Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31999 del 06/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 06/12/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 06/12/2019), n.31999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8640/2019 R.G. proposto da:

C.P., rappresentato e difeso dall’avv. Eugenia Perri,

con domicilio in Crotone, alla Via S. croce n. 6.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t..

– intimato –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Crotone, depositata in data

25.7.2018;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24.9.2019 dal Consigliere Fortunato Giuseppe.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Crotone ha dichiarato inammissibile l’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 170, proposta dall’avv. C.P. avverso il decreto di liquidazione dei compensi relativi alla difesa svolta in favore di M.F. nell’ambito del procedimento penale n. 798/2016.

Il Giudice di merito ha osservato che il decreto era stato comunicato in data 14.12.20.6, mentre l’opposizione era stata proposta il 5.7.2017 e, quindi, oltre il termine perentorio di trenta giorni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170.

La cassazione di questo provvedimento è chiesta dall’avv. C. sulla base di quattro motivi di ricorso.

Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 183 c.p.c., comma 4 e dell’art. 101c.p.c., comma 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che il giudice di merito, prima di pronunciare d’ufficio l’inammissibilità dell’opposizione, avrebbe dovuto sottoporre la questione al contraddittorio delle parti, consentendo il pieno esercizio delle facoltà difensive.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 183 c.p.c., comma 4, e dell’art. 101c.p.c., comma 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che, essendo stata rilevata d’ufficio la tardività dell’opposizione, occorreva concedere alle parti un termine per il deposito di memorie difensive per controdedurre sui profilo di tardività dell’opposizione.

Il terzo motivo denuncia la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che erroneamente sia stata dichiarata la tardività dell’opposizione. Difatti, il ricorso era stato depositato in data 9.1.2017 ed era stato iscritto al ruolo di volontaria giurisdizione. Successivamente, il Presidente del Tribunale, cui erano stati rimessi gli atti, aveva ordinato l’iscrizione della causa a ruolo ordinario, senza che tale adempimento, effettuato in data 5.7.2017, potesse pregiudicare, la già pendente opposizione.

Il quarto motivo denuncia la nullità della sentenza e l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver il giudice erroneamente definito il processo con pronuncia in rito, omettendo di definire ii merito dell’opposizione e le doglianze sollevate dal ricorrente.

2. I primi due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente sono infondati.

L’art. 101 c.p.c., comma 2, nel testo applicabile al presente giudizio (introdotto con ricorso depositato dopo l’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009), in sostanziale conformità con l’orientamento di legittimità elaborato con riferimento all’art. 183 c.p.c., sancisce che il giudice, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, deve assegnare alle parti, “a pena di nullità”, un termine “per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione, ottemperando al dovere costituzionale di evitare sentenze cosiddette “a sorpresa o della “terza via”, poichè adottate in violazione del principio della “parità delle armi”.,

Tale dovere comporta l’impossibilità di definire la causa sulla base di una questione di puro fatto o mista (di fatto o di diritto) su cui le parti non abbiano avuto modo di interloquire.

Questa Corte ha precisato che non sussiste la nullità della sentenza se il giudice abbia – invece – esaminato d’ufficio una questione di puro diritto – quale quella denunciata – senza procedere alla sua segnalazione alle parti.

Da tale omissione può derivare solo un’error iuris in iudicando o in iudicando de iure procedendi”, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se la violazione sia in concreto sussistente (Cass. s.u. 20935/2009; Cass. 2984/2016; Cass. 15037/2018), il che priva di rilievo, nello specifico, la mancata sottoposizione della questione all’esame delle parti.

3. II terzo motivo è fondato.

Il giudice ha ritenuto tardiva l’opposizione, rilevando che il provvedimento impugnato era stato comunicato il 14.12.2016, mentre il ricorso risultava iscritto in data 5.7.2017, quindi oltre il termine di trenta gg. di cui al D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 15 (applicabile all’opposizione ex art. 170 t.g.u.s, in virtù del rinvio contenuto in detta disposizione e dell’assimilazione del decreto all’ordinanza che definisce il giudizio ex art. 702 bis c.p.c.: cfr. Corte Cost. 106/2016). Dall’esame diretto degli atti si evince che però il ricorso era stato effettivamente depositato in via telematica in data 9.1.2017 ed era stato iscritto al ruolo di volontaria giurisdizione nel termine di legge. Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 10.1.2017, si è dunque limitato a disporre l’iscrizione della causa al ruolo ordinario, avvenuta in data 5.7.2017, dando peraltro atto del deposito del ricorso in data 9.1.2017.

Il suddetto provvedimento presidenziale aveva – quindi – una valenza meramente interna di una causa già ritualmente instaurata, ed aveva santo una mera irregolarità non idonea a travolgere gli effetti dell’originaria iscrizione e del deposito tempestivo del ricorso, essendo stato assicurata la presa di contratto tra l’opponente e l’ufficio giudiziario, con pieno conseguimento dello scopo del deposito stesso anche agli effetti della tempestività dell’opposizione (cfr., per l’applicazione del principio, Cass. 15662/2018; Cass. 9772/2016; Cass. 22479/2016).

Per effetto dell’accoglimento della terza censura, il quarto motivo deve dichiararsi assorbito.

Sono quindi respinti i primi due motivi di ricorso, è accolto il terzo ed è assorbito il quarto.

Il provvedimento impugnato è cassato con riferimento al motivo accolto, con rinvio della causa ad altro Giudice dei Tribunale di Crotone, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo motivo e dichiara assorbito il quarto, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altro Magistrato del Tribunale di Crotone, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2019

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