Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32002 del 11/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 11/12/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 11/12/2018), n.32002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19481-201G proposto da:

V.D., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO

VALSANTERNO, presso lo studio dell’Avvocato MARIA GRAZIA VIVINETTO,

unitamente all’Avvocato FABIO RANERI che la rappresenta e difende

giusta delega in atti.

– ricorrente –

contro

COOP. NUOVA GENERAZIONE, in persona del legale rapp.te pt,

domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA SUPREMA CORTE DI

CASSAZIONE, unitamente agli Avvocati TULLIO FORTUNA E ANDREA AVOLA

che la rappresentano e difendono giusta delega in atti.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 674/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 15/6/2016 R.G.N. 142/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2018 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato FABIO RANERI;

udito l’Avvocato TULLIO FORTUNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. V.D., che in Termini Imerese promosse ricorso L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 47 innanzi al locale Tribunale, ha ottenuto in causa l’accoglimento della domanda, introdotta nei confronti della Cooperativa Nuova Generazione, con declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli con lettera del 4/16.6.2014 e condanna della datrice di lavoro a reintegrarlo nel posto e a risarcirgli il danno mediante il pagamento di una indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegrazione.

2. Lo stesso Tribunale ha rigettato l’opposizione ex art. 1, comma 51 proposta dalla Cooperativa e la Corte di appello di Palermo, con la sentenza n. 674/2016 pubblicata il 15.6.2016, in riforma della pronuncia impugnata, ha dichiarato risolto, ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5 il rapporto di lavoro tra le parti dalla data di licenziamento e ha condannato la Cooperativa a corrispondere a V.D., a titolo di risarcimento del danno subito, una indennità commisurata a 24 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre accessori.

3. V.D. ha proposto ricorso per la cassazione della decisione di 2 grado, indirizzandole due motivi di censura.

4. Ha resistito con controricorso la Coop. Nuova Generazione.

5. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Spiega la sentenza impugnata che, nel caso in esame, in ipotesi di licenziamento individuale per riduzione di personale, illegittimo per non essere stati correttamente applicati i criteri di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 5 e di quelli di correttezza e di buona fede, la conseguenza sanzionatoria non sia quella prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4 bensì quella disciplinata dal comma 5, così come richiamato dal comma 7 dello stesso art., se sia stata accertata la non insussistenza del fatto materiale posto a base del recesso (nella specie la chiusura della Comunità presso la quale il V. era stato addetto).

2. Il primo motivo del ricorso per cassazione solleva, in proposito, doglianze di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonchè l’errata o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 e della L. n. 223 del 1991, art. 5 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che l’applicazione analogica della disciplina sui criteri di scelta previsti per i licenziamenti collettivi ai licenziamenti individuali o plurimi fosse un dato assodato e consolidato nella giurisprudenza di legittimità, sicchè in ipotesi di violazione dei suddetti criteri la conseguenza sanzionatoria era quella prevista dall’art. 18, comma 4 dello statuto dei lavoratori e, cioè, quella reale con reintegra del lavoratore nel posto di lavoro. Si obietta, inoltre, che erroneamente la Corte di merito aveva attribuito al “fatto” un significato del tutto sganciato dal quadro normativo di riferimento, perchè lo aveva inteso sotto un profilo prettamente materiale ed empirico, trascurando, invece, le componenti economico-organizzative, del nesso causale e della impossibilità di repechage che concorrono, invece, a definire il giustificato motivo oggettivo.

3. Il secondo motivo del ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il vizio di totale omissione e/o apparenza della motivazione, per non avere la gravata sentenza spiegato la ragione per la quale il fatto posto a base del licenziamento non si possa ritenere insussistente nè la ragione per la quale la violazione accertata sia dei criteri di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 5 sia dei principi di correttezza e buona fede non potesse integrare l’ipotesi della insussistenza del fatto.

4. Il ricorso non è fondato.

5. I due motivi, per la connessione logico-giuridica che li lega, possono essere esaminati congiuntamente.

6. In ordine al dedotto vizio di motivazione della gravata pronuncia, secondo parte ricorrente omessa o apparente circa le ragioni per le quali, in ipotesi di violazione dei criteri di scelta in un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo la tutela applicabile era quella prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, richiamato dal comma 7 (come novellato dalla L. n. 92 del 2012), e non quella del comma 4 dello stesso articolo, giova precisare che detto vizio ricorre solo quando dal compendio giustificativo sviluppato a supporto della decisione emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa soluzione o quando sia evincibile un’obiettiva carenza dell’iter logico-argomentativo che ha portato il giudice a regolare la vicenda al suo esame in base alla regola contrattualmente applicata (in termini Cass. 10.8.2017 n. 19956; Cass. 7.4.2017 n. 9105).

7. In altri termini è censurabile la decisione sostanzialmente priva di argomenti coerenti, con motivazione figurativa e meramente apparente.

8. Nella fattispecie in esame, invece, i giudici di secondo grado hanno con chiarezza spiegato le ragioni per cui hanno ritenuto, da un lato, che il fatto posto a base del licenziamento (chiusura della Comunità presso la quale il V. era addetto) era sussistente e, dall’altro, per quale motivo non poteva estendersi in via analogica la tutela prevista per la violazione dei criteri di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 5 anche ai licenziamenti individuali, riguardando detta tutela solo quelli collettivi.

9. Sotto il profilo formale, quindi, deve rilevarsi che risultano chiaramente indicati gli elementi dai quali è stato tratto il convincimento posto a base della ratio decidendi (cfr. Cass. 27.1.2006 n. 1756).

10. Nel merito della doglianza, con riguardo alla denunziata violazione di legge, va osservato che la gravata sentenza è conforme all’orientamento di legittimità (cfr. Cass. 25.7.2018 n. 19732), cui si intende dare seguito, secondo il quale in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il nuovo regime sanzionatorio previsto dalla L. n. 300 del 1970, art. 18 come modificato dalla L. n. 92 del 2012, prevede di regola la corresponsione di una indennità risarcitoria, compresa tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità, riservando il ripristino del rapporto di lavoro, con un risarcimento fino ad un massimo di dodici mensilità, alle ipotesi residuali, che fungono da eccezione, nelle quali l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento è connotata di una particolare evidenza, sicchè la violazione dei criteri di correttezza e buona fede nella scelta dei lavoratori adibiti allo svolgimento di mansioni omogenee dà luogo alla tutela indennitaria, dovendosi escludere che ricorra, in tal caso, la manifesta insussistenza delle ragioni economiche poste a fondamento del recesso.

11. E’ opportuno sottolineare, per completezza, che il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall’imprenditore attraverso la verifica sulla effettività e non pretestuosità della ragione concretamente addotta dall’imprenditore a giustificazione del recesso spetta al giudice del merito. Tale controllo, attraverso il vaglio del materiale probatorio, costituisce accertamento in concreto che investe pienamente una quaestio facti (cfr. Cass. n. 10699/2017) rispetto al quale il sindacato di legittimità si arresta entro il confine segnato dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 che non consente una diversa ricostruzione della vicenda storica.

12. Nel caso de quo, pertanto, non vertendosi in ipotesi di evidenza circa l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento (esclusa dai giudici di merito in considerazione della effettiva chiusura della Comunità presso cui lavorava il V. desumibile dalle risultanze di causa), correttamente dalla Corte territoriale è stata poi ritenuta applicabile la tutela di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, richiamato dal comma 7, (come novellato dalla L. n. 92 del 2012) e non quella di cui al comma 4 dello stesso art..

13. Alla stregua di quanto esposto, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

14. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

15. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie della misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA