Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31996 del 06/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 06/12/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 06/12/2019), n.31996

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12185-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, NICOLA VALENTE, MANUELA MASSA;

– ricorrente –

contro

O.L.;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MONZA, depositato il 18/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SPENA

FRANCESCA.

Fatto

RILEVATO

che con decreto in data 27 settembre-18 ottobre 2017 il Tribunale di Monza omologava l’accertamento tecnico preventivo eseguito su ricorso di O.L.; condannava l’INPS alla rifusione delle spese di difesa ed al pagamento delle spese di consulenza tecnica;

che avverso il decreto ha proposto ricorso l’INPS, articolato in un unico motivo, cui la controparte non ha opposto difese;

che la proposta del relatore è stata comunicata alla parte -unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale – ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo l’INPS ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92,113 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 445 bis c.p.c., comma 5 ed alla L. n. 18 del 1980, artt. 1-3 e alla L. n. 104 del 1992, art. 3.

Ha esposto che il decreto di omologa aveva recepito le conclusioni del consulente d’ufficio, il quale aveva accertato la sussistenza di difficoltà gravi della parte, invalida ultrasessantacinquenne, in assenza delle condizioni per il godimento della richiesta indennità di accompagnamento.

Il Tribunale aveva dunque posto a suo carico le spese legali benchè parte vittoriosa.

che, ritiene il Collegio, il ricorso debba essere accolto;

che in via preliminare si osserva che questa Corte (Cassazione civile sez. VI, 17/03/2014, n. 6085) ha già ritenuto irrilevante la discrasia tra il parere del CTU ed il decreto di omologa, dovendosi avere esclusivo riguardo alle conclusioni di cui alla consulenza ed, alla stregua del meccanismo prefigurato dalla legge, del tutto ininfluenti i rilievi eventualmente errati del giudice contenuti nel decreto di omologa, perchè in detto provvedimento il giudice medesimo deve limitarsi ad asseverare le conclusioni del CTU.

In coerenza con tale principio ha altresì chiarito (Cassazione civile sez. VI, 07/02/2019, n. 3668) che il decreto di omologa che si discosti dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio risulta viziato da una difformità che costituisce mero errore materiale emendabile con la procedura di correzione mentre la statuizione sulle spese in violazione del principio di soccombenza – ancorchè coerente con il decisum erroneamente adottato dal giudice di merito – è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. anche in difetto di attivazione del procedimento di correzione, potendosi procedere al controllo sulla correttezza della decisione relativa alle spese in base alla lettura coordinata del decreto di omologa e della consulenza tecnica.

che, in applicazione dei suddetti principi, cui si intende assicurare continuità, nella fattispecie di causa non rileva il fatto che il Tribunale pur avendo omologato “l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d’ufficio” abbia poi aggiunto che l’accertamento del requisito sanitario era “positivo”; rileva il solo esito della ctu, che non aveva riconosciuto il presupposto della incapacità dell’assistibile a deambulare autonomamente ovvero a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, necessario al godimento della richiesta indennità di accompagnamento;

che, pertanto, il decreto di omologa, letto congiuntamente alla relazione di consulenza tecnica, contiene la condanna dell’INPS al pagamento delle spese – anche della stessa consulenza – benchè parte vittoriosa, essendo stata definitivamente accertata nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c. la correttezza del mancato riconoscimento in sede amministrativa del requisito sanitario della indennità di accompagnamento.

Ne consegue il vizio di violazione dell’art. 91 c.p.c., a tenore del quale le spese di causa non possono gravare a carico della parte vittoriosa;

che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il decreto impugnato deve essere cassato limitatamente alla statuizione sulle spese e gli atti rinviati ad altro giudice del Tribunale di Monza perchè provveda ad una nuova disciplina delle spese, esente dall’evidenziato errore di diritto;

che il giudice del rinvio provvederà, altresì, in ordine alle spese del presente grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia – anche per le spese – ad altro giudice del Tribunale di Monza.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2019

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