Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 320 del 10/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 10/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 10/01/2011), n.320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’Avvocato MASCHERONI EMILIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 373/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 31/03/2006 R.G.N. 1795/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI per delega MASCHERONI EMILIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per la dichiarazione di

inammissibilita’.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23-10-2003 il Giudice del lavoro del Tribunale di Castrovillari, in accoglimento della domanda proposta da G. G. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullita’ del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra le parti il (OMISSIS), per “esigenze eccezionali” ex art. 8 ccnl 1994 e acc. az. 25-9-97, e condannava la societa’ alla riammissione in servizio del G. e al pagamento delle retribuzioni maturate a decorrere dal 4-4-2003.

La societa’ proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con il rigetto della domanda di controparte.

L’appellato restava contumace.

La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 31/3/2006, rigettava l’appello.

Per la cassazione di tale sentenza la societa’ ha proposto ricorso con dieci motivi.

G.G. non si e’ costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva preliminarmente il Collegio che non risulta che sia stato depositato – neppure da ultimo – l’avviso di ricevimento del plico raccomandato relativo alla notifica del ricorso effettuata a mezzo del servizio postale.

Come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte v. Cass. S.U. 14/1/2008 n. 627, “la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalita’ di cui all’art. 140 c.p.c., e’ richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente puo’ essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, pero, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attivita’ difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione e’ inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio puo’ domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1”.

In mancanza, quindi, anche di una siffatta domanda da parte del difensore della ricorrente in udienza, al Collegio non resta che dichiarare inammissibile il ricorso.

Infine non deve provvedersi sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA