Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32001 del 11/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 11/12/2018, (ud. 10/10/2018, dep. 11/12/2018), n.32001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17187/2016 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona dei legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ITALO CARLO

FALBO 22, presso lo studio dell’avvocato ANGELO COLUCCI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO MONALDI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 340/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 03/05/2016 R.G.N. 867/2015.

Fatto

RILEVATO

1. Che la Corte di appello di Bologna quale giudice del rinvio, designato in esito a cassazione della sentenza n. 179/2008 della Corte di appello di Ancona, ha accertato la nullità del termine apposto al contratto in data 10.5.2002 stipulato tra G.L. e Poste Italiane s.p.a., dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dall’11.5.2002 e condannato Poste Italiane s.p.a. al ripristino del rapporto ed al pagamento, a titolo risarcitorio, di un’indennità pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge dalla sentenza al saldo;

1.1. che, in particolare, la Corte di merito, premesso che la sentenza rescindente aveva demandato al giudice del rinvio esclusivamente la verifica della sussistenza in concreto della causale indicata in contratto e cioè di stabilire se la assunzione del G. presso il settore Sportelleria dell’ufficio di (OMISSIS) era avvenuta per fronteggiare il processo di riorganizzazione e di ristrutturazione in atto presso la società Poste Italiane, ha ritenuto che la prova orale articolata sul punto da Poste fosse inidonea ad offrire tale dimostrazione; in merito alle conseguenze risarcitorie ha ancorato la misura della indennità L. 4 novembre 2010, n. 183, ex art. 32, comma 5, ridotta ai sensi dell’art. 32 cit., comma 6, alla considerazione dell’unicità del contratto inter partes, al notevole lasso di tempo tra la cessazione del rapporto per scadenza del termine (30.6.2002) e la” presente pronuncia” e alle dimensioni della società datrice;

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Poste Italiane s.p.a. sulla base di tre motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso; parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

1. Che con il primo motivo di ricorso Poste Italiane s.p.a. deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e degli accordi collettivi tra Poste Italiane s.p.a. e le Organizzazioni sindacali intervenuti il 17, 18 e 23 ottobre 2001, l’11 dicembre 2001, l’11 gennaio 2002, il 13 e 17 aprile 2002. Censura la sentenza impugnata per avere, con motivazione apparente, disatteso la giurisprudenza di legittimità in tema di interpretazione del cit. D.Lgs. n. n. 368 del 2001, art. 1, con riguardo alla affermata possibilità della specificazione anche indiretta delle ragioni giustificatrici dell’assunzione a termine. Lamenta che la sentenza impugnata aveva affermato il difetto di specificità della causale del termine e la mancanza di prova del nesso causale senza avere previamente provveduto all’esame dei richiamati accordi collettivi dai quali emergeva la effettività processo riorganizzativo di Poste alla base della assunzione a termine;

2. che con il secondo motivo di ricorso deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 115,245,421 e 437 c.p.c., nonchè omessa insufficiente o contraddittoria motivazione censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto generico e valutativo il capitolo di prova n. 22 articolato da essa Poste; sostiene, infatti, che la circostanza capitolata era idonea a provare la specificità dell’esigenza inserita nella causale di cui al contratto impugnato e quindi la relazione causale tra la prospettata riorganizzazione ristrutturazione e la assunzione in controversia. Assume che, in ogni caso, ove ritenuto non ottemperato l’onere probatorio da parte della società datrice, il giudice di merito era obbligato, alla luce dell’esigenza di contemperamento, propria del processo del lavoro, del principio dispositivo con quello di ricerca della verità materiale, a ricercare la prova mediante esercizio dei poteri istruttorii di ufficio;

3. che con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8, nonchè della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, censurando la sentenza impugnata per avere, al fine della determinazione della indennità risarcitoria, fatto riferimento al solo parametro, tra quelli previsti dalla L. n. 604 del 1966, art. 8, delle dimensioni della società datrice e per avere valorizzato un elemento estraneo al parametro legale, rappresentato dal lasso di tempo tra la cessazione del rapporto e la pronunzia giudiziale; deduce, inoltre, insufficienza di motivazione con riferimento alla misura delle mensilità in concreto attribuite;

4. che il primo motivo di ricorso è infondato. La sentenza impugnata ha puntualizzato che l’ambito demandatole dal dictum della sentenza rescindente, ferma la validità dell’apposizione del termine sotto il profilo della specificità delle ragioni indicate in contratto dalle parti, concerneva la sola verifica in concreto del nesso causale tra le esigenze indicate a giustificazione del termine e la assunzione del G. presso l’ufficio di (OMISSIS); in questa prospettiva ha ritenuto non conferente la difesa di Poste nel richiamare il contenuto degli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali e la giurisprudenza di legittimità in materia in quanto, in sintesi, attinenti al profilo della specificità della causale indicata in contratto e non al profilo, unico rilevante in sede di rinvio, del rapporto causale tra le esigenze rappresentate in contratto e la specifica assunzione in controversia;

4.1. che, la interpretazione del dictum della sentenza rescindente operata dalla Corte di merito non è stata in alcun modo contrastata dall’odierna ricorrente. La ulteriore argomentazione sviluppata in sentenza, secondo la quale i richiamati accordi collettivi assumevano rilievo al fine del sindacato sulla specificità della causale apposta al contratto ma non sul piano della verifica in concreto del nesso tra la detta causale e la assunzione del G. in relazione all’ufficio di destinazione, non ha costituito oggetto di puntuale critica da parte della odierna ricorrente, come confermato, del resto, dalla medesima giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 01/02/2010 n. 2279) richiamata a conforto delle tesi sostenute dalla società, giurisprudenza concernente il diverso tema della specificità delle ragioni indicate in contratto a giustificazione del termine;

4.2. che a tanto consegue che la mancata considerazione degli accordi collettivi – peraltro evocati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (Cass. 11/01/2016 n. 195; Cass. 12/12/2014 n. 26174; Cass. 24/10/2014 n. 22607) stante la inammissibilità della documentazione depositata da Poste unitamente alla memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c. (v. tra le altre, Cass. 14/05/2018 n. 11683) – in tanto poteva inficiare l’accertamento in punto di verifica in concreto del nesso causale solo ove fatta valere attraverso il mezzo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il quale, nel testo vigente, applicabile ratione temporis, esige la deduzione di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, corredata dell’indicazione del dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risultava l’esistenza, del come e del quando (nel quadro processuale) tale fatto era stato oggetto di discussione tra le parti, della decisività del fatto stesso (Cass. Sez. Un. 7/4/2014 n. 8053), oneri questi non assolti dalla odierna ricorrente;

5. che il secondo motivo è infondato. La Corte di merito ha ritenuto inadeguata la prova orale offerta da Poste in particolare osservando che le circostanze di cui ai capitoli da n. 1 a n. 21 della memoria di costituzione di primo grado di Poste Italiane s.p.a. erano irrilevanti e che il capitolo n. 22 era inammissibile perchè generico e valutativo. La censura di Poste incentrata sulla ammissibilità del capitolo n. 22 risulta alquanto generica (v. in particolare pag. 17 e sg.) in quanto, premesso che la mancata ammissione della prova testimoniale può essere denunciata in sede di legittimità per vizio di motivazione in ordine all’attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini del decidere (v. tra le altre, Cass. 08/01/2015 n. 66), richiedendosi altresì che tali circostanze siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. 17/05/2007 n. 11457; Cass. 22/07/2004 n. 13730), parte ricorrente nulla ha argomentato per contrastare in maniera puntuale e non assertiva la valutazione del giudice di merito al fine di evidenziarne la incongruità;

5.1. che la deduzione relativa alla mancata attivazione dei poteri di ufficio non è sorretta dalla indicazione del materiale probatorio suscettibile di approfondimento istruttorio, come, invece, prescritto al fine della valida censura della decisione (Cass. 15/05/2018; n. 11845; Cass. 28/03/2018 n. 7694);

6. che il terzo motivo di ricorso è infondato. La censura intesa a far valere la mancata considerazione di tutti i parametri di legge, nella determinazione della misura della indennità ex art. 32 cit., è, infatti da respingere. La sentenza impugnata, nel fare esclusivo riferimento, nell’ambito dei parametri legali, alle dimensioni della società datrice di lavoro, ha dimostrato di ritenere in concreto preminente tale parametro rispetto agli ulteriori rappresentati dall’anzianità di servizio e dal comportamento delle parti. Le residue doglianze in punto di concreta determinazione della indennità risarcitoria devono essere respinte in quanto, come chiarito da questa Corte, la determinazione, tra il minimo e il massimo, della misura dell’indennità prevista dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5 – che richiama i criteri indicati dalla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8 – spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria (Cass. 17/03/2014 n. 6122). La sentenza impugnata non è incorsa nè nel vizio di assenza di motivazione, nè in alcuna illogicità o contraddittorietà (del resto neppure dedotta) risultando peraltro inammissibile, nel contempo, la revisione del “ragionamento decisorio” sul punto, proposto dalla odierna ricorrente e, comunque non sussumibile nel “controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v., fra le altre, Cass. 07/06/2005 n. 11789; Cass. 06/03/2006 n. 4766);

7. che al rigetto del ricorso consegue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza;

8. che sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 1 5 % e accessori come per legge. Con distrazione in favore dell’Avv. Massimo Monaldi, antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2018

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