Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31998 del 06/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 06/12/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 06/12/2019), n.31998
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6434-2019 proposto da:
L.U., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
ILARIA LOTTI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. R.G. 645/2017 V.G. della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, depositato l’11/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipato del 18/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GRASSO
GIUSEPPE;
Fatto
FATTO E DIRITTO
ritenuto che la Corte d’appello di Firenze, con il decreto di cui in epigrafe, confermò la statuizione del consigliere designato, che aveva riconosciuto l’equo indennizzo per la durata non ragionevole di un processo civile in favore di L.U., con la decurtazione di 1/3, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, comma 1 ter, in quanto risultato soccombente nel processo presupposto, così riducendo l’indennizzo da Euro 2.520,00 a 1.680,00;
che avverso il predetto decreto il L. propone ricorso sulla base di unitaria censura e che l’Amministrazione resiste con controricorso, in seno al quale, pur non avanzando ricorso incidentale, impropriamente lamenta che “corretto sarebbe stato il richiamo al moltiplicatore di Euro 400”, lamentela che, ovviamente non può essere presa in considerazione;;
ritenuto che il ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1 ter, assumendo quanto appresso:
– la legge dispone che il giudice possa ridurre l’indennizzo fino a un terzo nel caso “di integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce”;
– nel caso in esame un tale presupposto difettava poichè il L., evocato in giudizio da P.R., per i danni derivanti da circolazione stradale di veicoli, non contestando la domanda attorca, chiamò in causa la compagnia assicuratrice, assumendo che questa era obbligata per contratto a coprire il rischio da responsabilità civile;
– nei confronti di quest’ultima, la quale aveva contestato l’operatività della polizza, egli era risultato vincitore, di talchè il Giudice, pur avendolo condannato a risarcire il danno al P., aveva affermato l’obbligo della società d’assicurazione di tenerlo indenne, condannandola a rimborsare le spese legali al L., oltre che al P.;
considerato che il ricorso è fondato, in quanto difetta il presupposto per la riduzione, non configurandosi l’integrale rigetto di tutte le richieste del L., costui, infatti, se risulta soccombente nei confronti del primigenio attore (a nulla rilevando che abbia riconosciuto le ragioni di quest’ultimo), non può dirsi che tutte le sue richieste siano state disattese, avendo avuto ragione a pretendere la manleva dell’assicurazione, la quale, da quanto consta aveva contestato di essere tenuta, adducendo la mancanza di titolo contrattuale; dal chiaro tenore della norma si trae, invero, che la facoltà di decurtazione presuppone l’integrale soccombenza del richiedente, non bastando che una o più domande dal medesimo avanzate siano state disattese;
considerato, altresì, che la chiamata in causa del terzo, tenuto a manlevare il convenuto, costituisce una obiettiva circostanza di allungamento della durata del processo che non può addebitarsi al chiamante, che risulti aver ragione nei confronti del chiamato;
considerato che a motivo dell’esposto il provvedimento gravato deve essere cassato e, sussistendone le condizioni, decisa la causa nel merito, il complessivo compenso deve essere riportato ad Euro 2.520,00;
considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate, per la fase del reclamo davanti alla Corte locale in Euro 1.000,00, e per il giudizio di legittimità, in Euro 500,00, oltre accessori, in favore del ricorrente.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, determina in Euro 2.520,00 l’indennizzo per la non ragionevole durata del processo;
condanna il Ministero della Giustizia al rimborso delle spese legali, che per la fase del reclamo, svoltasi dinanzi la Corte d’appello, liquida in complessive Euro, 1.000,00 per compensi, otre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge e, per il presente giudizio di cassazione in complessive Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2019