Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31997 del 06/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 06/12/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 06/12/2019), n.31997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25015-2018 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA N. 86,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO DE MARTINIS, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 722/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

LUCIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, per quanto in questa sede interessa, rigettava la domanda avanzata da P.A., dipendente del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca inquadrata nel c.d. personale Ata, diretta alla declaratoria di illegittimità della reiterazione dei contratti a termine, stipulati con l’amministrazione per una durata maggiore dei 36 mesi, e alla condanna del Ministero al risarcimento dei danni;

– rilevava la Corte che, in ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione a posti individuati per supplenze su organico di fatto e per supplenze temporanee, non era in sè configurabile alcun abuso ai sensi dell’Accordo quadro allegato alla direttiva, salva l’allegazione e prova da parte del lavoratore del ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, in relazione a concrete circostanze, e che la P., in difetto di tale allegazione, risultava non aver mai stipulato contratti su organico di diritto, bensì esclusivamente supplenze in attesa del rientro dell’avente diritto o supplenze su organico di fatto;

– per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso P.A. sulla base di un unico motivo, illustrato mediante memoria;

– il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca non ha svolto attività difensiva;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– Con l’unico motivo la parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 del D.Lgs. n. 297 del 1994, e della L. n. 124 del 1999, art. 4, in relazione alla direttiva 70/99/CE, osservando che ella non si era limitata a denunciare la reiterazione dei contratti a tempo determinato ma aveva allegato e provato le circostanze sintomatiche di un uso improprio e distorto delle supplenze da parte della pubblica amministrazione, quali, fra tutte, il susseguirsi delle assegnazioni presso il medesimo Istituto Scolastico Liceo Scientifico (OMISSIS) di Roma, mediante la stipula di dieci contratti di lavoro consecutivi;

– va premesso che per giurisprudenza consolidata di questa Corte (si veda, ex multis, Cass. n. 22557/2016), in ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016, e che, invece, nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è in sè configurabile alcun abuso ai sensi dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima;

– il ricorrente non contesta che nel suo caso si sia trattato di reiterazione di contratti a termine in relazione a posti individuati per supplenze su organico di fatto e per supplenze temporanee e assume di avere prospettato nel giudizio di merito una situazione specifica di abuso, senza però trascrivere come e in quali termini siffatta causa petendi sia stata enunciata, limitandosi a un mero richiamo alla produzione documentale e facendo riferimento alla indicazione in essa di dieci contratti succedutisi nel tempo presso lo stesso istituto scolastico, omettendo di indicare le date e la durata dei singoli contratti intercorsi con il Ministero;

– che, a fronte di sentenza che non contiene alcun riferimento alle pretese vantate dal lavoratore nei termini indicate – che, anzi, si legge in essa che “non risultano allegate (e provate) circostanze sintomatiche di un uso improprio o distorto delle supplenze sino al termine delle attività didattiche (o di quelle temporanee)” – il ricorso, in difetto di indicazione e trascrizione dei passi salienti dello specifico atto in cui la questione è stata prospettata, deve ritenersi privo di autosufficienza e la questione prospettata nuova, non trattata nella fase di merito e non deducibile per la prima volta in sede di legittimità (in tal senso Cass. n. 20694 del 09/08/2018:

“In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacchè i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile, perchè non proposta nei precedenti gradi, la qualificazione, in termini di obbligazione “propter rem” anzichè di obbligazione di natura personale, del vincolo di inedificabilità assunta dal venditore all’interno di un contratto di compravendita)”;

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va dichiarato inammissibile;

che nessun provvedimento deve essere adottato con riguardo alle spese di lite, in mancanza di espletamento di attività difensiva ad opera del Ministero.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA