Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3200 del 09/02/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3200 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 26199-2013 proposto da:
BIANCHINI ITALIA ROMANA in proprio e ng di erede di
BIANCHINI NELSON, elettivamente domiciliata in ROMA
VIALE ANGELICO 39 presso lo t.udin

dell’,9vvnvcOn

VINCENZO SINOPOLT, che la rappresenta e ditenàe
unitamente agii avvocati CARLO BINELLI, MATTEO BINELLI
2018

giusta delega in calce;
– ricorrente –

70

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI MANTOVA, MINISTERO ECONOMIA E
FINANZE, BIANCHINI SILVIA, BIANCHINI PIORA, GAZZONI
TIZIANA;

Data pubblicazione: 09/02/2018

- intimati –

Nonché da:
AGENZIA DELLE ENTRATE DI MANTOVA in persona del
Direttore pro tempore, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE in
persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

e difende;
– controricorrenti incidentali contro

BIANCHINI ITALIA ROMANA, BIANCHINI SILVIA, BIANCHINI
FIORA, GAZZONI TIZIANA;
– intimate

sul ricorso 27125-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

BIANCHINI ITALIA ROMANA, GAZZONI TIZIANA, BIANCHINI
FIORA, BIANCHINI SILVIA;
– intimate

Nonché da:
BIANCHINI ITALIA ROMANA in proprio e nq di erede di
BIANCHINI NELSON, elettivamente domiciliata in ROMA
VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta

VINCENZO SINOPOLI, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati CARLO BINELLI, MATTEO BINELLI
giusta delega in calce;
– controricorrente incidentale contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, GAZZONI TIZIANA, BIANCHINI

– intimati –

Nonché da:
GAZZONI TIZIANA, BIANCHINI SILVIA, BIANCHINI FIORA,
elettivamente domiciliate in ROMA VIALE G. MAllINI 6,
presso lo studio dell’avvocato PASQUALE SCRIVO,
rappresentati e difesi dall’avvocato ALBERTO GANDOLFI
giusta delega in calce;
– controricorrenti incidentali contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, BIANCHINI ITALIA ROMANA;
– intimati –

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

n.

di BRESCIA,

47/2013

della

depositata 11

04/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/01/2018 dal Consigliere Dott. GIACOMO
MARIA STALLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
la riunione del ricorsi n. 26199/13 e n. 27125/13,

FIORA, BIANCHINI SILVIA;

accoglimento per quanto di ragione del ricorso
principale dell’Agenzia delle Entrate, rigetto ricorso
del contribuente;
udito per il n. 26199/13 controricorrente l’Avvocato
ROCCHITTA che ha chiesto il rigetto;
udito per il n.

27125/13 ricorrente l’Avvocato

udito per il controricorrente l’Avvocato DEL FRATE in
sostituzione dell’Avvocato MATTEO BINELLI che ha
chiesto il rigetto.

ROCCHITTA che ha chiesto l’accoglimento;

Fatti rilevanti e ragioni della decisione.
§ 1.1 Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso n. 27125/13 al
ricorso n.26199/13, in quanto si tratta di ricorsi (principali ed incidentali)
tutti proposti avverso la stessa sentenza di appello (art.335 cod.proc.civ.).
Ricorso n.26199/13. Italia Romana Bianchini, in proprio e quale erede
di Nelson Bianchini, propone tre motivi di ricorso (notificato il 19 novembre

quale la commissione tributaria regionale Lombardia – Sez.St.di Brescia (in
rigetto dell’appello principale dell’agenzia delle entrate ed in parziale
accoglimento dell’appello incidentale di essa ricorrente), ha ritenuto
fondato – sebbene nei limiti dell’aliquota dell’8% di cui alla Tariffa prima
parte d.P.R. 131/86, e del minor valore di euro 35.000 per ettaro (in luogo
di circa 50.000, come accertato dall’ufficio) – l’avviso di accertamento e
liquidazione notificatole per imposta di registro ed ipocatastale sulla
sentenza n. 901 del 14 settembre 2006. Sentenza, passata in giudicato,
con la quale il tribunale di Mantova aveva accertato l’avvenuto acquisto per
usucapione, in capo a Romana e Nelson Bianchini, della proprietà (per
quota di due terzi) di un compendio agricolo costituito dal fondo e da vari
fabbricati di tipo rurale.
La commissione tributaria regionale ha ritenuto, in particolare, che: fosse condivisibile la tesi già accolta dal primo giudice in ordine al fatto che
dovesse nella specie applicarsi l’aliquota agevolata per imposta di registro
dell’8°/0 (in luogo di quella del 15%, conteggiata nell’avviso) per
l’imprenditore agricolo professionale (IAP), dal momento che, per quanto la
relativa istanza fosse stata dalla contribuente presentata 10 giorni dopo la
richiesta di registrazione dell’atto, la qualifica di imprenditore agricolo
professionale dei Bianchini risultava tuttavia dalla sentenza stessa; quanto al valore venale del compendio, sussistessero elementi (estensione
del terreno, valori OMI, destinazione a seminativo semplice) per ridurlo fino
alla suddetta concorrenza di C 35.000 per ettaro.
L’agenzia delle entrate resiste con controricorso; formula altresì ricorso
incidentale, notificato il 2 gennaio 2014, sulla base di quattro motivi.

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Ric.n.26199/13 rg. – Ud.dell’11 gennaio 2018

Il C

2013) per la cassazione della sentenza n. 47/65/13 del 4 aprile 2013 con la

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere dalle controparti del
giudizio di usucapione – anch’esse intimate con il ricorso in esame – Silvia e
Fiora Bianchini, nonché Tiziana Gazzoni.

§ 1.2. Con il primo motivo di ricorso principale la Bianchini lamenta – ex
art.360, 1^ co. n. 3 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli
articoli 1 segg. d.lgs. 99/04 ed 1 segg. 1.604/54. Per avere la commissione

agevolata IAP (1 °/0), in quanto proposta 10 giorni dopo la richiesta di
registrazione della sentenza, nonostante che la normativa di riferimento
non richiedesse che l’istanza di riconoscimento IAP venisse
necessariamente proposta prima dell’atto, ovvero prima della registrazione.
Con il secondo motivo di ricorso principale la Bianchini deduce – ex
art.360, 1^ co. n. 3 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione della
suddetta normativa, nonché degli articoli 10 e 11 d.P.R. 131/86. Per avere
la commissione tributaria regionale reputato tardiva l’istanza di
applicazione dell’aliquota agevolata, in quanto proposta 10 giorni dopo la
richiesta di registrazione della sentenza, nonostante che tale registrazione
non fosse eseguita dalla parte (che non doveva espletare alcuna
incombenza in proposito) ma dal cancelliere ex art.10 cit.. Inoltre, in base
all’articolo 5 1.604/54, il contribuente aveva comunque diritto al rimborso
dell’imposta pagata in eccesso sul solo presupposto che il certificato IAP,
inizialmente mancante, venisse da lui prodotto entro il termine triennale di
prescrizione.
Con il terzo motivo di ricorso principale la Bianchini lamenta violazione
degli articoli 10, 11, 16 e 41 d.P.R. 131/86. Per non avere la commissione
tributaria regionale considerato che, ex art.41 cit., nel caso di specie la
registrazione della sentenza coincideva con il versamento dell’imposta ad
essa relativa; versamento che, nella specie, era stato preceduto da avviso
di liquidazione notificato il 17 agosto 2009, a seguito del quale essa
ricorrente aveva presentato (16 ottobre 2009) istanza motivata di
riconoscimento delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina
(aliquota 1 %) di cui al d.lgs. 99/04 e 1.604/54 cit..

§ 1.3 Con il primo motivo di ricorso incidentale l’agenzia delle entrate
lamenta – ex art.360, 1″ co. n. 3 cod.proc.civ. – violazione dell’articolo 14

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Ric.n.26199/13 rg. – Ud.dell’ll gennaio 2018

Il Co

tributaria regionale reputato tardiva l’istanza di applicazione dell’aliquota

prel. e del d.P.R. 131/86. Per avere la commissione tributaria regionale
erroneamente recepito la tesi, già accolta dal primo giudice, in ordine alla
spettanza, nella specie, della aliquota agevolata registro dell’8% (art.1
tariffa Prima Parte all.d.P.R. 131/86), nonostante che la relativa istanza
fosse stata dalla Bianchini avanzata solo successivamente alla richiesta di
registrazione della sentenza; non potendo la qualifica IAP eventualmente
emersa in sentenza essere opposta all’amministrazione finanziaria,

Con il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso incidentale l’agenzia
delle entrate lamenta, rispettivamente, motivazione apparente (art.360,
1^ co. n. 4 cod.proc.civ.), motivazione omessa ovvero insufficiente
(art.360, 1^ co. n. 5 cod.proc.civ. previg.), nonché omesso esame in
relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art.360, 1^ co.
n. 5 cod.proc.civ., nella nuova formulazione di cui al d.l. 83/12 conv.in I.
134/12). Per non avere la commissione tributaria regionale – nel rigettare
l’appello principale da essa proposto sul punto – adeguatamente esaminato
le risultanze di causa e motivato sulla correttezza del valore attribuito al
fondo nell’avviso di liquidazione opposto; così come accertato da una
perizia dell’agenzia del territorio, prodotta in giudizio, che prendeva
espressamente in esame tutti i parametri menzionati dalla commissione
tributaria regionale ad immotivata riduzione di tale valore fino alla
concorrenza di C 35.000 per ettaro.
4 2.1 Ricorso n. 27125/13. Con tale ricorso, notificato anch’esso il 19
novembre 2013, l’agenzia delle entrate formula, in via principale, i
medesimi quattro motivi come sopra esposti, in via incidentale, per la
cassazione della medesima sentenza CTR Lombardia n. 47/65/13 del 4
aprile 2013.
In tale giudizio resistono, con separati controricorsi, tanto Italia Romana
Bianchini, quanto le altre contribuenti Silvia e Fiora Bianchini, nonché
Tiziana Gazzoni.
La prima ripropone, in via incidentale, i medesimi motivi già formulati, in
via principale, nel su riportato ricorso n.26199/13, con l’aggiunta di un
quarto motivo concernente l’asserita violazione dell’articolo 112
cod.proc.civ.; per non avere la commissione tributaria regionale

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Ric.n.26199/13 rg. – Ud.dell’ll gennaio 2018

Il Co

estranea al giudizio così definito.

pronunciato sul motivo con il quale essa ricorrente aveva lamentato la
mancata pronuncia, da parte del primo giudice, sull’istanza di applicazione
nella specie dell’agevolazione prevista per la piccola proprietà contadina dal
d.lgs. 604/54.
Le seconde formulano anch’esse, in via incidentale, i medesimi motivi di
doglianza già formulati da Italia Romana Bianchini; quest’ultima ha
depositato memoria ex art.378 cod.proc.civ., a valere anche per il

§ 3. Va preliminarmente accolta l’eccezione dell’agenzia delle entrate di
inammissibilità del ricorso per cassazione siccome proposto (anche) nei
confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Vale a dire, di un
soggetto che non ha partecipato ai precedenti gradi di giudizio, e nei cui
‘rapporti giuridici’, ‘poteri’ e ‘competenze’ in materia sono succedute

ex

lege (art.57 co.1 d.lgs.300/99, con decorrenza dal 1″ gennaio 2001 ex
art.1 D.M. 28 dicembre 2000) le agenzie fiscali. Enti dotati di autonoma e
distinta soggettività impositiva, nonché di legittimazione sostanziale e
processuale (Cass. 1550/15; 22992/10; 6591/08 ed altre).
§ 4.1 I motivi proposti dalla parte contribuente non possono trovare
accoglimento. In particolare, con tali doglianze i contribuenti lamentano
che il giudice di appello abbia loro negato il riconoscimento dell’aliquota di
maggior favore dell’1°/0 (1.604/54; d.lgs. 99/04), a causa del fatto che tale
agevolazione (invece dal giudice di merito riconosciuta, per il registro, in
misura dell’ 8 0/0) non era stata tempestivamente richiesta, in quanto
dedotta per la prima volta “10 giorni dopo la richiesta di registrazione

dell’atto”.
Va invece accolta la contrapposta censura mossa dall’agenzia delle
entrate, tanto nel ricorso incidentale quanto in quello principale, in
relazione all’indebito riconoscimento, da parte del giudice di merito, proprio
della tassazione nella detta misura dell’8 %, in luogo di quella mediante
aliquota non agevolata.
Va considerato infatti che la mancata istanza di agevolazione prima della
richiesta di registrazione – dalla quale prende data la registrazione stessa:
art.16, 1^ co., d.P.R. 131/86 – e della conseguente liquidazione, costituiva
un elemento ostativo al riconoscimento della medesima; e, inoltre, che

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Ric.n.26199/13 rg. – Ud.dell’11 gennaio 2018

precedente ricorso.

l’affermazione secondo cui i presupposti sostanziali dell’agevolazione, poi in
effetti riconosciuta (registro 8 %), dovevano comunque evincersi dal
giudizio di usucapione e, segnatamente, dalla stessa sentenza oggetto di
registrazione, si poneva in contrasto con la normativa di riferimento, così
come applicata dall’orientamento giurisprudenziale di legittimità in materia.
Il punto di partenza è effettivamente costituito dal principio (Cass.
14122/10 ed altre) secondo cui “in tema di agevolazioni tributarie, non si

un’agevolazione non richiesta al momento dell’imposizione è
irrevocabilmente perduta; potendosi anzi, alla luce dell’art. 77 del d.P.R. 26
aprile 1986, n. 131, dedurre il principio contrario secondo il quale – sia
pure nel rispetto dei limiti temporali previsti per richiedere il beneficio – è
possibile rimediare all’erronea imposizione”.
Tale principio non è tuttavia dirimente in tutte quelle situazioni, qual è la
presente, nelle quali l’agevolazione è per legge subordinata alla deduzione
di parte nell’atto oggetto di registrazione; deduzione correlata alla
tempestiva evidenziazione della effettiva sussistenza di tutti quei requisiti
soggettivi ed oggettivi sui quali la legge basa e giustifica la

ratio

agevolatrice. E la cui puntuale osservanza vale di per sé a porre
l’amministrazione finanziaria in condizione di verificare, in una con
l’effettiva sussistenza delle condizioni di legge, l’importo dell’imposta
concretamente applicabile.
Il principio su riportato, basato sulla regola di generale rinnborsabilità entro il termine prefissato – dell’imposta di registro versata in eccesso ex
art.77 d.P.R. 131/86, trova dunque limite in tutti quei casi nei quali
l’amministrazione finanziaria non è posta in grado, in assenza di una
univoca e tempestiva manifestazione di volontà del contribuente, di
esercitare l’ordinaria funzione di accertamento e liquidazione.
Si è affermato, in proposito, che in tema di agevolazioni tributarie
correlate a trasferimenti della proprietà per effetto di sentenza, la richiesta
dell’agevolazione stessa “va effettuata nel primo momento in cui la parte
destinataria degli effetti traslativi del provvedimento può far valere il
proprio diritto all’applicazione del beneficio, ovverosia nel momento in cui
essa richiede la registrazione dell’atto all’Amministrazione finanziaria”; con

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Ric.n.26199/13 rg. – Ud.dell’ll gennaio 2018

rinviene nell’ordinamento un principio generale secondo cui

la conseguenza che deve ritenersi inammissibile

“una dichiarazione

effettuata dopo che l’Amministrazione abbia già proceduto all’operazione di
liquidazione dell’imposta o nel successivo giudizio di impugnazione
dell’avviso di liquidazione medesimo, in quanto essa sarebbe del tutto
incompatibile con l’esigenza di tutela dell’interesse dell’Amministrazione
alla definiti vità e certezza del tributo”

(Cass. 3863/09, in tema di

agevolazioni ‘prima casa’ su immobili trasferiti ex articolo 2932 cod.civ.;

In fattispecie analoga, Cass. 2261/14 ha osservato che la volontà
finalizzata ad ottenere il riconoscimento dell’agevolazione non può essere
manifestata dopo la registrazione della sentenza,

“atteso il carattere

necessario della collaborazione del contribuente, che integra un
presupposto del beneficio e costituisce una eccezione al principio generale
desumibile dall’art. 77 del d. P. R. predetto, secondo cui un’agevolazione non
richiesta al momento della imposizione non è perduta, potendosi rimediare,
nei previsti limiti temporali, alla erroneità di quest’ultima”.
Sulla base dello stesso principio (necessità di deduzione prima della
registrazione del provvedimento del giudice), si è espressa Cass.
ord.635/17, in materia di agevolazioni ‘prima casa’ su un immobile
acquisito a titolo originario con sentenza accertativa di usucapione.
Obiettano i Bianchini che, nelle agevolazioni in oggetto, è la stessa legge
a prevedere che la relativa qualifica (coltivatore diretto – IAP) possa essere
dimostrata

dal

contribuente

mediante documentazione prodotta

successivamente all’atto.
Tale argomento non può però trovare condivisione, dal momento che
nell’ammettere la possibilità

di (temporaneo) riconoscimento

dell’agevolazione per la piccola

proprietà contadina sulla base di un

certificato provvisorio allegato al momento dell’atto, ovvero di rimborso
dell’imposta versata in eccedenza a seguito di domanda corredata, nel
termine triennale di prescrizione, dal certificato definitivo dell’ispettorato
agrario (artt.4 e 5 1.604/54), la disciplina legislativa richiede pur sempre
che l’agevolazione (indipendentemente dai modi e termini della sua
documentazione o dimostrazione) venga appunto ‘richiesta’ al momento
dell’atto: “Quando sia stata resa nell’atto esplicita dichiarazione di voler

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Ric.n.26199/13 rg. – Ud.dell’ll gennaio 2018

ma sulla base di un’affermazione di portata generale).

conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla presente legge e non sia
stato prodotto ne’ il certificato provvisorio previsto dal primo comma
dell’articolo 4, ne’ quello definitivo previsto dall’articolo 3 (…)” (art.5 cit.).
Analogamente è a dirsi per l’agevolazione (aliquota 8%) di cui all’articolo
1 Tariffa Prima parte d.P.R. 131/86 (nella formulazione all’epoca vigente);
anch’esso ammissivo di produzione successiva della certificazione dei
requisiti di legge, ma sempre a condizione che “nell’atto di trasferimento” il

volerli conseguire come da documentazione da produrre nel triennio.
Si è in quest’ultima materia affermato (Cass. 10160/10) che: “la norma
è esplicita laddove considera il beneficio fiscale in favore dell’acquirente che
sia imprenditore agricolo a titolo principale e identifica il momento della
produzione della certificazione – cioè della prova – con quello della
registrazione nel quale la qualità predetta deve risultare in via documentale
affinché l’atto possa essere registrato con l’aliquota agevolata; ed in
quanto connessa con la qualità già posseduta la prova della qualità di cui si
tratta non può che precedere il momento della tassazione, sicché nulla osta
alla produzione anche in un momento successivo al rogito notarile, purché
preceda la registrazione, la quale, in difetto di tale certificazione, non può
non avvenire con la applicazione della ordinaria aliquota, e comunque
senza la possibilità per il contribuente di conservare aliquote agevolate
erroneamente applicate e successivamente revocate attraverso atti
impositivi”.
Orbene, nel caso di specie i giudici di merito – in primo e secondo grado hanno conformemente appurato, in fatto, che l’agevolazione era stata
richiesta “10 giorni dopo la richiesta di registrazione dell’atto”.

Gli stessi

ricorrenti riferiscono che l’istanza di riconoscimento della agevolazione ex I.
d.lgs. 99/04 e 1.604/54 era stata avanzata il 16 ottobre 2009, in sede di
istanza di annullamento in autotutela dell’avviso di liquidazione
previamente loro notificato dall’amministrazione finanziaria.
E’ vero che – vertendosi di imposta di registro applicata non già su un
atto negoziale ma su un provvedimento giurisdizionale – faceva difetto la
‘sede naturale’ di dichiarazione della volontà di avvalersi dell’agevolazione;
appunto rappresentata dalla redazione dell’atto di acquisto.

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Ric.n.26199/13 rg. – Ud.dell’ll gennaio 2018

sést.

contribuente dichiari di volersi avvalere dei requisiti agevolativi, ovvero di

Tale circostanza non muta, tuttavia, i termini della questione; dal
momento che l’onere di tempestiva esplicitazione dell’istanza agevolativa
ben poteva essere soddisfatto fin dall’atto introduttivo del giudizio avente
ad oggetto l’accertamento dell’acquisto immobiliare per usucapione; ovvero
nel corso del giudizio stesso; ovvero, ancora, anche successivamente
all’emanazione della sentenza ma pur sempre prima che venisse richiesta
la registrazione e che l’amministrazione finanziaria provvedesse – proprio

regime ordinario.
Né rileva che la procedura di registrazione della sentenza trovasse
impulso nell’iniziativa non di parte, ma del cancelliere, ex artt.10 d.P.R.
131/86. Si trattava infatti di incombenza comunque derivante dalla legge,
ed il cui assolvimento necessitato era dunque di certo noto alla parte
interessata che, agendo con diligenza, ben avrebbe potuto (dovuto)
rappresentare in tempo utile il ricorso della volontà e dei requisiti di
fruizione dell’agevolazione.
Ciò posto, la sola circostanza – indebitamente valorizzata dal giudice di
merito – che i presupposti sostanziali dell’agevolazione IAP emergessero de
plano dalla sentenza, non valeva a surrogare il requisito mancante della
deduzione di una tempestiva ed esplicita volontà della parte di avvalersi
dell’agevolazione.
Tanto più considerato che la sentenza non aveva ad oggetto tali
presupposti, e che la rilevanza di questi ultimi rientrava comunque nella
disponibilità della parte; disponibilità da esercitarsi nelle forme prescritte
dall’ordinamento tributario, e nell’ambito di un rapporto – quello impositivo
– tutt’affatto diverso da quello oggetto di accertamento giudiziale.
Non rilevava, dunque, il principio secondo cui (Cass. 15918/11) “per
stabilire i presupposti ed i criteri di tassazione, occorre – in conformità al
disposto degli artt. 20 del d.P.R. 26 aprile 1985 n. 131 e 8 sub c) della
tariffa allegata – far riferimento al contenuto ed agli effetti che emergono
dalla pronuncia stessa, senza possibilità di utilizzare elementi ad essa
estranei, né di ricercare contenuti diversi da quelli su cui si sia formato il
giudicato”; non si trattava infatti, nella specie, di individuare l’esatta natura
dei diritti accertati dalla sentenza, nonché degli effetti giuridici da questa

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Ric.n.26199/13 rg. – Ud.dell’11 gennaio 2018

perché non raggiunta da istanze agevolative – a liquidare l’imposta in

prodotti (pacificamente riconducibili all’accertamento dell’acquisto a titolo
originario della proprietà), bensì di vagliare la volontà della parte di optare
per una determinata agevolazione in presenza dei relativi requisiti di forma
e sostanza.
In definitiva, non sussistevano né i presupposti di riconoscibilità
dell’agevolazione IAP ex art.1 Tariffa Prima parte all.d.P.R. 131/86, né
quelli dell’agevolazione della piccola proprietà contadina in capo al

agricolo professionale dall’art. l d.lgs. 99/04).
§ 5. Infondati sono gli ulteriori motivi di ricorso dell’agenzia delle entrate,
incentrati sul diverso problema del valore venale attribuibile al compendio
immobiliare acquisito per usucapione.
Sul punto va intanto escluso che la sentenza impugnata possa
considerarsi nulla per assenza di motivazione sul punto, ex art.360, 1^ co.
n. 4 cod.proc.civ.. Al contrario, la commissione tributaria regionale ha
preso partitamente in esame il problema in questione, motivando sul
proprio convincimento circa la attribuibilità al fondo in questione del valore
di C 35.000 per ettaro (a fronte dei circa C 50.000 accertati). Ciò all’esito
della perizia asseverata prodotta dai Bianchini e della valutazione ‘in
diminuzione’ degli stessi parametri presi in esame della perizia dell’agenzia
del territorio (estensione del terreno; valori Orni; destinazione colturale a
seminativo semplice).
Si tratta di una motivazione che, del resto, recepisce l’impostazione
assunta dalla parte appellante incidentale; della quale la commissione
tributaria regionale dà compiutamente conto in sentenza a confutazione dei
criteri valutativi stabiliti dall’agenzia delle entrate.
Senonchè, esclusa la causa di nullità sostenuta da quest’ultima, dovrà
parimenti escludersi il vizio di ‘omesso esame’ di cui alla (nuova)
formulazione dell’art.360, 1^ co. n. 5 cod.proc.civ.; qui applicabile ratione

temporis.
Formulazione che rileva anche nel giudizio di cassazione avverso
sentenze del giudice tributario, e sulla quale ci si limita a richiamare i
rigorosi ambiti applicativi già chiariti da Cass.SSUU n. 8053 del 07/04/2014
(e da innumerevoli decisioni successive).

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Ric.n.26199/13 rg. – Ud.dell’ll gennaio 2018

coltivatore diretto di cui alla 1.604/54 (come estesa all’imprenditore

L’accertamento così reso dal giudice di merito risulta, pertanto, qui
intangibile.
In accoglimento del primo motivo di ricorso principale ed incidentale
dell’agenzia delle entrate, la sentenza impugnata dovrà, in definitiva,
essere cassata in ordine all’avvenuto riconoscimento dell’aliquota agevolata
dell’8%; con conseguente decisione nel merito ex art.384 cod.proc.civ. non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – mediante rigetto in

dell’applicazione, sul valore del compendio stabilito dalla commissione
tributaria regionale, dell’imposta in regime non agevolato.
La parziale soccombenza finale di tutte le parti giustifica la
compensazione delle spese di legittimità e merito.
Pqm

La Corte
riunisce il ricorso n.27125/13 a quello n.26199/13;
dichiara inammissibile il ricorso principale di parte contribuente
siccome proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e
delle Finanze;
rigetta il ricorso principale (26199/13) ed incidentale
(27125/13) di parte contribuente;
accoglie il primo motivo di ricorso principale (27125/13) ed
incidentale (26199/13) dell’agenzia delle entrate, respinti gli
altri;
cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e,
decidendo del merito, dichiara applicabile l’imposta in regime
non agevolato;
compensa le spese di legittimità e merito;
v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come
modificato dalla L. n. 228 del 2012;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a
carico della parte contribuente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per il
ricorso principale (26199/13) ed incidentale (27125/13) da
essa proposto.

parte qua del ricorso introduttivo di parte contribuente, ed affermazione

Così deciso nelltl camera di consiglio della quinta sezione civile in
data 11 gennaio 201
Il Cons.

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