Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 320 del 12/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/01/2010, (ud. 14/12/2009, dep. 12/01/2010), n.320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Immobiliare Artemisia s.a.s., di R.E. (gia’ Artemisia

s.a.s,, di R.E.), in persona del socio accomandatario

legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via G.

Palumbo, n. 26, presso gli Avvocati Ducei Domenico, Armando Profili e

Francesco Maresca, che lo rappresentano e difendono per procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., domiciliato in Roma,

via A. Catalani, n. 26, presso l’Avvocato D’Annibale Enrico,

rappresentato e difeso dall’Avvocato Barone Edoardo per procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

Gest Line S.p.A., concessionario del servizio nazionale di

riscossione per la provincia di Napoli;

– intimato –

avverso la sentenza n. 134/45/05 della Commissione tributaria

regionale della Campania, depositata il 20.7.2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 14.12.2009 dal relatore Cons. Dott. MAGNO Giuseppe Vito

Antonio;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per l’accoglimento, per quanto di

ragione, del terzo motivo di ricorso, e per il rigetto dei primi due

motivi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Dati del processo.

1.1.- La ditta Immobiliare Artemisia s.a.s., di R.E. ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe che, accogliendo l’appello del comune di Napoli e rigettando l’appello incidentale della stessa contribuente, riforma la sentenza n. 345/14/2003 della commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da quest’ultima contro la cartella esattoriale notificata il 13.10.2002 e, per l’effetto, aveva ridotto del 40% la somma di Euro 8.892,12 da essa portata, a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti relativa all’anno 2001, prodotti nel capannone industriale detenuto dalla contribuente.

1.2.- Resiste il comune di Napoli mediante controricorso; il concessionario del servizio di riscossione Gest Line S.p.A., intimato, non svolge difese in questo giudizio.

2.- Motivi del ricorso.

2.1.- La ditta ricorrente censura la sentenza impugnata, e ne chiede la cassazione, per i seguenti tre motivi, formulati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione a diverse disposizioni di legge:

2.1.1.- inammissibilita’ dell’appello – eccezione gia’ proposta con l’appello incidentale, totalmente ignorata dalla commissione regionale – per difetto di rappresentanza in giudizio del comune di Napoli, essendo stato proposto il gravame non dal sindaco, bensi’ dal dirigente pro tempore del servizio di gestione del contenzioso tributario;

2.1.2.- omessa dichiarazione di nullita’ della cartella esattoriale impugnata, siccome non preceduta – come era stato puntualmente eccepito nell’appello incidentale – dalla notifica di valido avviso di accertamento, essendo stati asseritamente annullati dal comune i precedenti avvisi di accertamento, in autotutela, con note nn. 1683/9, 10 e 11;

2.1.3.- omessa considerazione del motivo di appello incidentale con cui era criticata la riduzione”solo del 40%”, operata dalla commissione provinciale, della pretesa comunale; mentre era stata ritenuta la debenza totale della tassa, in accoglimento della domanda del comune appellante; conseguente difetto di motivazione e violazione della norma (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2), che consente di escludere dalla tassazione le aree su cui non possono prodursi rifiuti, come i locali di deposito di essa ditta, esercente attivita’ di import – export per conto di terzi.

3.- Decisione.

3.1.- Il terzo motivo di censura e’ fondato; i primi due motivi debbono essere rigettati, per le ragioni di seguito espresse; la sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Campania, che rinnovera’ il giudizio attenendosi al criterio indicato al par. 4.3.3, e vorra’ anche provvedere sulle spese del presente giudizio di cassazione.

4.- Motivi della decisione.

4.1.- L’eccezione d’inammissibilita’ dell’appello per difetto di rappresentanza del comune da parte del dirigente preposto al contenzioso tributario (par. 2.1.1) – implicitamente disattesa dalla commissione regionale (Cass. nn. 3667/2006, 10073/2003, 14670/2001) – e’ infondata.

4.1.1.- Invero, secondo la versione originaria del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 3, (disciplina del contenzioso tributario), “L’ente locale nei cui confronti e’ proposto il ricorso sta in giudizio mediante l’organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento”.

Tale disposizione e’ stata sostituita dal D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 2 bis convertito con modificazioni nella L. 31 maggio 2005, n. 88, in vigore dal 1.6.2005 (ma applicabile ai processi in corso, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo), a mente del quale “l’ente locale, nei cui confronti e’ proposto il ricorso, puo’ stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui e’ collocato detto ufficio” (Cass. n. 14637/2007).

4.2.- Il secondo motivo di censura (par. 2.1.2) e’ inammissibile.

4.2.1.- In caso di cartella esattoriale non preceduta dall’avviso di accertamento, validamente notificato, questo e’ impugnabile ne merito unitamente ad essa (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, u.p.);

oppure il contribuente puo’ limitarsi ad impugnare la cartella stessa per nullita’, dipendente dall’inesistenza o dalla mancata notifica dell’atto presupposto (S.U. n. 5791/2008).

4.2.2.- Nella fattispecie, la ricorrente lamenta che “non era invece intervenuto alcun avviso di accertamento prodromico dell’iscrizione a ruolo e della cartella esattoriale”, ovvero anche “che la cartella esattoriale ed il ruolo connesso sono stati notificati sulla base di avvisi di accertamento che il Comune stesso ha annullato in autotutela”.

Il comune controricorrente sostiene, invece, che erano stati emessi gli avvisi di accertamento nn. (OMISSIS) e, come riferisce la stessa ricorrente (ricorso, pag. 10), l’aveva sfidata, in primo grado, a “dimostrare come la cartella esattoriale contestata poggiava su avvisi di accertamento precedentemente annullati in sede di autotutela”, in tal modo negando tale annullamento.

4.2.3.- A fronte del rigetto implicito (v. giurisprudenza cit. al par. 4.1), da parte della commissione regionale, di tale eccezione preliminare, la ricorrente omette, in omaggio al principio di autosufficienza del ricorso (Cass. nn. 12239/2007, 14973/2006, 4405/2006 e numerose altre) – con riferimento al regime processuale applicabile al presente ricorso, anteriore al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, le cui modifiche valgono solo per i ricorsi per Cassazione contro sentenze o altri provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2.3.2006 -, di trascrivere il contenuto dell’atto con cui il comune avrebbe annullato gli avvisi di cui si tratta, e di indicare la sede processuale del giudizio di merito in cui la produzione era avvenuta e la collocazione del documento nel fascicolo d’ufficio o di parte in cui sarebbe rinvenibile.

La parte non puo’, infatti, pretendere che debba ritenersi accertato, senza dimostrare di averlo provato ai sensi dell’art. 2697 c.c., comma 2, l’avvenuto annullamento in autotutela degli atti impositivi, ossia l’asserita “assenza di idonei avvisi di accertamento”.

4.3.- Il terzo motivo (par. 2.1.3) e’ fondato.

4.3.1.- Con questa censura la ricorrente critica la sentenza impugnata per avere accolto integralmente, senza motivare, la pretesa del comune – che era stata ridotta del 40% in primo grado, con decisione pure impugnata incidentalmente da essa contribuente -, ignorando il fatto che i locali della ditta adibiti a deposito di particolari merci, asseritamente, non genererebbero rifiuti e che, pertanto, dovrebbero essere esclusi dalla tassazione a sensi di legge (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2).

4.3.2.- In realta’, la commissione regionale giudica legittime e valide, oltre che ben chiarite, le motivazioni e le valutazioni esposte dal comune per giustificare la tassazione dell’intera area coperta – di cui mq. 1560 utilizzati come deposito -, con esclusione di quelle pertinenziali. Ma non spiega in alcun modo le ragioni per cui perviene al rigetto della specifica lagnanza (neppure menzionata in motivazione) della contribuente, in ordine all’eccezione di assente o ridotta produzione di rifiuti in detti locali adibiti a deposito.

Cio’ costituisce vizio della motivazione, denunziato col motivo di ricorso in esame.

4.3.3.- Pertanto, il giudice del rinvio dovra’ riesaminare la questione relativa alla debenza della tassa sui locali destinati a deposito, entro i limiti delle domande e delle eccezioni proposte dalle parti, con riferimento alla possibilita’, contemplata dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2 che in detti locali si producano rifiuti.

5.- Dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta i primi due motivi;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Campania.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, il 14 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2010

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