Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3200 del 07/02/2017

Cassazione civile, sez. I, 07/02/2017, (ud. 13/01/2017, dep.07/02/2017),  n. 3200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16533/2011 proposto da:

San Raffaele S.p.a. (c.f./p.i. (OMISSIS)), già TOSINVEST ITALIA

S.a.s. di GPS – Gestione Partecipazioni Sanitarie s.r.l., in persona

del Presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Archimede n. 97, presso l’avvocato Dè

Medici Leopoldo che la rappresenta e difende, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UBI FACTOR Unione di Banche Italiane per il Factoring s.p.a., Azienda

U.S.L. ROMA (OMISSIS);

– intimati –

e contro

Azienda U.S.L. ROMA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Casal Bernocchi

n. 73, presso l’Ufficio Legale dell’USL, rappresentata e difesa

dagli avvocati Ferrara Fabio e Di Gregorio Gloria, giusta procura in

calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

UBI FACTOR Unione di Banche Italiane per il Factoring s.p.a., San

Raffaele S.p.a.;

– intimati –

e

UBI FACTOR Unione di Banche Italiane per il Factoring s.p.a.

(c.f./p.i. (OMISSIS)), nella qualità di cessionaria dei crediti

vantati dalla Casa di Cura San Raffaele, ora Tosinvest Italia S.a.s.

di GPS – Gestione Partecipazioni Sanitarie s.r.l. nei confronti

della AUSL RM (OMISSIS), in persona del Presidente legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Sardegna n. 50, presso l’avvocato Desideri Giovanni, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Aloisio Roberto

Giovanni, giusta procura in calce al ricorso successivo;

– ricorrente successivo –

contro

e contro

Azienda U.S.L. ROMA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Casal Bernocchi

n. 73, presso l’Ufficio Legale dell’USL, rappresentata e difesa

dagli avvocati Ferrara Fabio e Di Gregorio Gloria, giusta procura in

calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

San Raffaele S.p.a. (c.f./p.i. (OMISSIS)), già TOSINVEST ITALIA

S.a.s. di GPS – Gestione Partecipazioni Sanitarie s.r.I., in persona

del Presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Archimede n. 97, presso l’avvocato Dè

Medici Leopoldo che la rappresenta e difende, giusta procura a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

UBI FACTOR Unione di Banche Italiane per il Factoring s.p.a.;

– intimata –

e

sul ricorso 10994/2015 proposto da:

Azienda U.S.L. Roma (OMISSIS), in personale Direttore Generale pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Casal Bernocchi n.

73, l’Ufficio Legale dell’U.S.L., rappresentata e difesa

dall’avvocato Ferrara Fabio, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

San Raffaele S.p.a., UBI FACTOR S.p.a.,

– intimati –

e contro

San Raffaele S.p.a. (c.f./p.i. (OMISSIS)), in persona del Presidente

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Archimede n. 97, presso l’avvocato Dè Medici Leopoldo che

la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso

e ricorso incidentale condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

UBI FACTOR S.P.A. – Unione di Banche Italiane per il Factoring, in

persona del Presidente legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Sardegna n. 50, presso

l’avvocato Desideri Giovanni, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Natalino Irti, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Azienda U.S.L. Roma (OMISSIS), in personale Direttore Generale pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Casal Bernocchi n.

73, l’Ufficio Legale dell’U.S.L., rappresentata e difesa

dall’avvocato Ferrara Fabio, giusta procura in calce al

controricorso al ricorso incidentale;

avverso le sentenze n. 1873/2010 e n. 840/2015 della CORTE D’APPELLO

di ROMA, depositate il 03/05/2010 e il 05/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2017 dal Cons. Dott. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO;

udito, per la San Raffaele S.p.a., l’Avvocato L. DE’ MEDICI che si

riporta;

udito, per la Azienda U.S.L. Roma (OMISSIS), l’Avvocato F. FERRARA

che si riporta;

uditi, per la UBI FACTOR, gli Avvocati R.G. ALOISIO e F. ARNAUD (con

delega) che si riportano;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale PRATIS

Pierfelice, che ha concluso: per il n.rg. 16533/11, l’accoglimento

dei motivi diciottesimo e diciannovesimo dei ricorsi UBI e SAN

RAFFAELE, rigetto del ricorso incidentale condizionato; per il n.rg.

10994/15, accoglimento del ricorso principale, assorbimento del

ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 27 marzo 2003, ha respinto l’opposizione, proposta dall’AUSL RM (OMISSIS), al decreto ingiuntivo rilasciato in favore della San Raffaele srl nel 1998, e condannato l’opponente al pagamento delle spese processuali.

2. L’Azienda ha proposto appello, chiedendo al giudice l’accertamento della nullità del DI non essendo dovute le somme pretese dalla società per le prestazioni eseguite nel corso dell’anno 1995, in regime di convenzionamento per le lungodegenze ospedaliere, in base al sistema tariffario nazionale, introdotto dal D.M. Sanità 14 dicembre 1994, piuttosto che sulla base della Delib. GR Lazio 29 dicembre 1995, n. 11310, che le aveva fissato in una misura inferiore alla previsione nazionale.

3. Il Giudice distrettuale, anzitutto, ha respinto l’eccezione di estinzione del giudizio di appello in quanto l’appellante avrebbe riassunto il giudizio, nei riguardi della società incorporante la creditrice originaria (Tosinvest Italia sas di GPS – Gestione Partecipazioni Sanitarie srl) nel termine perentorio semestrale di cui all’art. 305 c.p.c., sebbene questo sia stato prorogato per due volte, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., essendosi ravvisato in entrambi i casi – un errore giustificabile.

3.1. Infatti, a seguito della fusione della parte originaria (San Raffaele srl) nella Tosinvest sanità srl, la Corte territoriale aveva dichiarato l’interruzione del processo.

3.2. La sua riassunzione, tuttavia, era avvenuta, una prima volta, oltre che nei riguardi della cessionaria dei crediti, la CBI-Factor SpA (ora UBI Factor SpA), anche nei confronti della Tosinvest SpA – IRCCS San Raffaele Pisana, con atto di citazione ed invito a costituirsi davanti al Tribunale di Roma, anzichè davanti alla Corte d’appello; cosicchè, ottenuta una prima proroga dal giudice per l’errore materiale evidenziato, la seconda ripresa del giudizio – a cura della stessa Ausl – non aveva eliminato l’errore nell’individuazione della società legittimata passivamente, cosicchè l’appellata si era costituita per eccepire la carenza della propria legittimazione, e la richiesta dell’Ausl, ancora una volta accolta dal giudice distrettuale, era quella di rinnovazione della notifica, questa volta, nei riguardi di Tosinvest Sanità srl (poi trasformatasi in Tosinvest Italia Sas di GPS), effettiva incorporante la Casa di cura San Raffaele, originaria creditrice.

4.Superata la questione processuale, nel merito, l’opposizione al DI veniva accolta dalla Corte territoriale che riteneva insussistente il presupposto giuridico della pretesa azionata in sede monitoria poichè, sebbene la Delib. (considerata come un atto plurimo e non generale, divisibile nei suoi effetti rispetto ai destinatari) posta in essere dalla G.R. Lazio, summenzionata, fosse stata annullata dal Tar del Lazio (con sentenza n. 708/97), la Casa di Cura San Raffaele non solo non l’aveva impugnata (nella parte che la riguardava) ma vi aveva addirittura prestato acquiescenza, essendo la Casa di Cura San Raffaele espressamente menzionata nell’allegato n. 6) alla Delib..

5. La decisione (sentenza n. 1873 del 2010) è stata impugnata, procedendo in via cronologica, per cassazione e per revocazione.

6. E’ stata impugnata per cassazione, con ricorso principale (n. 16533 del 2011), dalla cessionaria del credito UBI FACTOR SpA, soccombente, con ricorso articolato in diciannove mezzi, illustrati anche con memoria, e dalla SAN RAFFAELE SrL, incorporante la Casa di cura originaria creditrice, con impugnazione incidentale, comprendente cinque motivi, pure assistiti da memoria, contro cui ha resistito, con controricorso, l’Azienda USL RM (OMISSIS) che, a sua volta, ha proposto anche ricorso incidentale, affidato ad un unico mezzo di cassazione.

7. E’ stata impugnata per revocazione, da Ubi Factor SpA, davanti alla Corte d’appello di Roma che, con sentenza del 5 febbraio 2015 (n. 840 del 2015), ha accolto la domanda, revocato la sentenza impugnata e, in sede di iudicium rescindens, ha respinto l’appello proposto dall’Ausl Rm (OMISSIS) contro la sentenza del Tribunale di Roma, più sopra menzionata, regolando le spese.

7.1. Il nuovo arresto del giudice distrettuale, disatteso il primo motivo di revocazione circa il presunto vizio revocatorio relativo ad una svista della Ausl, di carattere materiale (inerente alla notificazione dell’atto di riassunzione a un presunto “soggetto legittimato” che tale non era), ha accolto il secondo poichè la Corte a quo aveva “omesso di valutare una circostanza decisiva emergente in modo inequivoco dal documento depositato all’udienza del 2 ottobre 2009 dai procuratori di Tosinvest”, ossia dalla determinazione del Commissario ad acta n. 1 del 17 novembre 2005 (riconosciuta legittima dal Cons. di Stato, 5 sez., con sentenza n. 99 del 2009) che aveva esteso anche alle case di cura che non fossero state parti nei giudizi davanti al Tar (conclusosi con l’annullamento della delibera di GR di approvazione del piano tariffario) la remunerazione delle loro prestazioni sulla base delle tariffe di cui al D.M. Sanità 14 dicembre 1994 e D.M. 30 giugno 1997.

8. Avverso tale decisione (n. 840 del 2015): l’Azienda USL RM (OMISSIS) ricorre davanti a questa Corte, in via principale, con un unico mezzo di cassazione; ricorrono altresì, in via incidentale, la cessionaria del credito UBI FACTOR SpA, con ricorso incidentale condizionato e articolato in un unico motivo, e la SAN RAFFAELE SrL, incorporante la Casa di cura originaria creditrice, con impugnazione incidentale condizionata, affidata a due mezzi, illustrati anche con memoria, contro cui ha resistito, con controricorso, l’Azienda USL RM (OMISSIS).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso ordinario per cassazione, proposto da UBI FACTOR SpA contro la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1873 del 2010, è stato affidato (a ben diciannove motivi di doglianza. Inoltre, un primo ricorso incidentale è stato proposto da San Raffaele SpA (con cinque motivi) ed un secondo (della AUSL RM (OMISSIS)) con un unico mezzo, sintetizzabili come di seguito.

1.1. Con il primo motivo di ricorso di ricorso principale (Tardiva iscrizione a ruolo dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo: violazione dell’art. 645 c.p.c.), la ricorrente UBI FACTOR SpA censura la decisione impugnata nella parte in cui non avrebbe rilevato l’inammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Ausl Rm (OMISSIS) oltre il termine abbreviato di 5 giorni, stante la riduzione a metà dei termini a comparire prevista dall’art. 645 c.p.c..

1.2. Con il secondo (Violazione e falsa applicazione delle norme in tema di riassunzione del processo interrotto e inesistenza della notificazione dell’atto riassuntivo: violazione degli artt. 153, 160, 184-bis; 303, 305, 307 c.p.c.), la ricorrente formula due diverse censure in relazione alla fattispecie riassuntiva del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dichiarato interrotto: a) la riassunzione era avvenuta con citazione e non con ricorso, onde la sua irregolarità poteva essere sanata solo dal deposito della citazione nel termine semestrale; b) era stata erroneamente ritenuta sanabile la notificazione della citazione ad un soggetto completamente diverso da quello legittimato a ricevere l’atto, ciò che avrebbe reso l’atto della notificazione del tutto inesistente e non semplicemente nullo.

1.3. Con il terzo mezzo del ricorso principale (Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di rinnovazione della notifica: violazione degli artt. 153, 184-bis; 291, 305, 307 c.p.c.), la ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui non avrebbe correttamente applicato i principi contenuti nella sentenza di questa Corte n. 2899 del 2005, atteso che l’errore riguardante l’identificazione della ragione sociale non potrebbe mai essere ritenuto uno di quei casi di “eccezionale impossibilità o di eccessiva difficoltà” per il soggetto onerato, legittimante la richiesta di proroga dell’adempimento, essendo sufficiente una semplice visura camerale.

1.4. Con il quarto (omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio), la ricorrente lamenta la mancanza di motivazione con la quale è stato riconosciuto come scusabile l’errore nell’identificazione della ragione sociale della società creditrice subentrata alla Casa di cura San Raffaele.

1.5. Con il quinto (illogica motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio), la ricorrente, nell’ipotesi che la motivazione suddetta fosse ritenuta sufficiente, ne afferma l’illogicità avendo la parte errato due volte nell’individuazione del soggetto destinatario non avendo utilizzato appieno il termine concesso dal giudice (per aver fatto trascorrere oltre 5 mesi su sei prima di riprendere l’attività notificatoria e pur essendovi in atti gli elementi per individuare con esattezza chi fosse il destinatario della notifica.

1.6. Con il sesto mezzo del ric. principale (Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di interpretazione degli atti amministrativi: violazione dell’art. 1362 c.c.), la ricorrente UBI Factor censura la decisione impugnata nella parte in cui, facendo malgoverno del criterio ermeneutico di cui all’art. 1362 c.c., applicabile anche ai provvedimenti amministrativi, non ha rilevato che nella Delib. GR Lazio non era prevista una tariffazione delle prestazioni di lungodegenza e, pertanto, non vi era un interesse della Casa di cura ad impugnarla in sede di G.A., dovendo essere fatto pacifico l’applicabilità – in ordine a quelle prestazioni – della Tariffa nazionale di cui al D.M. Sanità del 1994 (invece che di quella contenuta nella DGR).

1.7. Con il settimo (Contraddittoria ed illogica motivazione circa un fatto controverso e decisivo ai fini del decidere: assoluta irrilevanza della mancata impugnazione della DRG Lazio n. 11310/95 nell’economia del giudizio essendo la dedotta mancata impugnativa una illogica motivazione che ha alterato il convincimento del giudice, 360 c.p.c., n. 5), la ricorrente UBI Factor censura la decisione impugnata nella parte in cui non ha rilevato che nella Delib. GR Lazio non era prevista una tariffazione delle prestazioni di lungodegenza e, pertanto, non vi era un interesse della Casa di cura ad impugnarla in sede di G.A., dovendo essere fatto pacifico l’applicabilità – in ordine a quelle prestazioni – della Tariffa nazionale di cui al D.M. Sanità del 1994 (invece che di quella contenuta nella DGR).

1.8. Con l’ottavo (Violazione del principio generale di diritto secondo cui una tariffa emanata dalla PA per stabilire pari corrispettivi per pari prestazioni erogate da soggetti in concorrenza tra di loro va qualificata come atto generale: erronea qualificazione della DRG Lazio n. 11310/95 quale atto plurimo, art. 360 c.p.c., n. 5), la ricorrente UBI Factor censura la decisione impugnata nella parte in cui non ha rilevato che nella Delib. di GR Lazio non era prevista una tariffazione delle prestazioni di lungodegenza e, pertanto, non vi era un interesse della Casa di cura ad impugnarla in sede di G.A., dovendo essere fatto pacifico l’applicabilità – in ordine a quelle prestazioni – della Tariffa nazionale di cui al D.M. Sanità del 1994 (invece che di quella contenuta nella DGR).

1.9. Con il nono (omessa o insufficiente motivazione in ordine alla qualificazione della natura di atto plurimo delle delibere tariffarie degli anni 1995 e 1998, anzichè di atto generale: art. 360 c.p.c., n. 5), UBI Factor si duole del fatto che il giudice distrettuale abbia seguito l’interpretazione data dal Consiglio di Stato in un primo momento (con la sentenza n. 3928 del 2003) nella qualificazione dell’atto impugnato in sede di G.A. (la Delib. di GR Lazio) come atto plurimo a effetti scindibili anzichè come atto generale, successivamente prevalsa.

1.10. Con il decimo (Contraddittoria ed illogica motivazione in ordine alla qualificazione della natura di atto plurimo delle delibere tariffarie degli anni 1995 e 1998, anzichè di atto generale: art. 360 c.p.c., n. 5), UBI Factor lamenta, in relazione a quanto riportato sopra con il nono mezzo, l’errore motivazione del giudice distrettuale nella qualificazione dell’atto impugnato in sede di G.A. (la Delib. di GR Lazio) come atto plurimo a effetti scindibili anzichè come atto generale, anzichè quella successivamente prevalsa.

1.11. Con l’undicesimo (Sopraggiunto giudicato esterno di cui alla sentenza della Corte d’appello di Roma n. 381309), UBI Factor adduce il sopraggiungere di un giudicato esterno nella pronuncia della Corte d’appello di Roma n. 3813/2009 resa in un giudizio tra la Ausl Rm (OMISSIS), essa Ubi e altra casa di cura dello stesso gruppo societario Tosinvest, contenente la più corretta qualificazione dell’atto (la Delib. di GR Lazio) come atto generale e non plurimo a effetti scindibili.

1.12. Con il dodicesimo (omessa pronuncia in ordine alla chiesta disapplicazione L. n. 2248 del 1865, ex art. 5, all. E, di provvedimento adottato in carenza di potere o spregio al principio di gerarchia delle fonti e incidenti su diritti soggettivi perfetti: violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., L. n. 2248 del 1865, art. 5, all. E, artt. 112 e 113 Cost.: art. 360 c.p.c., n. 4), UBI Factor si duole della menzionata omessa pronuncia.

1.13. Con il tredicesimo (omessa motivazione: art. 360 c.p.c., n. 5), UBI Factor si duole, in relazione alle questioni di cui al mezzo precedente, della omessa motivazione sul punto della mancata disapplicazione dell’atto amministrativo.

1.14. Con il quattordicesimo (violazione della L. n. 2248 del 1865, art. 5, All. E, dovendo il giudice del merito esercitare d’ufficio il potere di disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo o emesso in carenza di potere e incidente su diritti soggettivi perfetti: violazione e falsa applicazione della L. n. 2248 del 1865, art. 5, All. E, artt. 112 e 113 Cost.: art. 360 c.p.c., n. 3), UBI Factor, in relazione alle questioni di cui ai due mezzi precedenti, si duole del mancato esercizio dei poteri ufficiosi del giudice in ordine alla disapplicazione dell’atto amministrativo.

1.15. Con il quindicesimo (omessa pronuncia in ordine alla eccepita intervenuta tariffazione da parte del Commissario ad acta confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 99/2009: violazione dell’art. 112 c.p.c.: art. 360 c.p.c., n. 4), UBI Factor, premesso che – a seguito del contenzioso amministrativo sviluppatosi sulla questione – una determinazione del Commissario ad acta (n. 1 del 17 novembre 2005, riconosciuta legittima dal Cons. di Stato, 5 sez., con sentenza n. 99 del 2009) aveva esteso anche alle case di cura che non fossero state parti nei giudizi davanti al Tar (conclusosi con l’annullamento della Delib. di GR di approvazione del piano tariffario) la remunerazione delle loro prestazioni sulla base delle tariffe di cui al D.M. Sanità 14 dicembre 1994 (e 30 giugno 1997), lamenta che la Corte a quo aveva “omesso di valutare una circostanza decisiva emergente in modo in equivoco dal documento depositato all’udienza del 2 ottobre 2009 dai procuratori di Tosinvest”.

1.16. Con il sedicesimo (omessa motivazione pronuncia in ordine alla eccepita intervenuta tariffazione da parte del Commissario ad acta confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 99/2009: art. 360 c.p.c., n. 5), UBI Factor, in relazione alle questioni di cui al mezzo precedente, lamenta la omessa motivazione sul punto della intervenuta tariffazione da parte del Commissario ad acta.

1.17. Con il diciassettesimo (Violazione del giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 99 del 2009 che ha definitivamente statuito l’applicabilità della tariffa emanata dal Commissario ad acta in sostituzione della Regione Lazio: art. 360 c.p.c., n. 4), UBI Factor adduce il sopraggiungere di un giudicato esterno nella pronuncia del Consiglio di Stato n. 99/2009 che ha considerato legittimo il provvedimento del Commissario ad acta in materia di tariffazione delle prestazioni sanitarie, riportandole alla misura già stabilita dal Decreto Sanità del 1994.

1.18. Con il diciottesimo (omessa motivazione su punto controverso e decisivo in relazione alla integrale revoca del decreto ingiuntivo anche in ordine alle prestazioni di riabilitazione in linea con la DGR Lazio n. 11310/95: art. 360 c.p.c., n. 5), UBI Factor lamenta la omessa motivazione della Corte territoriale che, accogliendo l’appello dell’Ausl Rm D e revocando il DI rilasciato e confermato dal Tribunale di Roma, non aveva condannato l’Ausl per la parte di competenze estranee alle prestazioni di lungodegenza (per le quali era invocata la Tariffa nazionale di cui al D.M. Sanità del 1994, in luogo della DGR Lazio n. 11310 del 1995) e vale a dire per le prestazioni di riabilitazione secondo la Tariffa regionale e degli interessi maturati sulle stesse, in relazione alle quali pretese l’Ausl nulla avrebbe eccepito, nel corso del giudizio di gravame, onde la formazione di un giudicato interno il cui accertamento sarebbe stato omesso in sede di giudizio di appello.

1.19. Con il diciannovesimo ed ultimo del ricorso principale (Violazione del giudicato interno costituito dalla deliberazione monitoria relativa alle prestazioni per riabilitazione: art. 360 c.p.c., n. 4), UBI Factor adduce il sopraggiungere di un giudicato interno non valutato dalla Corte territoriale in relazione alle prestazioni di cui al mezzo precedente.

1.20. Con il primo mezzo di ricorso incidentale (Improcedibilità del giudizio di opposizione perchè iscritto oltre i termini di cui all’art. 645 c.p.c.), la creditrice San Raffaele SpA pone alla Corte il seguente quesito di diritto: “se può considerarsi valido e legittimo il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto a ruolo dall’opponente il sesto giorno successivo alla notifica della citazione”.

1.21. Con il secondo mezzo (Violazione del combinato disposto degli artt. 305 e 307 c.p.c. e susseguente mancata dichiarazione di estinzione del procedimento), la medesima società chiede: “se deve essere respinta l’eccezione di estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 305 e 307 c.p.c., stante la notificazione dell’atto di citazione in riassunzione oltre il termine perentorio assegnato alla Corte di Appello in udienza”, sulla base elle stesse argomentazioni svolte nel ricorso principale con i motivi dal secondo al quinto.

1.22. Con il terzo (Omessa e insufficiente motivazione circa l’estendibilità delle tariffe di cui al D.M. Sanità del 1994 alla San Raffaele SpA), la San Raffaele SpA pone il seguente quesito: “se può ritenersi legittima la sentenza in questa sede impugnata che ha omesso di considerare la determinazione dirigenziale emessa dal Commissario ad acta n. 1 del 2005 e la correlata sentenza del Consiglio di Stato n. 99/2009, atti con cui è stato stabilito, in via definitiva, che la San Raffaele Srl ha diritto all’applicazione delle tariffe di cui al D.M. 14 dicembre 1994”, sulla base elle stesse argomentazioni svolte nel ricorso principale con vari motivi.

1.23. Con il quarto (Omessa e insufficiente motivazione circa la disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi ai sensi della L. n. 2248 del 1865, art. 5, All. E), la società domanda: “se può ritenersi legittima la sentenza in questa sede impugnata nel punto in cui, benchè richiesta, non ha disapplicato la Delib. GRL n. 11310 del 1995 e Delib. GRL n. 971 del 1998, ai sensi della L. n. 2248 del 1865, art. 5, All. E”, sulla base delle stesse argomentazioni svolte nel ricorso principale con vari motivi.

1.24. Con il quinto ed ultimo motivo del ricorso incidentale (Violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c. e omessa motivazione su punto decisivo relativamente alle sole prestazioni di riabilitazione motoria), la San Raffaele SpA pone l’ulteriore quesito: “se può ritenersi legittima la sentenza in questa sede impugnata nel punto in cui, disponendo la revoca del DI emesso in favore della San Raffaele SpA dal Tribunale di Roma, omettendo di considerare e riconoscere che il credito vantato per le prestazioni di riabilitazione era stato calcolato sulla base delle tariffe di cui alla D GRL n. 11310 del 1995”, sulla base delle stesse argomentazioni svolte nel ricorso principale con vari motivi.

1.25. Con l’unico mezzo del suo ricorso incidentale, a sua volta, la Ausl Roma (OMISSIS) lamenta la compensazione delle spese processuali da parte della Corte d’appello.

2. Il ricorso ordinario per cassazione, proposto dalla AUSL RM (OMISSIS), contro la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 840 del 2015 (che ha revocato la sentenza della stessa Corte territoriale n. 1873 del 2010 e si è ad essa sostituita), è stato affidato ad un unico e articolato motivo di ricorso principale. A loro volta, UBI Factor e San Raffaele SpA, hanno proposto altrettanti ricorsi incidentali condizionati contro la medesima sentenza.

2.1. Con un unico e articolato motivo di ricorso principale (Violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, per insussistenza dell’errore revocatorio: art. 360 c.p.c., n. 3), la ricorrente formula anzitutto tre rilievi: a) la determinazione commissariale riguardava esclusivamente la Regione Lazio in ordine alla sua sfera amministrativa, con esclusione di qualsivoglia rilievo per il giudizio civile, senza che la sentenza del Consiglio di Stato, resa tra parti diverse rispetto al giudizio in corso, potesse avere il ruolo di giudicato esterno; b) la determinazione commissariale atteneva alla remunerazione delle prestazioni rese nel triennio 1996-1998, non anche a quelle del 1995; c) la detta determinazione commissariale non era stata ritenuta rilevante dal giudice a quo per una valutazione di sua inconferenza rispetto al petitum attinente alla mancata estensione del piano tariffario regionale (Delib. n. 971 del 1998) in assenza di impugnativa da parte di quella specifica casa di cura della Delib. n. 11310 del 1995, non certo del diverso petitum costituito dall’estensione in via amministrativa del giudicato.

2.1.1. Nel caso esaminato, la Corte territoriale avrebbe errato poichè sarebbero difettati i requisiti della decisività e dell’essenzialità dell’ipotizzato errore di fatto, trattandosi invece di un fatto inconferente (quello di aver esteso, in sede amministrativa, un giudicato a soggetti che non erano stati parte del relativo giudizio) rientrante nelle attribuzioni discrezionali della P.A..

2.2. Con l’unico mezzo di ricorso incidentale condizionato (Omesso esame del fatto decisivo costituito dal pagamento delle prestazioni per riabilitazione e degli interessi: art. 360 c.p.c., n. 5), la ricorrente San Raffaele SpA, per l’ipotesi che il ricorso principale fosse accolto, censura la decisione impugnata nella parte in cui, in accoglimento del secondo mezzo di revocazione e del conseguente giudizio rescissorio, avendo assorbito le proprie ulteriori doglianze, non avrebbe rilevato che la Corte territoriale, accogliendo l’appello dell’Ausl Rm (OMISSIS) e revocando il DI rilasciato e confermato dal Tribunale di Roma, non aveva condannato l’Ausl per la parte di competenze estranee alle prestazioni di lungodegenza (per le quali era invocata la Tariffa nazionale di cui al DM Sanità del 1994, in luogo della DGR Lazio n. 11310 del 1995) e vale a dire per le prestazioni di riabilitazione secondo la Tariffa regionale e degli interessi maturati sulle stesse, in relazione alle quali pretese l’Ausl nulla avrebbe eccepito, nel corso del giudizio di gravame, onde la formazione di un giudicato interno il cui accertamento sarebbe stato omesso in sede di giudizio di appello e, con la sentenza impugnata, con l’assorbimento della specifica doglianza, anche a seguito della relativa istanza di revocazione.

2.3. Con il primo mezzo di ricorso incidentale condizionato (Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti: art. 360 c.p.c., n. 5), anche la ricorrente UBI Factor SpA, per l’ipotesi che il ricorso principale fosse accolto, ha censurato la sentenza in esame per le stesse ragioni sopra riportate.

2.4. Con il secondo mezzo (Violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, art. 2909 c.c. e dei principi in materia di assorbimento: art. 360 c.p.c., n. 3), la ricorrente da ultimo menzionata sostiene che il menzionato motivo di revocazione, nella parte della decisione in cui viene reputato assorbito dalla sentenza della Corte territoriale, incorrerebbe nella violazione delle disposizioni e principi riportati nella rubrica che precede.

3. Una volta riepilogati i mezzi di cassazione richiesti dalle parti in relazione alle due sentenze della medesima Corte territoriale (quella originaria n. 1873 del 2010 e quella che ad essa si è sostituita, in accoglimento della domanda di revocazione, avente il n. 840 del 2015), osserva questa Corte che i ricorsi innanzi richiamati, contenenti tali mezzi, debbono essere tra di loro riuniti, sebbene attengano a due sentenze nettamente distinte (ma la prima delle quali revocata dalla seconda).

3.1. Trovandosi ad esaminare altro analogo caso, peraltro, questa stessa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 16435 del 2016) ha già avuto modo di affermare il principio, che è pienamente condivisibile e che perciò deve essere riaffermato, secondo cui “i ricorsi per cassazione contro la decisione di appello e contro quella che decide l’impugnazione per revocazione avverso la prima vanno riuniti in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità nonostante si tratti di due gravami aventi ad oggetto distinti provvedimenti, atteso che la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l’applicazione analogica dell’art. 335 c.p.c., potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l’esito di quello riguardante la sentenza di revocazione, che deve, pertanto, essere esaminato con precedenza”.

3.2. In un tal caso, però, si è già avuto modo di precisare (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6878 del 2009), altrettanto condivisibilmente, che “nell’ipotesi di impugnazione per cassazione della sentenza di appello e di quella emessa nel successivo giudizio di revocazione, (…), il carattere pregiudiziale delle questioni inerenti alla revocazione comporta che il loro esame abbia la precedenza su quello del ricorso contro la sentenza di appello”.

3.3. Ciò che questa Corte si appresta a fare, cominciando ad esaminare le questioni relative alla seconda sentenza, quella che ha accolto il ricorso per revocazione sostituendo (con la sentenza del 2015) le sue statuizioni a quelle già dettate in precedenza dalla Corte d’appello di Roma (con la decisione del 2010).

4. Il ricorso principale, proposto contro la detta sentenza (del 2015), che ha deciso sulla fondatezza del ricorso per revocazione della sentenza anteriore (del 2010) pronunciata dalla stessa Corte territoriale, è fondato e deve essere accolto.

4.1. Va premesso che forma oggetto del presente giudizio la correttezza di quella decisione che ha accolto il ricorso, proposto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, perchè il giudice di appello, decidendo del gravame proposto dalla Ausl Rm (OMISSIS), aveva “omesso di valutare una circostanza decisiva emergente in modo in equivoco dal documento depositato all’udienza del 2 ottobre 2009 dai procuratori di Tosinvest”, ossia la circostanza relativa alla determinazione del Commissario ad acta n. 1 del 17 novembre 2005 (riconosciuta, successivamente, come legittima dal Cons. di Stato, 5 sez., con sentenza n. 99 del 2009) che, a sua volta, aveva esteso anche alle case di cura che non fossero state parti nei giudizi davanti al Tar (conclusisi con l’annullamento della Delib. GR Lazio del 1995 di approvazione del piano tariffario), la remunerazione delle loro prestazioni sulla base delle tariffe nazionali di cui al D.M. Sanità 14 dicembre 1994 (e 30 giugno 1997).

4.2. Al di là delle precisazioni in fatto oggetto degli scambi tra le parti (quelle, ad esempio, relative agli anni delle prestazioni rese e delle corrispondenti tariffe applicabili), ciò che rileva ai fini dello scrutinio della questione introdotta con il ricorso principale è che la Corte territoriale ha ritenuto espressamente rilevante e decisiva l’omessa “valutazione” di una circostanza di fatto (quella risultante dalla determinazione del Commissario ad acta n. 1 del 2005).

4.3. Orbene, la previsione codicistica (art. 395 c.p.c., n. 4) circoscrive la rilevanza e decisività dell’errore di fatto revocatorio al solo caso in cui ” la decisione (sia) fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando (sia) supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.

4.3.1. L’errore della Corte territoriale è consistito nel far rifluire nella supposizione dell’ affermata (o negata) esistenza di un fatto l’errore sulla “valutazione” della sua portata o del suo significato e rilievo giuridico.

4.3.2. Se anche sia vero (come si afferma dalle società controricorrenti) che il detto fatto (risultante dalla determina commissariale) non sia stato considerato dal giudice (unitamente alla fonte genetica di quello stesso fatto, ossia alla determinazione amministrativa del Commissario ad acta) ciò non significa, automaticamente, che quel fatto (positivamente ed incontestabilmente esistente) sia stato espressamente negato nel suo materiale esistere, piuttosto che (implicitamente) negato nel suo rilievo giuridico, ai fini della conclusione di un giudizio che suppone la valutazione di una pluralità di fatti.

4.3.3. In sostanza, l’errore commesso dal giudice nella sentenza impugnata in questa sede è quello di non aver cercato gli estremi dell’abbaglio giudiziale, ossia dell’affermazione o della negazione (espresse) dell’esistenza di un fatto la cui esistenza sia incontrastabilmente e positivamente stabilita, così come questa stessa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 27555 del 2011) ha, ad esempio, stabilito in materia di fatti processuali (“Qualora la sentenza d’appello abbia esaminato una domanda, espressamente affermando che essa era stata proposta in primo grado e tale affermazione sia stata fatta senza essere preceduta da alcuna attività valutativa diretta a fornire dimostrazione dell’assunto, ha natura di vizio revocatorio ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, in quanto lamenta un errore di percezione e non di valutazione di un fatto processuale, la denuncia con il ricorso per cassazione che la supposizione era erronea, perchè la domanda non era stata proposta. Ne consegue l’inammissibilità del relativo motivo, perchè la censura avrebbe dovuto farsi valere con il mezzo della revocazione”).

4.3.4. La Corte territoriale, infatti, ha ricavato la prova della negazione del fatto (l’ordine di applicare il sistema tariffario nazionale impartito all’Ausl dal Commissario), peraltro oggetto di controversia tra le parti (che richiedevano l’applicazione dell’uno o dell’altro piano tariffario, più o meno favorevole), dall’esito del giudizio valutativo complessivo e finale in ordine all’applicazione delle tariffe regionali piuttosto che dell’altro nazionale (affermato dalla delibera commissariale), ma in questo modo si è confuso l’esito (più o meno corretto) di quella valutazione con la postulata negazione del fatto, sol perchè non ha formato oggetto di specifica considerazione nel percorso motivazionale.

4.3.5. In tal modo ragionando, tuttavia, si riporta nell’ambito del giudizio per revocazione ogni fatto che non sia stato espressamente considerato nella motivazione giudiziale, con una tale dilazione dell’area dell’indagine revocatoria da risultare inevitabilmente confusoria per il pericolo di sua sovrapposizione con l’impugnazione ordinaria.

4.3.6. E, invece, questa Corte (Sez. U., Ordinanza n. 13181 del 2013), ha già avuto modo di chiarire il contrario, ossia che “la disciplina risultante dal combinato disposto dell’art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4) – nella parte in cui non prevede come causa di revocazione l’errore di giudizio o di valutazione – non viola l’art. 111 Cost., atteso che questo non impone altro vincolo, per il legislatore, se non la previsione del ricorso per cassazione per violazione di legge avverso le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali e non risultando irrazionale la scelta legislativa di limitare all’appello e al ricorso per cassazione l’esame del vizio suddetto e di riservare, quindi, alla revocazione la specifica funzione di consentire la correzione dell’errore di percezione”.

4.4. In conseguenza dell’accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, perchè pronunciata sulla base di un chiaro fraintendimento della portata del vizio revocatorio e del suo accertamento.

5.Vanno ora esaminati, congiuntamente perchè riguardanti le stesse questioni, i due ricorsi incidentali condizionati, essendosi verificato il presupposto dell’accoglimento del ricorso principale, fatto processuale alla cui verificazione il loro esame era stato espressamente subordinato dalle parti ricorrenti in via incidentale.

5.1. Essi, tuttavia (tendendo a richiedere l’accertamento di un fatto incontestabilmente certo consistito nella formazione della res iudicata relativa ai crediti da prestazioni riabilitative, diverse da quelle oggetto di contesa riguardanti le prestazioni di lungodegenza), risultano infondati alla luce del principio di diritto secondo cui: “l’errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza, non sussiste allorchè la parte abbia denunciato l’erronea presupposizione dell’inesistenza di un giudicato, poichè questo, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici e, conseguentemente, la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma attiene all’interpretazione delle norme giuridiche, mentre l’errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti a giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali” (Sez. 1, Sentenza n. 17443 del 2008; Sez. 6-5, Ordinanza n. 321 del 2015).

6. In conclusione: in accoglimento del ricorso principale (respinti i ricorsi incidentali condizionati), la sentenza impugnata deve essere cassata.

6.1. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, essendosi rivelata da un lato pienamente fondata la doglianza principale, e del tutto infondate le residue doglianze incidentali condizionate ancora agitate in questa fase, in conseguenza della cassazione della sentenza in questa sede esaminata, i ricorsi riuniti, proposti per la revocazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1873 del 2010, devono essere dichiarati infondati e respinti nel merito.

6.2. Così, essendo caduta la sentenza della Corte territoriale n. 840 del 2015, in questa sede impugnata, resta in piedi quella originaria, n. 1873 del 2010, contro cui si appuntano le censure contenute nei tre ricorsi sopra riassunti dal p. 1 ai successivi, che si passeranno a esaminare, accantonando la statuizione sulle spese dei mezzi già esaminati, allo scopo di effettuare un ponderato e conclusivo accertamento.

7.1. Il primo motivo del ricorso principale e di quello incidentale di UBI Factor (con i quali si lamenta la mancata dichiarazione di improcedibilità/inammissibilità del processo per la mancata iscrizione a ruolo della citazione nel termine abbreviato di 5 giorni), che essendo identici vanno esaminati congiuntamente, devono essere respinti in ossequio al ius superveniens (L. 29 dicembre 2011, n. 218, art. 2) ed al conseguente principio di diritto a tal uopo elaborato da questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 2242 del 2012): “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione della norma di interpretazione autentica dell’art. 165 c.p.c., comma 1, dettata dalla L. 29 dicembre 2011, n. 218, art. 2, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell’opponente si applica solo se questi abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’art. 163-bis c.p.c., comma 1 (Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha escluso che ricorressero i presupposti per l’eccepita improcedibilità dell’opposizione perchè iscritta a ruolo oltre il quinto giorno successivo alla notificazione dell’atto di opposizione, risultando dagli atti che l’opponente non aveva assegnato all’opposto un termine per comparire inferiore a quello stabilito dall’art. 163-bis c.p.c., comma 1).

7.1.1. Infatti, nella specie l’AUSL opponente non risulta (dalle difese dei ricorrenti) avere assegnato all’opposto un termine per comparire inferiore a quello stabilito dall’art. 163-bis c.p.c., comma 1.

7.1.2. Peraltro, il mezzo non appare accoglibile anche alla luce del condiviso rilievo, secondo cui “il principio secondo cui le questioni attinenti alla regolare costituzione del rapporto processuale sono rilevabili d’ufficio anche nel giudizio di legittimità va coordinato con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che comportano un applicazione in senso restrittivo e residuale di tale rilievo officioso; ne consegue che le questioni suddette devono ritenersi coperte dal giudicato implicito allorchè siano state ignorate dalle parti nei precedenti gradi di giudizio (essendosi il contraddittorio incentrato sul merito della controversia) e su esse non si sia pronunciato il giudice di merito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che si fosse, comunque, formato giudicato implicito sulla questione relativa alla tempestiva costituzione dell’opponente a decreto ingiuntivo, sollevata con memoria ex art. 378 c.p.c., soltanto nel giudizio di cassazione e sulla scorta della dedotta immediata applicazione del principio enunciato dalla sentenza n. 19246 del 2010 delle Sezioni Unite in ordine ai termini di costituzione dell’opponente, ex art. 645c.p.c.)” (Sez. 2, Sentenza n. 2427 del 02/02/2011).

7.2. Con il primo profilo del secondo mezzo del ricorso principale (con il quale si lamenta che la riassunzione sia avvenuta con citazione e non con ricorso, onde la sua irregolarità poteva essere sanata solo dal deposito della citazione nel termine semestrale), si apre la disamina delle questioni afferenti alla presunta estinzione del giudizio consapevolmente non dichiarata dal giudice a quo. Con esso, così come con gli altri che seguono, la ricorrente intende affermare l’esistenza di un errore compiuto dalla Corte territoriale che avrebbe, immeritatamente, rimesso in termini la parte colpevole e negligente nell’esecuzione della notifica per la riassunzione del giudizio interrotto a seguito dell’incorporazione della legittimata passiva in altra società del gruppo che aveva rilevato l’impresa sanitaria creditrice verso l’AUSL.

7.2.1. Il detto primo profilo (errore nell’uso dell’atto di citazione anzichè del ricorso come strumento processuale per la riassunzione del processo), tuttavia, è infondato in base al principio di diritto con il quale le Sezioni unite di questa Corte (Sentenza n. 27183 del 2007) hanno ormai superato il contrasto interpretativo e affermato la regola secondo cui, “in tema di interruzione del processo, qualora la riassunzione sia effettuata, secondo il combinato disposto degli artt. 303 e 305 c.p.c., con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice precedentemente adito entro il termine prescritto, tale tempestivo deposito è sufficiente per impedire l’estinzione del processo. Tuttavia la parte può provvedere alla riassunzione, anzichè con comparsa o ricorso al giudice per la fissazione dell’udienza di prosecuzione, con citazione ad udienza fissa, purchè la stessa possieda tutti i requisiti formali previsti dall’art. 125 disp. att. c.p.c., indispensabili per il raggiungimento dello scopo previsto nell’art. 297 c.p.c. – consistente nel compimento di un atto di parte prima che sia trascorso il termine perentorio entro il quale va promossa la prosecuzione del giudizio ed in tal caso è sufficiente la notifica alla controparte prima della scadenza del termine medesimo per impedire l’estinzione del processo, restando al di fuori l’obbligo di deposito dell’atto, che può avvenire solo dopo il compimento effettivo della notificazione, a cura dell’ufficiale giudiziario, e che non ha alcuna funzione definitoria circa la posizione processuale della parte o la sua attività difensiva, essendo previsto dall’art. 303 c.p.c., comma 2, che il riassumente indichi (nell’atto di riassunzione) gli estremi della domanda”.

7.2.2. Il secondo profilo del secondo mezzo del ricorso principale (con il quale si lamenta che era stata erroneamente ritenuta sanabile la notificazione della citazione ad un soggetto completamente diverso da quello legittimato a ricevere l’atto, ciò che avrebbe reso l’atto della notificazione del tutto inesistente e non semplicemente nullo), è inammissibile poichè, in disparte la prospettata natura del vizio come violazione di legge, esso non censura appieno la ratio decidendi della Corte territoriale la quale ha ritenuto sanabile l’irregolarità riscontrata in ordine alla corretta individuazione della società passivamente legittimata a stare in giudizio, con una motivazione che esclude la completa diversità tra i due soggetti e giustifica la scusabilità dell’errore in cui era incorsa l’Ausl, “a seguito dei numerosi passaggi societari nel frattempo sopravvenuti e suscettibili di ingenerare confusione anche con riferimento alle denominazioni sociali di Tosinvest Italia” (p. 9 della motivazione).

7.3. Il terzo mezzo del ricorso principale è inammissibile atteso che con esso si chiede a questa Corte l’affermazione dell’avvenuta violazione di legge per inosservanza del principio di diritto già affermato da questa Corte ((Sez. L, Sentenza n. 2899 del 2005) e secondo cui: il termine perentorio fissato dal giudice per il compimento di atti processuali (nella specie, per la rinnovazione della notifica dell’appello incidentale, ex art. 291 c.p.c.) non può essere sospeso o prorogato, neanche per accordo delle parti, senza che l’interessato abbia provato una difficoltà a lui non imputabile) quando la Corte territoriale, richiamando quel principio, ha inteso affermare che nel caso esaminato ricorressero proprio quei presupposti legittimanti la rinnovazione della notifica, ossia sulla base della già richiamata motivazione.

7.4. Il quarto ed il quinto motivo possono essere trattati congiuntamente, essendo tra di loro strettamente connessi, atteso che entrambi riguardano i presunti vizi della motivazione contenuta nel provvedimento che ha disposto la rinnovazione della notificazione dell’atto di riassunzione del giudizio dichiarato interrotto.

7.4.1. Gli stessi vanno respinti in quanto la motivazione contestata, per quanto sintetica, esiste e non può essere dichiarata insufficiente avendo espresso chiaramente le ragioni dell’accoglimento dell’istanza della parte che aveva l’onere della riassunzione del giudizio, così individuate: “a seguito dei numerosi passaggi societari nel frattempo sopravvenuti e suscettibili di ingenerare confusione anche con riferimento alle denominazioni sociali di Tosinvest Italia” (p. 9 della motivazione).

7.4.2. Peraltro, la richiamata motivazione non può neppure essere valutata come illogica in quanto essa appare intrinsecamente coerente essendo basata su due condizioni che si assumono riscontrate dal giudice distrettuale (e non contestate dalla parte ricorrente: a) l’esistenza di “numerosi passaggi societari nel frattempo sopravvenuti”; b) il loro carattere non sufficientemente chiaro e distinto e perciò considerato “suscettibile di ingenerare confusione anche con riferimento alle denominazioni sociali di Tosinvest Italia”.

7.4.3. Va pertanto, e per le stesse ragioni esposte ai p.p. precedenti, respinto il secondo motivo del ricorso incidentale della San Raffaele SpA.

7.5. Il sesto ed il settimo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente perchè tra di loro strettamente connessi, sono inammissibili: la ricorrente UBI Factor non dice affatto “se, come, dove e quando”, nella fase di merito, essa abbia posto il problema (in relazione al quale oggi lamenta una erronea interpretazione del provvedimento amministrativo ed una contraddittoria ed illogica motivazione) del contenuto della Delib. di GR Lazio, che sarebbe stato privo di una disciplina delle prestazioni di lungodegenza e che perciò non necessitava di una qualsivoglia impugnativa in sede di G. A. (diversamente da quanto opina la Corte a quo, a p. 12 della sentenza). La carenza di autosufficienza delle doglianze (davvero necessaria, atteso quanto di contro afferma la Corte territoriale al punto indicato), impedendo ogni ragionevole controllo cartolare, rende i detti mezzi di cassazione inammissibili.

7.6. L’ottavo, il nono, il decimo e undicesimo mezzo del ricorso per cassazione, strettamente connessi (in quanto mirano a censurare la sentenza impugnata nella parte in cui hanno dato una qualificazione dell’atto impugnato in sede di G.A. (la Delib. GR Lazio) come atto plurimo a effetti scindibili anzichè come atto generale), vanno esaminati congiuntamente con i, pure connessi, motivi quindicesimo, sedicesimo e diciassettesimo del ricorso principale (in quanto adducono il sopraggiungere di un giudicato esterno, ravvisabile nella pronuncia del Consiglio di Stato n. 99/2009, che ha considerato legittimo il provvedimento del Commissario ad acta in materia di tariffazione delle prestazioni sanitarie, riportandole alla misura già stabilita dal Decreto Sanità del 1994 e così superando la misura stabilita dalla DGR Lazio) e con il terzo mezzo del ricorso incidentale della San Raffaele SpA: tutti da accogliere perchè fondati.

7.6.1. Infatti, questa Corte, con sentenza n. 24039 del 2015, resa tra le stesse società creditrici ed altra Ausl, ha già avuto modo di richiamare (sia pure con riferimento a quella specifica controversia) il principio di diritto secondo cui, “qualunque (sia) il fondamento dell’originaria tesi della natura di atto plurimo, e non generale, delle Delib. impugnate, il successivo giudicato, non consente più il riesame della questione, a pena di violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 5”.

7.6.2. Tale principio, però, richiama nella sostanza quello, di ben più grande rilevanza, al contempo costituzionale e di diritto dell’UE, secondo cui a parità del contenuto delle prestazioni che le imprese rendono in favore della stessa P.A. non può darsi un diverso corrispettivo economico, pena la discriminazione di alcune di esse rispetto alle altre.

7.6.3. A seguito di tale interpretazione, chi ritenne di non impugnare la deliberazione (per le più varie ragioni) ovvero trascurò di farlo, in considerazione dei rilevanti valori coinvolti, non può essere pregiudicato da un malinteso carattere plurimo dell’atto generale annullato, che continuerebbe ad essere sostanzialmente valido solo con riferimento ad alcuni e non anche agli altri imprenditori sanitari che ne provocarono l’annullamento, considerato che le ragioni dell’invalidità di quel piano tariffario derogatorio rispetto a quello nazionale avevano carattere generale e non erano certo limitate alla posizione di alcuni soltanto dei loro destinatari, secondo un principio non condivisibile di frazionamento della sua efficacia (come ha correttamente rilevato questa Corte, nella richiamata sentenza n. 24039 del 2015 laddove ha posto in luce proprio il carattere indirettamente discriminatorio dell’esclusione dei riflessi di quella caducazione verso gli operatori non impugnanti l’atto generale, in un secondo tempo, caducato dal G.A., così che la sentenza del Consiglio di Stato, n. 99 del 2009, resa in sede di giudizio di ottemperanza, è stata ritenuta vincolante nel giudizio civile conseguente).

7.6.4. Il principio di diritto espresso dalla sentenza di questa stessa sezione, pur se relativa a soggetti che sono parzialmente diversi da quelli oggi in contesa, contribuisce a chiarire la portata antidiscriminatoria solo dell’interpretazione corretta dell’effetto demolitorio dell’atto illegittimo (ossia, della completa invalidità della Delib. di GR Lazio che aveva dettato tariffe in misura inferiore a quelle nazionali) e, conseguentemente, del suo impianto ricostruttivo-ripristinatorio, ravvisabile nella determinazione del commissario ad acta nominato a seguito dell’inerzia dell’ente regionale: a) sia in quanto esso trova, come suoi antecedenti logico-giuridici, altre simili o identiche soluzioni delle controversie risoltesi avanti al G.A., che hanno portato ad una revisione del precedente orientamento indirettamente lesivo delle posizioni di alcune imprese; b) sia in quanto la stessa autorità amministrativa (nella veste di Commissario ad acta, pienamente legittimato dalla decisione del Consiglio di Stato n. 99/2009), si è ad essa adeguata; c) sia in quanto altro precedente tra le stesse parti è stato definito negli stessi termini – accogliendo quella qualificazione giuridica – con una pronuncia della Corte d’appello di Roma, che le parti invocano come giudicato esterno, specificamente vincolante tra le parti nell’odierna contesa.

7.6.5. I motivi dal dodicesimo al quattordicesimo (miranti ad ottenere una dichiarazione di illegittimità della Delibera di GR Lazio, in quanto superati dalla decisione del Commissario ad acta, sopra richiamata) del ricorso principale, e il quarto del ricorso incidentale della San Raffaele SpA, restano conseguentemente assorbiti dall’accoglimento di quelli sopra richiamati.

7.7. Il diciottesimo e diciannovesimo mezzo del ricorso principale di Ubi ed il quinto del ricorso incidentale della San Raffaele SpA, sono fondati, riguardando una questione (le prestazioni di riabilitazione) in ordine alle quali non v’è stata contestazione da parte dell’Ausl, atteso che somme relative sono state calcolate sulla base della Delib. di GR Lazio, e tuttavia non risultano specificamente esaminate dalla Corte territoriale, onde la necessità di cassare la sentenza impugnata anche in parte qua.

7.8. L’unico mezzo del ricorso incidentale dell’Ausl, lamentando la compensazione delle spese processuali del giudizio di appello, è infondato in considerazione del principio di discrezionalità (da ultimo, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 2016).

8. In conclusione, l’accoglimento come sopra ricostruito dei due ricorsi proposti da Ubi Factor SpA e da San Raffaele SpA (respinto l’unico mezzo del ricorso incidentale dell’Ausl Rm (OMISSIS)), comporta la cassazione della sentenza n. 16533/11 impugnata della Corte d’appello di Roma.

8.1. Tuttavia, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la causa deve essere decisa con la reiezione dell’appello, a suo tempo proposto dalla Ausl Rm (OMISSIS) contro la decisione del Tribunale di Roma che aveva respinto l’opposizione al DI, proposta dalla stessa Azienda sanitaria.

9. Le spese di due giudizi, qui riuniti, vanno complessivamente compensate tra le parti: a) per la notevole complessità della vicenda processuale; b) per le alterne vicende nell’affermazione dei principi sostanziali, anche da parte dei giudici amministrativi e civili, in giudizi consimili; c) per l’accoglimento del ricorso dell’AUSL contro la sentenza che ha accolto quello per revocazione, proposto dalle due creditrici e, di converso, l’accoglimento del ricorso di queste ultime contro la sentenza della Corte territoriale, che aveva accolto l’appello dell’AUSL.

9.1. In relazione al procedimento n. 10994/15, tuttavia, resta a carico delle soccombenti l’accertato raddoppio del contributo unificato.

PQM

Riunisce i ricorsi nn. 16533/11 e 10994/15 e:

1) Accoglie il ricorso principale n. 10994/15, proposto dalla USL RM (OMISSIS), e rigetta i ricorsi incidentali condizionati, ad esso riuniti, proposti da UBI Factor e San Raffaele SpA; cassa la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 840 del 2015, e decidendo la causa nel merito, respinge i ricorsi riuniti, proposti per la revocazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1873/10;

2) Accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso principale di UBI Factor n. 16533/11 ed il ricorso incidentale, ad esso riunito, proposto da San Raffaele SpA, cassa la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1873/10 e, decidendo la causa nel merito, respinge l’appello dell’AUSL RM (OMISSIS) contro la decisione del Tribunale;

3) Compensa tra le parti, nella loro interezza, le spese di entrambi i giudizi oggi riuniti.

4) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali (UBI Factor e San Raffaele SpA), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso di cui al procedimento n. 10994/15, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, della Corte di Cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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