Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31993 del 06/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 06/12/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 06/12/2019), n.31993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6753-2018 proposto da:

L’IGIENE URBANA SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato DONATELLO

ESPOSITO;

– ricorrente –

contro

M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ARTURO VASSALLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 582/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 18/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SPENA

FRANCESCA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 5 luglio – 18 agosto 2017 numero 582 la Corte d’Appello di Salerno dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla società L’IGIENE URBANA Srl nei confronti di M.E. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dalla società avverso il pignoramento presso terzi notificato dal M. (in forza di decreto ingiuntivo emesso dal Giudice del Lavoro);

che la Corte territoriale evidenziava in fatto che con la opposizione la società deduceva la impignorabilità del credito oggetto di esecuzione, da essa vantato nei confronti del Comune di MONTECORVINO ROVELLA, in quanto già ceduto e chiedeva l’annullamento dell’ordinanza di assegnazione del credito al M.. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la opposizione osservando che nella espropriazione presso terzi dopo l’emissione dell’ordinanza di assegnazione non è consentita alcuna opposizione diretta a contestare la pignorabilità di quanto assegnato ma è esperibile soltanto la opposizione agli atti esecutivi avverso la ordinanza di assegnazione.

Tanto premesso, il giudice del gravame osservava che l’opposizione era stata proposta e trattata come opposizione agli atti esecutivi; pertanto la sentenza non era impugnabile con l’appello ma ricorribile in cassazione.

In ogni caso, la contestazione della pignorabilità del bene o del credito si qualificava come opposizione all’esecuzione ed era proponibile fino al momento dell’emissione dell’ordinanza di assegnazione; detta ordinanza era successivamente impugnabile con il rimedio dell’opposizione degli atti esecutivi per vizi propri e non anche sotto il profilo dell’impignorabilità del credito;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso la società L’IGIENE URBANA S.r.l., articolato in cinque motivi, cui ha opposto difese con controricorso M.E.;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti -unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che la parte ricorrente ha dedotto:

– con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 – violazione e falsa applicazione degli artt. 615,617,618 c.p.c. e dell’art. 111 Cost..

Con il motivo viene impugnata la statuizione di inammissibilità del ricorso in appello.

La parte ricorrente ha assunto che il Tribunale non si era affatto pronunciato sulla (pur proposta) opposizione agli atti esecutivi -contrariamente a quanto affermato dal giudice dell’appello – ma solo ed esclusivamente sull’opposizione all’esecuzione, che aveva dichiarato inammissibile sul rilievo che dopo la assegnazione del credito pignorato è proponibile unicamente la opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione. La sentenza era dunque appellabile.

– con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in ordine alla domanda d’ appello; violazione degli artt. 615 e 617 c.p.c..

Con il motivo si osserva che la sentenza impugnata premetteva che il Tribunale aveva statuito la inammissibilità della opposizione in quanto avrebbe dovuto essere proposto ricorso ex art. 617 c.p.c.: tanto sull’evidente presupposto che la opposizione agli atti esecutivi non fosse stata proposta.

Si assume che tanto il Tribunale che la Corte d’appello avevano omesso di valutare l’opposizione agli atti esecutivi (che comunque era stata proposta) nonchè le ragioni della dedotta impignorabilità del credito.

– con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 – violazione e falsa applicazione degli artt. 615,617 e 624 c.p.c..

La sentenza viene impugnata per avere sostenuto che la opposizione era inammissibile perchè proposta dopo la emissione dell’ordinanza di assegnazione.

Si espone che la opposizione all’esecuzione era stata proposta ben prima dell’ordinanza di assegnazione, con ricorso al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2.

Il giudice dell’esecuzione aveva rigettato con ordinanza l’istanza di sospensione della esecuzione e fissato il termine per la introduzione del giudizio di merito; nel prosieguo del procedimento esecutivo aveva assegnato il credito al creditore pignorante. L’opposizione ben poteva proseguire dopo l’ordinanza di assegnazione essendo stata riassunta davanti al giudice del merito nel termine fissato dal giudice dell’esecuzione (come da Cassazione n. 17191/2015);

– con il quarto motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1260,1264,1265 e 2914 c.c..

Con il motivo si sottopongono a questa Corte le difese sulla impignorabilità del credito, rimaste assorbite;

– con il quinto motivo di ricorso – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – violazione e falsa applicazione degli artt. 112,102,166 e 107 c.p.c..

La società ricorrente ha esposto che nel corso del procedimento di primo grado, con le note difensive, essa aveva evidenziato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del Comune di Montecorvino Rovella, debitor debitoris, istanza non esaminata o comunque implicitamente disattesa dal Tribunale così come dalla Corte d’ Appello, davanti alla quale era stata riproposta.

Si ribadisce la necessità della integrazione del contraddittorio;

che in via preliminare deve essere esaminata dal Collegio la eccezione di tardività della odierna impugnazione sollevata dal controricorrente, fondata sulla avvenuta notifica del ricorso in cassazione al difensore del M. costituito nel primo grado nonostante la sua contumacia in appello.

La eccezione è infondata.

La notifica del ricorso in Cassazione eseguita presso il difensore di primo grado della controparte, rimasta contumace nel grado di appello, è affetta da nullità e non da inesistenza, secondo il principio enunciato da Cass. SU 29.04.2008 n. 10817 e che in questa sede deve essere ribadito anche alla luce dei successivi sviluppi della giurisprudenza delle Sezioni Unite, che hanno ristretto ad ipotesi del tutto marginali il vizio di inesistenza della notifica.

La nullità della notifica del ricorso è stata dunque sanata dalla avvenuta costituzione del M. con effetto retroattivo (cfr. Cass. sez. I 13.06.2014 n. 13503) sicchè la impugnazione risulta proposta nel termine semestrale (scadente lunedì 19 febbraio 2018);

che, quanto alle ragioni di impugnazione, deve essere accolto il primo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento degli altri;

che, invero, il principio della apparenza, richiamato nella sentenza impugnata – (secondo il quale l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve essere effettuata sulla base della qualificazione dell’azione compiuta dal giudice investito della controversia, indipendentemente dalla sua esattezza) – è stato enunciato dalla costante giurisprudenza di questa Corte in relazione alle ipotesi in cui il giudice nel provvedimento oggetto di gravame abbia fornito una qualificazione giuridica all’azione proposta; in mancanza di una espressa qualificazione, invece, il giudice della impugnazione è autonomamente tenuto a provvedere alla qualificazione della azione, anche d’ufficio, non solo ai fini della decisione nel merito ma anche ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione (per tutte:Cassazione civile sez. lav., 26/05/2017, n. 13381).

Nella fattispecie di causa il Tribunale non aveva affatto qualificato la opposizione proposta dalla società qui ricorrente come opposizione agli atti esecutivi; si era limitato ad evidenziare che dopo la emissione della ordinanza di assegnazione non è proponibile l’opposizione volta a sostenere l’impignorabilità del bene. Di ciò dà atto la stessa sentenza impugnata laddove nella esposizione in fatto riporta che “il Giudice adito dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione e condannava l’opponente alla rifusione delle spese di lite, argomentando dal rilievo che l’opposizione all’esecuzione è proponibile fino a che non sia stata emessa l’ordinanza di assegnazione…” (pagina 2 della sentenza, secondo capoverso).

Il Giudice dell’appello, nella parte in cui ha affermato che l’opposizione era stata proposta e trattata come opposizione agli atti esecutivi è, dunque, incorso nel vizio di erronea interpretazione della sentenza di primo grado denunciato con il primo motivo di ricorso; quanto alla decisività della censura, va in questa sede ribadito che, come ritenuto dallo stesso giudice dell’appello, nell’esecuzione per espropriazione la contestazione della pignorabilità del bene o del credito costituisce ragione di opposizione alla esecuzione, con conseguente appellabilità della sentenza che su di essa decida (nel regime dell’art. 616 c.p.c. novellato dalla L. n. 69 del 2009, nella specie applicabile).

Erroneamente, dunque, l’appello è stato dichiarato inammissibile.

Le ulteriori censure restano assorbite. In ordine al terzo motivo di ricorso si osserva, in particolare, che per principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte ove il giudice si sia spogliato della propria potestas iudicandi con una pronuncia di carattere meramente processuale le ulteriori statuizioni impropriamente rese nel merito della domanda sono inutiliter date sicchè la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnarle (ex plurimis: Cass., Sez. Un., 17 giugno 2013, n. 15122;Cassazione civile, sez. II, 09 maggio 2016, n. 9319;Cass., Sez. 3, 20 agosto 2015, n. 17004; sez. tributaria 19 dicembre 2014 n. 27049; sez. II 27 marzo 2013 n. 7786).

Resta priva di rilievo, pertanto, la pronuncia resa dal giudice dell’appello sulla tardività dell’opposizione diretta a far valere la impignorabilità del bene, trattandosi di improprio esercizio della potestas iudicandi dopo la dichiarazione di inammissibilità della domanda d’appello.

che, pertanto, essendo condivisibile la proposta del relatore, la sentenza impugnata deve essere cassata in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione affinchè provveda all’esame delle ragioni dell’appello;

che il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla disciplina delle spese del presente grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia – anche per le spese – alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2019

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