Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31993 del 11/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 11/12/2018, (ud. 18/09/2018, dep. 11/12/2018), n.31993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriele – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10869/2017 proposto da:

S.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO

36, presso lo studio dell’avvocato MARIO MASSANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALESSANDRA INGANGI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ACLI SERVICE AVELLINO S.R.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TARANTO 95,

presso lo studio dell’avvocato DONATO CICENIA, che la rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1082/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 01/03/2017 r.g.n.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/09/2018 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato ALESSANDRA INGANGI;

udito l’Avvocato DONATO CECENIA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.T. proponeva reclamo avverso la sentenza n.712/16 del Tribunale di Avellino, con cui era stata respinta la sua domanda diretta ad ottenere la declaratoria di nullità, per la sua natura ritorsiva, del licenziamento disciplinare intimatogli il 2.4.14 dalla ACLI SERVICE s.r.l. di (OMISSIS), con richiesta di reintegra nel suo posto di lavoro e risarcimento del danno pari alle retribuzioni medio tempore maturate o in subordine delle conseguenze economiche di cui alla novellata L. n. 300 del 1970, art. 18 (commi 4 e 5), per l’ipotesi di accertamento della illegittimità del recesso per assenza di giusta causa.

Resisteva la ACLI SERVICE s.r.l. di (OMISSIS).

Con sentenza depositata il 1.3.2017, la Corte d’appello di Napoli, preso atto che la soggezione della ACLI SERVICE s.r.l. al regime della tutela meramente obbligatoria, accertata dal primo giudice, non era stata contestata dal S., respingeva il reclamo, ritenendo provata l’esistenza dell’addebito e non provato alcun intento ritorsivo.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il S., affidato a tre motivi.

Resiste la ACLI SERVICE s.r.l. di Avellino con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 47, 48, 51, 58, 59, 60 e 61; L. n. 604 del 1966, art. 8; L. n. 300 del 1970, art. 18; artt. 99,346 e 112 c.p.c., in relazione agli artt. 2119 e 2697 c.c., nonchè alla L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 5 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Lamenta che la pur ammessa mancata impugnazione della statuizione circa l’applicabilità nella specie della sola tutela obbligatoria, ritenuta dalla sentenza impugnata, non precludeva l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento, per tale motivo omessa dalla Corte partenopea.

Il motivo è astrattamente fondato, ma non conduce alla cassazione della sentenza impugnata.

E’ infatti pur vero che (cfr, ex aliis, Cass. n. 17107/16, Cass. n. 12094/16) nel caso di impugnativa di licenziamento discriminatorio, secondo il rito di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48 e seguenti, è ammissibile la proposizione in via subordinata nel medesimo ricorso, da parte del lavoratore, delle domande volte alla declaratoria di difetto di giusta causa ovvero ingiustificatezza del recesso datoriale, in quanto fondate sul comune presupposto della vicenda estintiva del rapporto, nè tale trattazione congiunta determina aggravi istruttori, evitando, semmai, un’inutile rinnovazione dell’attività processuale oltre al frazionamento dei processi cui accede il rischio di giudicati contrastanti.

Nella specie, tuttavia, sebbene la sentenza impugnata mostri di ritenere che una volta richiesta, in base al rito di cui alla L. n. 92 del 2012, la tutela reale non possa ammettersi la richiesta subordinata di tutela obbligatoria, fondata sulla illegittimità del medesimo recesso, deve osservarsi che la Corte di merito ha comunque accertato la legittimità del licenziamento per la provata grave inadempienza correttamente contestata al S. rispetto ai suoi obblighi contrattuali (inerente la omissione e/o decisivo ritardo circa la dichiarazione ed inoltro della dichiarazione dei redditi della Sig.ra Se., che al riguardo propose alla società apposito reclamo, presa in carico dal S.).

La sentenza impugnata dunque, pur movendo da una premessa erronea, perviene ad un risultato corretto, dovendo dunque questa Corte limitarsi a correggerne la motivazione ex art. 384 c.p.c., comma 4.

2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, art. 2106 c.c., artt. 99,100 e 112 c.p.c., oltre all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, oltre a vizio di motivazione.

Lamenta che la sentenza impugnata, sulla base dell’erroneo convincimento sub 1), non esaminò adeguatamente il contrasto tra la lettera di contestazione e quella di licenziamento, nonchè la proporzionalità del recesso in relazione al fatto contestato.

Il motivo è infondato avendo la sentenza impugnata, sia pure “per mera completezza” (pag. 3), comunque accertato, come visto, la sussistenza del fatto contestato e sopra menzionato, ritenendo in sostanza irrilevante il generico ampliamento delle ragioni del recesso (laddove faceva riferimento ad altri minori comportamenti inadempienti) rilevando piuttosto che l’addebito rettamente contestato e di cui sopra (come evincibile dalla lettera di contestazione riprodotta in ricorso dal S. unitamente alla lettera di licenziamento) era stato ampiamente provato ed idoneo a giustificare il licenziamento; la sentenza impugnata ha peraltro anche accertato e valutato precedenti comportamenti disciplinarmente rilevanti (inefficienza gestoria del S., doc. 4 in atti, non contestata dal dipendente), accertando dunque, ad abundantiam, anche l’esistenza di altri fatti disciplinarmente rilevanti e dunque, sia pur implicitamente, la correttezza della lettera di licenziamento (rispetto alla contestazione), cui a ben vedere il S. imputa semplicemente di aver inserito, oltre al fatto principale e decisivo contestato, anche altri comportamenti inadempienti, evidentemente secondari.

A tal riguardo deve evidenziarsi che quel che rileva nel procedimento disciplinare è essenzialmente la specificità della contestazione, che deve contenere le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto addebitato, mentre il mero e generico riferimento, nella lettera di licenziamento, ad altri minori fatti, pur disciplinarmente rilevanti, in presenza della chiara intenzione di recedere a causa del (grave) episodio correttamente contestato, non può viziare il recesso, trattandosi di argomenti evidentemente di contorno, sicchè una volta accertata l’esistenza del fatto principale chiaramente contestato e posto a base del licenziamento, la discrasia, o l’aggiunta di altri comportamenti disciplinarmente rilevanti, tra la contestazione e le ragioni poste a base del recesso non possono viziare quest’ultimo, rilevando che il dipendente sia stato licenziato in base al fatto contestato e chiaramente individuato, ripetuto nella lettera di licenziamento e giudizialmente accertato.

La sentenza impugnata ha poi valutato, con apprezzamento di fatto non censurabile in questa sede se adeguatamente motivato (cfr. da ultimo Cass. n. 13667 del 2018), la gravità del fatto contestato e dunque implicitamente la proporzionalità della sanzione rispetto ad esso.

Le diverse ricostruzioni del fatto contestato, proposte dal S., non possono poi ritenersi ammissibili in base all’art. 360 c.p.c., comma 1, novellato n. 5.

3.- Lo stesso dicasi quanto al terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta l’erroneo esame della natura ritorsiva del licenziamento, già esclusa sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello.

Il motivo, infatti, si basa essenzialmente su una diversa ricostruzione ed apprezzamento dei fatti di causa, ampliati con la deduzione di ulteriori elementi fattuali (es. emails), evidentemente in contrasto col più volte citato art. 360 c.p.c., comma 1, nuovo n. 5.

4.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA