Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31995 del 06/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 06/12/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 06/12/2019), n.31995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10871-2018 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– ricorrente –

Contro

R.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 209/2017 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 04/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SPENA

FRANCESCA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 7 luglio – 4 ottobre 2017 n. 209 la Corte di Appello di Campobasso confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto l’opposizione proposta da R.C. avverso l’avviso di addebito n. (OMISSIS), con il quale l’INPS aveva posto in recupero i contributi cd. a percentuale e le sanzioni (Euro 11.196,40) dovuti alla gestione artigiani negli anni 2007 e 2008, in seguito all’accertamento di un maggior reddito da parte della Agenzia delle Entrate;

che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 – il quale prevede che il credito previdenziale non può essere iscritto a ruolo, qualora l’accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all’autorità giudiziaria, sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice – doveva interpretarsi nel senso che l’accertamento cui la norma si riferisce è anche quello operato da un ufficio pubblico diverso dall’INPS, come l’Agenzia delle Entrate e ciò anche ove l’INPS non sia a conoscenza dell’impugnazione dell’accertamento innanzi al giudice tributario. Nella fattispecie di causa l’accertamento della Agenzia delle Entrate era stato impugnato davanti alla Commissione Tributaria e dunque il credito non poteva essere iscritto a ruolo;

che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’INPS, affidato ad un unico motivo, cui l’intimata non ha opposto difese;

che la proposta del relatore è stata comunicata alla parte -unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio – ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

che la parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che in via preliminare il Collegio dà atto della tempestività del ricorso, in quanto la notifica della sentenza impugnata effettuata alla parte personalmente invece che al difensore costituto (nel caso di specie effettuata all’INPS, in persona del legale rapp.te p.t., in data 23.10.2017) non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione (Cass., sez. un., sent. 13 giugno 2011, n. 12898).

che l’INPS ha dedotto con l’unico motivo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, evidenziando che, secondo i principi affermati da questa Corte, il giudice dell’opposizione a cartella esattoriale laddove ritenga illegittima la iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dei contributi dell’Istituto previdenziale, in applicazione dei medesimi principi che governano la opposizione a decreto ingiuntivo;

che il motivo è fondato alla luce dei principi ripetutamente affermati da questa Corte (ex plurimis: Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; 15 giugno 2007 n. 13982; 26.11.2013 n. 26359; 15 giugno 2015 n. 12333; 11 maggio 2017 n. 11515; 24 luglio 2017 n. 18262) secondo cui nel caso di opposizione alla cartella di pagamento (o, come nel caso in esame, all’avviso di addebito) ricorrono gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto che l’opposizione dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633,644 c.p.c. e segg.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.), con la conseguenza che il giudice dell’opposizione è investito del potere dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione ancorchè il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso (Cass. 6 agosto 2012 n. 14149).

L’Istituto assicuratore è, infatti, attore in senso sostanziale, ed ha proposto la propria domanda con il provvedimento che è stato oggetto dell’opposizione; pertanto non è tenuto a proporre una domanda riconvenzionale di condanna ma può limitarsi, così come è avvenuto, a chiedere la conferma del provvedimento opposto.

Il giudice dell’appello non avrebbe dovuto, dunque, limitarsi ad affermare l’illegittimità della iscrizione a ruolo ma era tenuto ad esaminare nel merito la fondatezza della pretesa dell’INPS di condanna al pagamento dei contributi.

che, alla luce di quanto esposto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Bari che si atterrà nella decisione al principio di diritto sopra esposto;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia -anche per le spese – alla Corte di Appello di Bari.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2019

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