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), avendo la Corte affermato in violazione della normativa di legge – la quale si riferisce a tutti i lavoratori di qualunque categoria e qualifica – che l’indubbia prevalenza dell’attività impiegatizia svolta dal ricorrente ne escludesse il diretto contatto con la sostanza nociva, pure accertato senza alcun dubbio ed alcun distinguo dal CTU in quanto operante direttamente o accanto agli altri operatori che svolgevano interventi diretti su materiali contenenti amianto dal 1966 all’85 ovvero per almeno 19 anni, e dunque abbondantemente oltre l’esposizione decennale. Inoltre la Corte aveva affermato, nel contempo, con evidente contraddizione motivazionale da una parte che la CTU era stato improntata a rigorosa ed approfondita disamina e, dall’altra, che essa invece non potesse fungere da premessa per il riconoscimento del beneficio al ricorrente M..

2.1. Le cesure sollevate con il motivo di ricorso sono fondate.

Ed invero, deve essere anzitutto rilevato che – come questa Corte ha avuto modo di affermare in numerose occasioni (v. ad es. Cass. 10114/2002; Cass. 4913/2001; Cass. 8859/2001) – il testo dell’articolo 13, comma 8 della legge 257/1992 e le stesse vicende modificative, che hanno portato, attraverso il D.L. n. 169 del 1993, art. 1, convertito in L. n. 271 del 1993, alla sua attuale stesura, dimostrano che i c.d. benefici previdenziali per esposizione all’amianto si riferiscono a tutti i lavoratori dipendenti, a qualunque categoria essi appartengano, purchè essi siano stati comunque esposti all’amianto. Inoltre, ai fini del diritto ai medesimi benefici conta qualunque tipo di esposizione che raggiunga la soglia dettata ai sensi del D.Lgs. n. 277 del 1991, per il periodo ultradecennale previsto dal legislatore, sia essa diretta o indiretta; dato che quando il legislatore utilizza espressioni generiche, come “esposizione all’amianto” o come “lavoratori che siano stati esposti all’amianto”, senza apportarvi alcuna limitazione, il termine “esposizione” non può che essere inteso nel suo significato ampio, riferito a tutto l’ambiente di lavoro, in una palese logica del rischio ambientale, per cui è esposto al rischio non solo l’operaio che è addetto o a contatto con le lavorazioni che utilizzano amianto, ma anche chi (a qualunque categoria lavorativa appartenga) svolga la sua attività in ambienti nei quali vi sia comunque diffusione e concentrazione di amianto, addetto o meno a specifiche lavorazioni dell’amianto.

2.2. Nel caso di specie la Corte territoriale non si è attenuta alla corretta interpretazione della norma avendo sostenuto che il beneficio della rivalutazione contributiva non potesse riconoscersi a M.G. dato che, in ragione della qualifica impiegatizia da egli rivestita, doveva escludersi il suo contatto diretto con l’amianto. Laddove invece ai fini dell’applicazione della legge non ha nessuna rilevanza nè la qualifica funzionale rivestita, nè la tipologia di esposizione all’amianto (diretta o indiretta) subita dal lavoratore. D’altra parte, la stessa Corte territoriale ha dato atto nella sentenza impugnata che la CTU, improntata a rigorosa ed approfondita disamina, avesse condotto ad accertare che presso lo stabilimento (OMISSIS) si svolgessero operazioni in grado di portare alla liberazione di fibre di amianto con conseguente inquinamento ambientale ed esposizione dei lavoratori che – a prescindere dalle qualifiche funzionali rivestite – erano coinvolti in queste operazioni o che comunque vi lavoravano nelle immediate vicinanze.

3.- Con il ricorso proposto dall’Inps è stata dedotta la violazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, nonchè l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), avendo la Corte riconosciuto ai lavoratori C., Ca. e Ro. il diritto alla rivalutazione contributiva in relazione ad un periodo superiore a quello accertato in giudizio attraverso la CTU espletata in appello, periodo che era infatti inferiore rispetto a quello accertato come sussistente in primo grado. Pertanto il collegio, pur avendo esplicitamente affermato di condividere le conclusioni della CTU espletata in appello, non ne aveva tratto le conseguenze ai fini della riduzione del periodo di esposizione qualificata e della riforma della sentenza di primo grado; così facendo aveva malamente applicato la L. n. 257 del 1992, art. 13, il quale attribuisce la rivalutazione contributiva unicamente in relazione all’effettivo periodo ultradecennale di esposizione. La decisione della Corte bolognese appariva, inoltre, illogicamente motivata e contraddittoria nel punto in cui aveva confermato in toto la sentenza di primo grado posto che relativamente alle posizioni degli intimati avrebbe dovuto rideterminare i periodi suscettibili di rivalutazione contributiva in base a quanto accertato dallo stesso ctu in appello.

3.1. Il motivo deve essere respinto per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in quanto la sentenza d’appello non parla dei periodi di esposizione all’amianto accertati in primo grado e non parla neppure del motivo di appello sul punto. Afferma anzi la Corte che l’Inps “ha impugnato la decisione lamentando il difetto probatorio circa la (pur ritenuta) sussistenza dei presupposti legittimanti l’applicazione del beneficio, atteso il doveroso accertamento del superamento della soglia limite di tolleranza, imposto anche per le fattispecie risalenti ad epoca anteriore all’entrata in vigore della L. n. 257 del 1992”. E’ vero che l’Istituto sostiene di aver affermato nell’atto di gravame che “per nessuno degli istanti potesse ritenersi raggiunta in giudizio la prova dell’esposizione all’asbesto in misura superiore al limite di 100 fibre per litro per i periodi indicati dal tribunale”, ma non documenta tale affermazione e non trascrive i motivi d’appello e la specificità della stessa censura in relazione ai periodi di esposizione, oltre che alla misura della stessa esposizione, in violazione del principio di autosufficienza.

E’ noto che in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma anche indicare e produrre lo specifico atto del giudizio in cui ciò sia avvenuto, giacchè i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio. Ne consegue che il ricorrente, che (come nella fattispecie) denunci la violazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, nonchè l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio – in considerazione della diversità degli accertamenti dei periodi di esposizione compiute nel corso del giudizio di primo e di secondo grado – deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i motivi di appello formulati avverso la sentenza di primo grado (Cass. n. 9734/2004; 86/2012). Inoltre, essendo stata denunciata una diversità di accertamenti in fatto tra il primo ed il secondo grado, correva l’onere di trascrivere e depositare la ctu e la sentenza di primo grado.

4. Passando, infine, al ricorso proposto da R.E., questi con l’unico motivo ha dedotto la violazione o falsa applicazione della L. n. 257 del 1992, art. 9 e art. 13, comma 8 (come modificato dalla L. n. 271 del 1993 e D.L. n. 269 del 2003, convertito nella L. n. 326 del 2003) ed ammissibilità della maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto nel periodo 1970- 1991. Ad illustrazione della censura si sostiene che la sentenza della Corte d’Appello bolognese nella parte in cui aveva riformato la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia ed accolto l’appello dell’Inps, relativamente alla posizione di R.E., era viziata ed erronea avendo individuato il periodo di esposizione affermando che esso non raggiunge il decennio. Tale affermazione era viziata perchè ai fini della verifica del superamento della soglia minima di 100 fibre litro di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991, non è necessario effettuare la media dei livelli di esposizione separatamente anno per anno, ma è necessario invece calcolare tale media per periodi pluriennali fino a coprire un intero periodo utile e decennale di qualificata esposizione all’amianto. In tal senso quindi andava rilevato come la consulenza tecnica predisposta in appello avesse evidenziato che per il R. vi era stata per alcuni anni un’esposizione molto elevata e per altri anni una esposizione inferiore; i limiti di media ponderata di esposizione cumulativa in quanto utilizzati dal decreto legislativo appaiono imprescindibili per la valutazione della situazione di esposizione in caso di valori discontinui. Nel caso specifico quindi l’esposizione qualificata era avvenuta dal 70 al 78, mentre dal 78 al 91 l’esposizione rimaneva al di sotto della soglia prevista dalla legge. D’altra parte nel 78 la sua mansione era variata da saldatore a impiegato marcatempo ma non era variato l’ambiente di lavoro posto che la stessa attività veniva esercitata all’interno della fabbrica in un ambiente separato; come peraltro accertato dalla stessa Corte d’appello laddove aveva affermato che i lavoratori coinvolti lavoravano comunque nelle immediate vicinanze alle fonti di esposizione e che l’inquinamento ambientale non coinvolgeva soli lavoratori che direttamente operavano sull’amianto ma anche quelli che lavoravano nelle immediate vicinanze.

4.1. Il motivo di ricorso è infondato. La tesi sostenuta dal ricorrente risulta in contrasto con l’orientamento di legittimità che si è formato in materia di accertamento del beneficio della L. n. 257 del 1992, ex art. 13, comma 8, con particolare riferimento al criterio da assumere per il calcolo della esposizione media. E’ stato affermato in proposito da questa Corte (Cass. n. 1810 del 02/02/2015; n. 10671 del 26/06/2012; n. 6360 del 23/04/2012) che in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto, ai fini del riconoscimento della maggiorazione del periodo contributivo della L. n. 257 del 1992, ex art. 13, comma 8, applicabile “ratione temporis”, occorre verificare se vi sia stato superamento della concentrazione media della soglia di esposizione all’amianto di 0,1 fibre per centimetro cubo, quale valore medio giornaliero su otto ore al giorno, avuto riguardo ad ogni anno utile compreso nel periodo contributivo ultradecennale in accertamento e non, invece, in relazione a tutto il periodo globale di rivalutazione, dovendosi ritenere il parametro annuale (esplicitamente considerato dalle disposizioni successive che hanno ridisciplinato la materia) quale ragionevole riferimento tecnico per determinare il valore medio e tenuto conto, in ogni caso, che il beneficio è riconosciuto per periodi di lavoro correlati all’anno.

A supporto di tale conclusione ermeneutica, da condividere, siccome corretta e confermata dalla legge sopravvenuta, è stato notato che se è vero che nella medesima L. n. 257 del 1992, non risultano letteralmente esplicitati elementi che indichino l’assunzione del criterio della media “annua” dei valori giornalieri di esposizione all’amianto, ravvisandosi in quella disciplina soltanto il dato del valore minimo di intensità dell’esposizione (nell’art. 3, poi sostituito della L. n. 128 del 1998, art. 16, che richiama i valori indicati nel D.Lgs. n. 277 del 1991), si deve però rilevare che la valutazione annuale dell’esposizione al rischio amianto è ragionevolmente da considerare quale parametro, indispensabile e necessario, di riferimento tecnico per determinare un valore medio, essendo in tutta evidenza irragionevole il pretendere una verifica “giornaliera” dei valori – riferita cioè alle singole giornate – ai fini dell’applicazione del beneficio della rivalutazione contributiva, il quale comporta riferimenti a periodi molto spesso assai risalenti nel tempo. E proprio per la necessità, ai fini di detto beneficio, di verificare la sussistenza della esposizione ad un rischio qualificato delle fibre o delle polveri di amianto per periodi ultradecennali, la successiva disciplina dettata dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, citato art. 47(convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326), ha in effetti specificato il requisito della durata di esposizione alle inalazioni di fibre di amianto indicando una “concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno” (per un periodo non inferiore a dieci anni – e non più ultradecennale) e quindi ponendo il riferimento ad ogni singolo anno. E se questa normativa è innovativa rispetto alla precedente costituita dalla L. n. 257 del 1992, sia per l’oggetto della prestazione previdenziale (essendo il coefficiente di rivalutazione dei contributi passato da 1,5 a 1,25 ed incidendo la rivalutazione contributiva solo sulla misura della pensione, e non anche per l’accesso alla pensione) sia per il procedimento amministrativo (contemplandosi una domanda da presentare entro un termine di decadenza all’INAIL, del quale è confermata la funzione di accertare e certificare la sussistenza e la durata dell’esposizione, secondo quanto già era stato disposto dalla L. 31 luglio 2002,n. 179, art. 18) si è però ritenuto, nella giurisprudenza di questa Corte – cui va data nella specie continuità – che “la precisazione della necessaria esposizione all’amianto in concentrazione media annuale non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno è stata dettata per conferma (evenienza non certo rara) degli orientamenti della giurisprudenza e superamento di residue incertezze” (cfr. in motivazione Cass. 27 aprile 2007 n. 10037, e v. pure, sempre in motivazione, Cass. 12 luglio 2006 n. 15800, Cass.18 novembre 2004 n. 21862). Detta disposizione sopravvenuta è invero chiaramente riferita al passato, così come pure lo è stato la L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8; ed esigenze di coerenza del sistema impongono che eguali situazioni giuridiche protette abbiano (art. 3 Cost.) eguale trattamento.

Sicchè è da escludere che per un medesimo periodo di attività lavorativa comportante esposizione all’amianto – in fattispecie ad esempio riguardanti diversi lavoratori che richiedano il beneficio previdenziale in momenti differenti (prima o dopo l’anno 2003) si possa fare riferimento ad una ponderazione media ultradecennale, con compensazione del maggior valore di esposizione all’amianto riscontrato in alcuni anni con il valore minore, inferiore alla soglia minima, accertato in altri anni, se una tale operazione è soggetta alla disciplina della L. n. 257 del 1992; e che si possa invece fare riferimento ad una concentrazione media annua dell’esposizione al medesimo rischio in relazione a quello stesso periodo, se ai fini del beneficio, debba farsi applicazione della successiva disciplina del 2003.

Inoltre, va pure notato che le certificazioni relative all’esposizione all’amianto rilasciate dall’INAIL, secondo la previsione del citato D.L. n. 269 del 2003, art. 47 (convertito, con modificazioni, nella L. n. 326 del 2003) sulla base degli atti d’indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, venivano emesse dall’Istituto anche prima dell’entrata in vigore del predetto decreto, perchè già previste dalla L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 18, comma 8 (che espressamente ne sanciva la validità ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dalla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8 e successive modifiche). E tali certificazioni di esposizione all’amianto, come riportato in una nota tecnica emanata dal Ministero del lavoro per stabilire “le linee di condotta delle consulenze tecniche dell’INAIL in merito al problema della valutazione delle condizioni lavorative per l’applicazione a favore dei lavoratori delle disposizioni della L. n. 271 del 1993” potevano essere rilasciate sempre che si potesse “orientativamente” ritenere una concentrazione media “annuale” superiore a 0,1 fibre/centimetri cubici come valore medio su otto ore al giorno, con applicazione, quindi, anche prima del citato D.L. n. 269 del 2003, del riferimento all'”anno” per stabilire il superamento della soglia limite.

Nè, per concludere, va tralasciata la considerazione che riferendosi il beneficio della rivalutazione contributiva nella previsione dell’art. 13, comma 8 (della più volte citata L. n. 257 del 1992) a periodi di lavoro comunque correlati all’anno – stante il riferimento testuale al superamento dei dieci “anni” – la concentrazione media dei valori limite su otto ore giornaliere di esposizione alle fibre di amianto non può,logicamente, che essere accertata attraverso un riferimento annuale, cioè anno per anno.

5.- In conclusione, sulla scorta delle considerazioni sopra indicate, deve essere accolto il ricorso di M.G., mentre vanno rigettati gli altri ricorsi. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al ricorso accolto e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Firenze, anche per le spese del giudizio di legittimità. Nulla deve essere disposto sulle spese processuali in relazione a C.E., Ca.Pi. e Ro.Si. non avendo gli stessi svolto attività difensiva. La natura delle questioni trattate e la difformità dei giudizi di merito può portare alla compensazione delle spese tra l’Inps e il R..

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell’Inps e del R..

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso del M. e rigetta gli altri ricorsi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla corte d’appello di Firenze, anche per le spese del giudizio di legittimità. Nulla spese C., Ca. e Ro.. Compensa le spese tra Inps e R.. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per versamento da parte dell’INPS e del R. dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2018

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