Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31996 del 11/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 11/12/2018, (ud. 24/09/2018, dep. 11/12/2018), n.31996

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6106/2013 proposto da:

M.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ENNIO QURINO VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato CARLO

SEGNALINI, rappresentato e difeso dall’avvocato ELIO POLITO;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO (EX ASL SA (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRIA 208, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMILIANO CARDARELLI, rappresentato e difeso dagli

avvocati EMMA TORTORA, ANTONIO DI FILIPPI, VALERIO CASILLI, GENNARO

SASSO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 193/2012 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 29/02/2012, R.G.N. 838/2010.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Salerno, con la sentenza n. 838 del 2010, ha rigettato l’impugnazione proposta da M.A. nei confronti della Azienda sanitaria locale Salerno (già ASL/SA (OMISSIS)), avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno tra le parti.

2. Il M. aveva adito il Tribunale premettendo di prestare la propria opera professionale di medico convenzionato (L. n. 833 del 1978, art. 48) per le attività di medicina dei servizi (D.P.R. n. 504 del 1987 e succ. modifiche) in favore della estinta ASL/SA (OMISSIS). Deduceva di aver percepito negli anni dal gennaio 2003 al dicembre 2005, il cd. compenso aggiuntivo in misura inferiore a quello di spettanza.

Chiedeva, pertanto, che l’adito Tribunale condannasse, per il titolo azionato, l’Azienda convenuta al pagamento della somma differenziale di Euro 18.527,60 o, in via subordinata, Euro 16.303,56, come da conteggi, da maggiorarsi degli interessi legali, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti al soddisfo.

3. Il Tribunale rigettava il ricorso.

4. La Corte d’Appello escludeva la sussistenza di un giudicato che avrebbe avuto decisiva influenza sulla controversia in ragione della diversità di petitum e di causa petendi dei giudizi.

Dopo aver ripercorso la disciplina del compenso aggiuntivo, il giudice di secondo grado ha affermato che le percentuali di incremento vengono applicate sulla base del piede di partenza, rivalutato con la percentuale precedente, rilevando che il compenso su cui applicare le percentuali è solo e soltanto quello uguale all’ammontare dell’indennità carovita, congelata alla data del 30 aprile 1992, incrementata secondo le percentuali espressamente previste dalle norme contrattuali per tale compenso e che resta insensibile agli incrementi dell’onorario professionale, senza alcuna possibilità poi, che possano interferire in tale contesto normativo, norme contrattuali e riferibili ad un diverso sistema previgente.

5. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre M.A. prospettando cinque motivi di ricorso.

6. Resiste con controricorso l’Azienda sanitaria locale Salerno – ex ASL SA (OMISSIS).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione delle norme di diritto e delle norme integrative dell’accordo nazionale unico per i medici ambulatoriali (22 novembre 1979); dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti all’attività della medicina dei servizi recepito dal D.P.R. n. 886 del 1984, D.P.R. n. 504 del 1987, D.P.R. n. 218 del 1992, D.P.R. n. 484 del 1996; disposizioni del Ministero della salute di cui al telegramma del Ministro della salute del 5 febbraio 1988 e alla nota 23 dicembre 1994; D.P.R. n. 13 del 1986, art. 16; L. n. 833 del 1978, art. 48; giudicato di cui alla sentenza della Corte d’Appello di Salerno n. 975 del 2006; ordinanza di assegnazione somme n. rg 1382/01; art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il ricorrente deduce la rilevanza del giudicato di cui alla sentenza n. 975 del 2006, riportando, inserendoli nel ricorso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1475/2000, l’atto di precetto a seguito della sentenza della Corte d’Appello di Salerno n. 329/01, la sentenza del Tribunale n. 4118 del 2004 che rigettava l’opposizione al precetto, la relativa sentenza di appello 975/06, la conseguente ordinanza di assegnazione somme rg n. 1382 del 2001. Dall’insieme del contenuto dei suddetti atti il ricorrente deduce la sussistenza del giudicato portato dai suddetti titoli rispetto alla domanda azionata nel presente giudizio.

2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto il vizio di omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. E’ censurata la statuizione che ha ritenuto che non potessero essere richiamati, come fonti del giudicato, i provvedimenti resi nel corso del procedimento esecutivo, posto in essere dal ricorrente in ragione della sentenza passata in giudicato, omettendo ogni motivazione sul punto, atteso che come era stato dedotto il giudice dell’esecuzione agisce con cognizione piena sulle somme e sui titoli richiesti con l’azione esecutiva.

3. I suddetti motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono in parte inammissibili e in parte non fondati.

3.1. E’ applicabile alla fattispecie l’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo modificato dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11.8.2012). di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, che consente di denunciare in sede di legittimità unicamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

Hanno osservato le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U., n. 19881 del 2014, e Cass. S.U. n. 8053 del 2014) che la ratio del recente intervento normativo è ben espressa dai lavori parlamentari lì dove si afferma che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ha la finalità di evitare l’abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, e, quindi, di supportare la funzione nomofilattica propria della Corte di cassazione, quale giudice dello ius constitutionis e non dello ius litigatoris, se non nei limiti della violazione di legge. Il vizio di motivazione, quindi, rileva solo allorquando l’anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale, “in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella – mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella – motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”, sicchè quest’ultima non può essere ritenuta mancante o carente solo perchè non si è dato conto di tutte le risultanze istruttorie e di tutti gli argomenti sviluppati dalla parte a sostegno della propria tesi.

3.2. Va, altresì, considerato che come questa Corte ha già affermato (Cass. ord. n. 3385 del 2016, cui adde ord. n. 5640 del 2018, sentenze n. 8245 del 2018, n. 17036 del 2018) “In tema di ricorso per cassazione, il principio per cui il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, non è rispettato ove il ricorrente abbia inteso assolvervi attraverso la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali ed il ricorso deve essere conseguentemente considerato inammissibile per inidoneità di tale tecnica ad assolvere detto requisito, deve essere inteso nel senso che una simile struttura del ricorso esclude che quel requisito possa desumersi per estrapolazione dall’illustrazione del o dei motivi”.

E’ inammissibile, per violazione del criterio dell’autosufficienza, il ricorso per cassazione confezionato mediante l’assemblaggio di parti eterogenee del materiale di causa quando ciò renda incomprensibile il mezzo processuale, perchè privo di una corretta ed essenziale narrazione dei fatti processuali (ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), della sintetica esposizione della soluzione accolta dal giudice di merito, nonchè dell’illustrazione dell’errore da quest’ultimo commesso e delle ragioni che lo facciano considerare tale, addossando in tal modo alla S.C. il compito, ad essa non spettante, di sceverare da una pluralità di elementi quelli rilevanti ai fini del decidere (Cass., ord. 22185 del 2015).

3.3. Tanto premesso, si osserva che la Corte d’Appello nel prendere in considerazione sia la fase di accertamento e condanna che quella di esecuzione ha affermato che non vi era identità dei giudizi tra quello invocato dal ricorrente e quello in esame.

Invero, statuisce la Corte d’Appello, la decisione che ad avviso dell’appellante spiegherebbe efficacia di giudicato, investe solo l’azione esecutiva avviata dal sanitario per ottenere quanto a lui spetta in forza di altra sentenza favorevole attinente, però, alla verifica circa l’effettiva rinunzia o meno, da parte del Dott. Mo., dell’incarico conferitogli con Delib. n. 1499 del 1995.

Continua il giudice di secondo grado che, con la pronuncia citata ed invocata dall’appellante per ottenere il compenso aggiuntivo calcolato secondo il proprio conteggio, la Corte d’Appello, infatti semplicemente ribadiva che il sanitario aveva diritto non soltanto ad essere immesso in servizio in maniera conforme alla sentenza n. 1475/2000 (confermata in appello), non avendo l’ASL a tanto provveduto, ma, anche, ad ottenere il risarcimento del danno corrispondente ai compensi da lui non percepiti a far tempo dal 1 febbraio 1996.

Correttamente, quindi, il giudice di primo grado aveva ritenuto che la quantificazione dei compensi così come operata dalla sentenza invocata dall’appellante non fosse vincolante nel presente giudizio che riguardava solo questioni attinenti al determinazione e il pagamento di una quota della retribuzione successiva all’instaurazione del rapporto di lavoro.

Concludeva il giudice d’Appello che nel primo giudizio di faceva questione di immissione in servizio e risarcimento ei danni, nel presente giudizio veniva dedotta la questione relativa ad un elemento della retribuzione per un periodo successivo alla instaurazione del rapporto.

3.4. Tale puntuale e articolata statuizione, che esclude la mancanza di motivazione tale da dar luogo al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non è adeguatamente censurata per il tramite del richiamo e riproduzione nel ricorso dei provvedimenti giurisdizionali invocati. Il contenuto degli stessi conferma la statuizione della Corte d’Appello sulla mancanza di identità tra i giudizi, tenuto conto che, nella sentenza n. 1457/2000 del Tribunale di Salerno, si riferisce che il ricorrente adiva il Pretore di Salerno perchè venisse dichiarato il proprio diritto ad essere immesso in servizio per espletare l’incarico come a lui conferito dalla ASL SA/(OMISSIS) per 38 ore settimanali con decorrenza 1 febbraio 1996 (atteso che la procedura di trasferimento del ricorrente alla ASL SA/(OMISSIS) era stata annullata) e l’Azienda venisse condannata al pagamento in suo favore di tutti i compensi conseguentemente dovuti, oltre accessori di legge.

Il presente giudizio invece, riguarda l’attribuzione del compenso aggiuntivo per il periodo gennaio 2003-dicembre 2005, in ragione della prestazione di opera professionale di medico convenzionato.

Ciò, considerato che, affinchè il giudicato sostanziale formatosi in un giudizio operi all’interno di altro instaurato successivamente, è necessario che tra la precedente causa e quella in atto vi sia, oltre che identità di parti e di “petitum”, anche di “causa petendi”, ai fini della cui individuazione rilevano non tanto le ragioni giuridiche enunciate dalla parte a fondamento della pretesa avanzata in giudizio, bensì l’insieme delle circostanze di fatto che la parte stessa pone a base della propria richiesta, essendo compito precipuo del giudice la corretta identificazione degli effetti giuridici scaturenti dai fatti dedotti in causa (Cass., n. 16688 del 2018).

Si rileva, inoltre, che rispetto alla ratio decidendi della sentenza della Corte d’Appello, come sopra richiamata, ha carattere di mero argomento ad abundantiam l’affermazione che i provvedimenti resi nel procedimento esecutivo non possono costituire fonti di giudicato.

4. Con il terzo motivo di ricorso è dedotto il vizio di omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Assume il ricorrente che in appello era stato rivendicato il giudicato portato dalla sentenza del Pretore di Sala Consilina n. 31/97, relativa alle differenze retributive maturate fino al 30 giugno 1992, tra cui vi era il compenso, con cui ad avviso del ricorrente era stato accertata la base di partenza a maggio 1986.

Su tale punto la Corte d’Appello aveva omesso ogni valutazione.

5. Con il quarto motivo di appello è dedotta la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto e delle norme integrative dell’accodo nazionale unico per i medici ambulatoriali (22 novembre 1979), accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici dell’attività della medicina dei servizi recepito dal D.P.R. n. 886 del 1984, D.P.R. n. 504 del 1987, D.P.R. n. 218 del 1992, D.P.R. n. 484 del 1996; disposizioni del Ministero della salute di cui al telegramma del Ministro della salute del 5 febbraio 1988 e alla nota 23 dicembre 1994; del D.P.R. n. 13 del 1986, art. 16; L. n. 833 del 1978, art. 48; giudicato di cui alla sentenza Pretore Sala Consilina; art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Espone il ricorrente che con la sentenza n., 31/97 il Pretore di Sala Consilina accoglieva la domanda di condanna della USL al pagamento di differenze retributive, tra cui il carovita, poi compenso aggiuntivo, per il periodo 1 settembre 1986-31 dicembre 1994.

Tale sentenza costituiva giudicato nel giudizio in questione, atteso che aveva accertato l’importo spettante a titolo di compenso aggiuntivo, fissando la base di partenza al maggio 1986.

5.1. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.

Gli stessi sono inammissibili, atteso che deve ritenersi il rigetto della censura di appello atteso l’incompatibilità della stessa con la determinazione dell’oggetto del presente giudizio fatta dalla Corte d’appello e con i principi affermati dalla medesima circa le condizioni di rilevanza del giudicato in un diverso giudizio, statuizioni rispetto alla quale non sono svolti specifici argomenti in relazione alla invocata sentenza del Pretore di Sala Consilina.

Anzi, è dedotto nello stesso ricorso (a pag. 8), che il Pretore di Sala Consilina veniva adito per l’accertamento del diritto ad essere inquadrato quale medico della medicina dei servizi a far data dal 25 settembre 1990 con conseguente condanna della USL (OMISSIS) al pagamento delle differenze retributive 29 maggio 1990-30 giugno 1992.

A detta USL subentrava la ASL SA/(OMISSIS), presso cui aveva veniva a prestare servizio il M., il quale tuttavia passava alla USL SA/(OMISSIS) a seguito di procedura, su cui verteva il contenzioso di cui alla sentenza 975/06 della medesima Corte d’Appello, per attribuzione incarico e trasferimento.

6. Con il quinto motivo di appello è dedotta la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto e delle norme integrative dell’accordo nazionale unico per i medici ambulatoriali (22 novembre 1979), accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici dell’attività della medicina dei servizi recepito dal D.P.R. n. 886 del 1984, D.P.R. n. 504 del 1987, D.P.R. n. 218 del 1992, D.P.R. n. 484 del 1996; disposizioni del Ministero della salute di cui al telegramma del Ministro della salute del 5 febbraio 1988 e alla nota 23 dicembre 1994; D.P.R. n. 13 del 1986, art. 16; L. n. 833 del 1978, art. 48, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

E’ prospettata l’erroneità del richiamo effettuato dalla Corte d’Appello alla sentenza Cass. n. 3527 del 1997 – secondo cui la base di partenza in sede di prima applicazione sarebbe uguale a zero – atteso che la base di partenza al maggio 1986 era Lire 684.180, tale essendo il carovita spettante ai medici della medicina dei servizi alla data del 30 aprile 1986, in virtù della normativa vigente a tale data.

Assume il ricorrente che nella giurisprudenza di legittimità non è ravvisabile il principio affermato dalla Corte d’Appello – per una erronea interpretazione della sentenza Cass. 3527 del 1997 – secondo cui per i medici addetti alla medicina dei servizi le quote di carovita, attribuite per la prima volta in forza dell’art. 22 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 504, in sede di prima applicazione vanno determinate su base zero, cioè senza ricomprendervi il risultato della operatività di strumenti di indicizzazione operanti in altri settori contrattuali.

A sostegno della propria difesa il ricorrente ripercorre la disciplina richiamata nell’epigrafe del motivo di ricorso, per affermare che andava considerata valutata come valore in atto all’aprile 1986 la somma di Lire 648.189, perchè tale somma era quella maturata a tale data per i medici della medicina dei servizi; e che il momento essenziale del calcolo era per tutti, la determinazione del compenso spettante all’aprile 1986 ai fini del primo adeguamento (con il nuovo sistema introdotto dalla normativa del 1986) dal maggio 1986.

6.1. Il motivo non è fondato.

6.2. Occorre ricordare (si v. Cass., ord. n. 6043 del 2014) che ai medici convenzionati con la medicina generale spettava il compenso costituito dalle – quote di carovita” e modellato sull’istituto, proprio del lavoro dipendente pubblico, dell’indennità integrativa speciale (D.P.R. 28 settembre 1990, n. 314, art. 41).

Soppresso, a decorrere dal l gennaio 1991, il sistema automatico di adeguamento della retribuzione dei dipendenti pubblici e privati al costo della vita (L. 13 luglio 1990, n. 191, art. 1) ed emanato il D.Lgs. n. 502 del 1992 (il cui art. 8, comma 1, ha dettato i principi cui gli accordi sindacali dovevano attenersi per essere resi esecutivi dai decreti), il riassetto del sistema dei compensi spettanti ai medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale è stato attuato, con decorrenza 1 gennaio 1995, dal D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484, recante “Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale”.

In particolare, l’istituto delle quote di carovita è stato sostituito dal compenso aggiuntivo, componente dei compensi fissi.

Per i medici dell’assistenza primaria l’art. 45 prevede la corresponsione di un compenso aggiuntivo con l’attribuzione di quote mensili determinate con i criteri di cui al punto F del D.P.R. n. 314 del 1990, art. 41, e nella misura corrisposta al 30 aprile 1992 – con gli incrementi percentuali previsti con determinate decorrenze – moltiplicato per il numero delle scelte in carico al singolo medico per ciascun mese, con il tetto massimo di 1.500 scelte o della minore quota individuale.

Analogamente, per i medici addetti al servizio di “continuità assistenziale” (già di “guardia medica”) e di emergenza territoriale – per i quali i compensi sono fissati per ogni ora di attività svolta – l’art. 58, comma 4, stabilisce che il compenso aggiuntivo è corrisposto con i criteri di cui al D.P.R. n. 41 del 1991, art. 17, comma 1, lett. d), e determinato nella misura corrisposta al 30 aprile 1992.

Non diversamente è disposto dal regolamento per i medici addetti alle attività della medicina dei servizi (art. 14 dell’allegato norma finale n. 2, che rinvia ai criteri di cui al D.P.R. n. 218 del 1992, art. 20, comma 1, lett. b), (b2 e b3), che sono gli stessi di quelli di cui al D.P.R. n. 314 del 1990, art. 41, punto F). 26. La configurazione dell’istituto retributivo di cui trattasi è rimasta la stessa nelle disposizioni dettate dal successivo D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270.

La necessità di una disciplina economica distinta trova ragione nel fatto che i compensi dei medici dell’assistenza primaria vengono determinati in base al numero degli assistiti, mentre sono calcolati in base alle ore prestate per i medici convenzionati che assicurano il servizio per il numero di ore stabilito.

La sostituzione dell’istituto “caro – vita” con quello del -compenso aggiuntivo”, attratto nel novero dei compensi fissi dell’attività professionale e reso indipendente dalla variazione degli indici del costo della vita, ha fatto sorgere dubbi interpretativi che hanno originato numerose questioni.

Ciò perchè, ai fini della disciplina del compenso aggiuntivo, le norme attributive del diritto a tale compenso rinviano, per le parti non direttamente regolate, ai “criteri” di cui al D.P.R. n. 41 del 1991, art. 17, comma 1, lett. d), (ovvero ai criteri di cui al D.P.R. n. 218 del 1992, art. 20, comma 1, lett. b), – b2 e b3 -, per la medicina dei servizi).

Tra questi criteri (D.P.R. n. 41 del 1991, art. 17, comma 1, lett. d, alinea d3, secondo periodo, cit; D.P.R. n. 218 del 1992, art. 20, comma 1, lett. b, alinea b3, secondo periodo) figura l’esclusione del diritto per i medici che comunque ed a qualsiasi titolo usufruiscono di meccanismi automatici di adeguamento dei compensi al costo della vita (oltre ad una previsione specifica per i titolari di trattamento di pensione).

La giurisprudenza della Corte ha, con assoluta prevalenza, disatteso la tesi secondo cui il richiamo ai – criteri – di regolazione dell’indennità di carovita non vale a rendere operanti le limitazioni ivi previste per il nuovo istituto del compenso aggiuntivo, siccome il richiamo si dovrebbe intendere come circoscritto ai criteri di determinazione del quantum del compenso, stante la totale disomogeneità di natura tra quote di carovita e compenso aggiuntivo.

Con la sentenza delle Sezioni unite della Corte, n. 26633/2009 che hanno confermato l’interpretazione prevalente relativa al significato del rinvio ai criteri, hanno statuito: “ai medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale ed addetti al servizio di “continuità assistenziale” (già di “guardia medica”) ed emergenza territoriale, ai sensi del D.P.R. n. 484 del 1996, art. 58, comma 4, e del D.P.R. n. 270 del 2000, art. 57, comma 4 e art. 68, comma 4, l’indennità denominata “compenso aggiuntivo”, quale componente dei compensi fissi, spetta nell’ammontare corrispondente all’indennità di carovita (collegata alle variazioni del costo della vita e sostituita dal compenso aggiuntivo) alla data del 30 aprile 1992, con i soli incrementi previsti dalle norme istitutive del compenso medesimo, restando insensibile alle variazioni e agli aumenti dell’onorario professionale. Ne consegue che il rinvio operato da detta normativa ai fini della regolamentazione del compenso aggiuntivo alla disciplina dell’indennità di carovita dettata dal D.P.R. n. 41 del 1991, art. 17, comma 1, lett. d), resta limitato ai profili non direttamente regolati dalle norme introduttive del compenso aggiuntivo e concernenti le condizioni della sua attribuzione, tra le quali rientra la previsione relativa alla corresponsione del compenso per un numero massimo di ore mensili, ancorchè inferiore al numero effettivo di ore di incarico svolte”.

6.3. Tale principio è stato correttamente applicato dalla Corte d’Appello, anche considerato che la sentenza Cass., n. 3527 del 1997, richiamata, sancisce in materia di quote di carovita, che: la L. n. 38 del 1986 ed il D.P.R. n. 13 del 1986, sebbene richiamati dall’art. 17 dell’Accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti al servizio di guardia medica, reso esecutivo con il D.P.R. n. 292 del 1987, non comportano in favore del suddetto personale (nei cui confronti non erano in precedenza previsti meccanismi di indicizzazione della retribuzione), l’attribuzione di somme di denaro – determinate nella cifra fissa stabilita per il settore industriale o in quella corrispondente ai valori in atto in altri settori – suscettibili di successivo adeguamento in sede di prima applicazione dei criteri di computo introdotti dalla normativa medesima; nè può rilevare, in contrario, il richiamo, in relazione ad altre categorie di medici convenzionati, all’art. 3 Cost., non essendo invocabili nei rapporti interprivati un principio generale di parità di trattamento.

Nè è sindacabile in sede di legittimità l’accertamento di merito compiuto in attuazione dei suddetti principi.

7. Il ricorso deve essere rigettato.

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo

9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2018

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