Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3200 del 12/02/2014


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Civile Sent. Sez. U Num. 3200 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

Data pubblicazione: 12/02/2014

SENTENZA

sul ricorso 3365-2013 proposto da:
ANGELUCCI ANTONIO, FINANZIARIA TOSINVEST S.P.A., in
2013

persona del legale rappresentante pro-tempore,

615

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA
6, presso lo studio dell’avvocato D’AMELIO PIERO, che li
rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;
– ricorrenti –

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER
L’INFORMAZIONE E L’EDITORIA, in persona del Presidente
del Consiglio dei Ministri pro-tempore, AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI AGCOM, in persona del

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 330/2013 del CONSIGLIO DI STATO,
depositata il 21/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/11/2013 dal Consigliere Dott. PASQUALE
D’ASCOLA;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
UMBERTO APICE, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.

Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliati in

Svolgimento del processo
1) Antonio Angelucci e la Finanziaria Tosinvest spa ricorrono “per
ragioni di giurisdizione ex art. 111 Cost.” contro l’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni e nei confronti della Presidenza
del Consiglio dei Ministri per l’annullamento della sentenza n.

il ricorso per revocazione della sentenza n. 3136/2012 della
Sezione III, “concernente irrogazione sanzione amministrativa
pecuniaria”.
Si apprende dal ricorso, di cui si è riportata l’epigrafe, che con
deliberazione del 9. 2. 2010 AGCOM aveva disposto l’irrogazione di
sanzione di 103.000 euro a carico di Angelucci per violazioni
relative all’obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta
relativamente al controllo dell’Editoriale Libero srl, in quanto
la società era soggetta, a partire dal 2006 ed occultamente al
controllo di Finanziaria Tosinvest;
che il Tar Lazio aveva annullato il provvedimento sanzionatorio;
che il Consiglio di Stato aveva accolto l’appello di AGCOM e
Presidenza del Consiglio;
che era stata chiesta la revocazione di tale sentenza;
che il Consiglio di Stato aveva dichiarato inammissibile l’istanza
di revocazione.
Il ricorso contro la sentenza n. 330/13, che ha negato la
revocazione, è stato proposto con atto notificato il l febbraio
2013.

n. -O D’Ascola rei

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330/2013 del Consiglio di Stato, che ha dichiarato inammissibile

AGCOM e Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno resistito con
controricorso e hanno svolto ricorso incidentale condizionato per
l’accertamento della configurabilità di giudicato implicito sulla
giurisdizione formatosi per mancata impugnazione.
Motivi della decisione

rilievi.
Tralasciando ora, perché non risolutivi, quelli relativi alla
mancata notifica del ricorso ad altri soggetti che potrebbero
giovarsi di “effetti favorevoli” dell’impugnazione (cfr SU
6826/11) e alla mancanza di procura speciale della Finanziaria
Tosinvest al difensore, che a margine del ricorso risulta munito
di procura rilasciata dal solo Angelucci, occorre dar conto degli
altri.
Il ricorso concerne la carenza di giurisdizione del Tar e del
Consiglio di Stato, aditi dagli stessi odierni ricorrenti, sulle
domande svolte, asseritamente, per chiedere l’annullamento della
sanzione pecuniaria e l’accertamento dei requisiti per godere dei
contributi all’editoria.
2.1) Parte ricorrente, da individuare nel solo Angelucci,
ritualmente rappresentato, sostiene che le situazioni fatte valere
in giudizio sono situazioni tipiche di diritto soggettivo, perché
gli atti relativi alla determinazione di un contributo non sono
connotati da discrezionalità amministrativa.
Primo rilievo del controricorso, decisivo e assorbente, riguarda
la non impugnabilità per difetto di giurisdizione della sentenza
n. -O D’Ascola rel

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2) L’avvocatura dello Stato ha sollevato in controricorso numerosi

concernente la richiesta di revocazione della sentenza del
Consiglio di Stato.
L’avvocatura dello stato osserva che il ricorso avrebbe dovuto
essere rivolto avverso la sentenza del Consiglio n. 3136/12, che
aveva definito l’appello e non contro quella resa nel giudizio di

3) La tesi è fondata.
La proposizione della revocazione, ai sensi dell’art. 398 c.p.c.,
non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione, a
dimostrazione della circostanza che i due rimedi – revocazione e,
nel caso di specie, ricorso straordinario per motivi inerenti la
giurisdizione ammesso dlal’ultimo comma dell’art. 111 Cost concorrono e devono essere rivolti contro la decisione di merito
del Consiglio di Stato e non contro quella resa in sede di
revocazione.
Se così non fosse, ha osservato il controricorso, risulterebbero
inoltre indebitamente protratti i termini per l’impugnazione
straordinaria.
3.1) Il secondo rilievo concerne infatti la tardività del rimedio,
se fosse stato proposto contro la sentenza 3136 del 25 maggio
2012; rispetto a quest’ultima il termine lungo di sei mesi di cui
all’art. 327 c.p.c. applicabile

ratione temporis

alla

controversia iniziata nel 2010 – risultava infatti scaduto alla
data del 1/6 febbraio 2013, in cui è stato notificato l’odierno
ricorso.

n. -O D’Ascola rei

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revocazione.

3.2) Ulteriore motivo di inammissibilità deriva dal rilievo
numerato sub 5). Ivi si è osservato che parte ricorrente ha
instaurato la controversia davanti al Tar e detto giudice ha
disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata in
quella sede dall’AGCOM, senza che alcuna delle parti si dolesse in

Ne consegue, osserva il controricorso,

il “giudicato interno ed

implicito” sulla giurisdizione.
Anche questo rilievo, superfluamente sviluppato in sede di ricorso
incidentale, coglie nel segno, atteso quanto da tempo acquisito
nella giurisprudenza delle Sezioni Unite (n. 24883/08; 7097/11;
23306/11)
4) Il ricorso principale risulta pertanto inammissibile.
Il ricorso incidentale condizionato è conseguentemente assorbito.
Discende da quanto esposto la condanna di parte ricorrente alla
refusione alle amministrazioni costituite delle spese di lite,
liquidate

in dispositivo,

in relazione al valore della

controversia.
Ricorrono le condizioni, relative al contributo unificato, di cui
all’art. 13 comma 1 quater del d.p.r 30 maggio 2002, n. 115,
introdotto dal comma 17 dell’art. 1 della legge n. 228/12, atteso
che il ricorso è successivo alla data di entrata in vigore della
legge (31 gennaio 2013).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale.
Assorbito il ricorso incidentale.
n.3365-13 D’Ascola rei

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appello di tale statuizione.

Dà atto che sussistono le condizioni, relative al contributo
unificato, di cui all’art. 13 comma 1 quater del d.p.r 30 maggio
2002, n. 115, introdotto dal comma 17 dell’art. 1 della legge n.
228/12
Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese

oltre rimborso delle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite
civili tenuta il 26 novembre 2013
Il Consigliere est.

Il Presidente

di lite liquidate in euro 7.000 per compenso, 200 per esborsi,

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