Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31992 del 11/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 11/12/2018, (ud. 18/09/2018, dep. 11/12/2018), n.31992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6489-2017 proposto da:

METRONOTTE D’ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO SIACCI 39,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO SINESIO, rappresentata e

difesa dall’avvocato LORENZO MARIA DENTICI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

O.A., C.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 1, presso lo studio dell’avvocato

ANTONIO FUNARI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI DANILO

MARINO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 21/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 13/01/2017 r.g.n. 892/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/09/2018 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato LORENZO MARIA DENTICI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Metronotte d’Italia proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Trapani con cui venne dichiarata l’illegittimità dei licenziamenti, qualificati come collettivi, intimati a C.S. e O.A. il 26.5.12, per violazione delle procedure di cui alla L. n. 223 del 1991, ritenendo peraltro inapplicabile nella specie la decadenza dall’impugnazione, proposta in via stragiudiziale il 20.7.2012 cui tuttavia seguì il deposito del ricorso giudiziale solo in data 18.2.16, in base al novellato L. n. 604 del 1966, art. 6.

Con sentenza depositata il 13 gennaio 2017, la Corte d’appello di Palermo rigettava il gravame ritenendo sussistente, ma illegittimo, il licenziamento collettivo e ad esso inapplicabile la decadenza dall’impugnativa di cui al novellato L. n. 604 del 1966, art. 6.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società, affidato a due motivi.

Resistono i lavoratori con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente censura la sentenza impugnata sulla base di due motivi: 1.-Con il primo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 1 e 2, lamentando che la Corte territoriale aveva violato e/o falsamente applicato tali norme, che avevano modificato il regime decadenziale dell’impugnativa dei licenziamenti, ritenendo – sulla scorta di una ricostruzione irrazionale e non sistematica del quadro normativo – che il termine di decadenza per il deposito del ricorso giudiziale che segue all’impugnazione stragiudiziale non trovi applicazione per i licenziamenti collettivi intimati prima dell’entrata in vigore della L. n. 92 del 2012.

2.- Con il secondo motivo la società denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 24 per avere la sentenza impugnata ritenuto nella specie sussistente un licenziamento collettivo e non già un’ipotesi di licenziamenti individuali plurimi.

3.- Il primo motivo è fondato ed assorbe l’intero ricorso, posto che anche a voler qualificare i licenziamenti in questione come individuali, a maggior ragione ad essi si applicherebbe il regime decadenziale per le relative impugnazioni di cui al novellato L. n. 604 del 1966, art. 6.

4.- Venendo pertanto alla questione centrale della presente controversia, si osserva.

Dalla piana lettura della L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 3, (ante riforma) e L. n. 604 del 1966, art. 6 si evince che ancor prima della modifica, ad opera della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 46, del menzionato art. 5 (che previde esplicitamente l’applicazione ai licenziamenti collettivi del regime di impugnazione di cui al novellato L. n. 64 del 1966, art. 6), tale ultima norma (L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 3 ante riforma), pur non menzionando esplicitamente la L. n. 604 del 1966, art. 6 in tema di impugnazione del licenziamento, ne riproduceva esattamente il contenuto (“il recesso può essere impugnato entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento delle organizzazioni sindacali”), sicchè deve ritenersi che il detto L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 46, (“Ai fini dell’impugnazione del licenziamento (collettivo) si applicano le disposizioni di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6 e successive modificazioni”) non abbia affatto, come ritenuto dalla sentenza impugnata, natura innovativa (con conseguente effetto ex nunc), bensì ricognitiva del regime normativo applicabile all’impugnazione del licenziamento collettivo, con la conseguenza, derivante dalla soggezione ab origine al regime impugnatorio di cui al ridetto L. n. 604 del 1966, art. 6 dell’applicabilità, ai licenziamenti collettivi, anche della successiva disciplina in tema di decadenza dall’impugnazione (introdotta dalla ridetta L. n. 183 del 2010, modificata, quanto al termine per il deposito del ricorso giudiziale, ridotto da 270 a 180 giorni, dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 38).

Del resto anche la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 2 stabiliva che “le disposizioni di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6 come modificato dal comma 1 del presente articolo (inerente l’introduzione del regime decadenziale connesso al mancato deposito del ricorso giudiziale entro il termine stabilito), si applicano anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento”, e dunque anche ai licenziamenti collettivi.

Tale conclusione risulta del resto sistematicamente necessitata dal passaggio, in tema di licenziamenti collettivi, dal regime previgente alla L. n. 223 del 1991 – per cui la materia era esclusa dalle disposizioni della L. n. 604 del 1966 (art. 11di quest’ultima) e regolata essenzialmente dall’Accordo Interconfederale del 5 maggio 1965 (nonchè 20 dicembre 1950), con diritto dei licenziati, ove fosse stata accertata la violazione del predetto Accordo, al solo risarcimento del danno (salve ipotesi di nullità) ed eventuale riassunzione (art. 5 A.I. 1965)- al regime introdotto dalla L. n. 223 del 1991 che previde per la prima volta il diritto del/i lavoratore/i ingiustamente licenziati per riduzione di personale (in base alle procedure di cui alla medesima legge) alla reintegrazione nel posto di lavoro ed alla necessaria impugnazione del licenziamento nelle stesse forme e termini di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6 (L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 3).

La L. n. 223 del 1991 ha dunque introdotto, dopo oltre venti anni, anche per il licenziamento collettivo le medesime tutele previste per i licenziamenti individuali, unitamente al medesimo onere di impugnazione del recesso, recependo alla lettera il contenuto del menzionato L. n. 604 del 1966, art. 6 in sostanza con un rinvio recettizio che comporta l’assoggettamento di tale norma (art. 6 cit.) alle successive vicende legislative che la interessano (nel caso in esame la L. n. 183 del 2010, art. 32).

Non vi è quindi alcuna ragione per ritenere che tali licenziamenti debbano essere sottratti al regime impugnatorio di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6 così come modificato dalla L. n. 183 del 2010 ratione temporis applicabile, pur precedenti la L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 46, che non ha fatto altro che chiarire il quadro normativo applicabile, sopra descritto.

Ne consegue che la sentenza impugnata risulta erronea laddove ha affermato l’inapplicabilità alle impugnazioni dei licenziamenti collettivi del regime decadenziale connesso al mancato deposito del ricorso giudiziale (in tal senso, sia pure implicitamente, Cass. n.7099/18) e deve dunque cassarsi. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa viene decisa nel merito direttamente da questa Corte, con il rigetto delle originarie domande dei lavoratori controricorrenti. L’assenza di precedenti specifici in materia giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, rigetta le domande proposte dai lavoratori ricorrenti. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2018

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