Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32 del 07/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/01/2021, (ud. 29/09/2020, dep. 07/01/2021), n.32

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22534-2019 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 107, presso lo

studio dell’avvocato CINZIA DE MICHELI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GABRIELE BRUYERE;

– ricorrente –

contro

M.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 157/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 25/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA

PICARONI.

 

Fatto

RITENUTO

che il Condominio (OMISSIS) di (OMISSIS), ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torino, pubblicata il 25 gennaio 2019, che ha rigettato l’appello proposto dal medesimo Condominio avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea n. 363 del 2017, e nei confronti di M.S.;

che la Corte d’appello, dopo avere rilevato che effettivamente l’atto di citazione era carente dell’avviso ex art. 163 c.p.c., n. 7), avuto riguardo alla decadenza dalla facoltà di eccepire l’incompetenza del giudice adito ai sensi dell’art. 38 c.p.c., ha ritenuto che la nullità “sebbene sussistente”, non comportasse la nullità dell’intero giudizio di primo grado, e dovesse ritenersi “comunque sanata”, dal momento che il Condominio non aveva eccepito in sede di gravame l’incompetenza del giudice adito;

che la parte intimata non ha svolto difese in questa sede;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso; che il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, degli artt. 159,162,164 c.p.c., in relazione all’art. 163 c.p.c., n. 7, nonchè omessa/insufficiente motivazione, e si contesta che la Corte d’appello, dopo avere rilevato la nullità della citazione introduttiva, che aveva inficiato l’intero giudizio di primo grado, non abbia provveduto a rinnovare gli atti, come imposto dall’art. 164 c.p.c., ritenendo erroneamente che la nullità fosse sanata;

che il secondo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 112,115 c.p.c., dell’art. 132 c.p.c., n. 4, nonchè vizio di motivazione e omesso esame di un fatto storico, riproponendo le censure già esposte nel motivo che precede sotto il diverso profilo della motivazione apparente;

che il primo motivo di ricorso è fondato e assorbe il rimanente;

che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, la nullità della citazione introduttiva per mancanza dell’avvertimento ex art. 163 c.p.c., n. 7, imponeva la declaratoria di nullità del giudizio di primo grado, con conseguenziale rinnovazione dello stesso e, all’esito, decisione nel merito, non ricorrendo una ipotesi di rimessione della causa al primo giudice (ex plurimis, Cass. n. 7885 del 204 Cass. n. 10580 del 2013; Cass. Sez. U 9217 del 2010);

che, stante la contumacia del Condominio nel giudizio di primo grado, non era configurabile la sanatoria della nullità in oggetto, la quale presuppone – giusta la previsione dell’art. 164 c.p.c., comma 3 – che il convenuto si sia costituito e non abbia eccepito la nullità;

che l’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale procederà alla rinnovazione del giudizio di merito, regolando anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2021

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