Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31992 del 06/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 06/12/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 06/12/2019), n.31992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19075-2018 proposto da:

G.N., Z.A., L.M.R.,

M.P.F., N.G.M., S.D., B.P.P.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato CLAUDIO SOLINAS;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (OMISSIS),

in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 276/2017 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 18/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

LUCIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte d’appello di Cagliari, in riforma della sentenza di primo grado, per quanto in questa sede interessa, dichiarava cessata la materia del contendere riguardo alle domande di conversione dei contratti a termine e di risarcimento danni da precariato avanzate da numerosi insegnanti nei confronti del Ministero Istruzione Università e Ricerca in ragione della rinuncia alle predette domande formulata nelle conclusioni e dichiarava l’inammissibilità per novità della domanda di “riconoscimento integrale del servizio prestato ai fini giuridici ed economici per tutti i docenti, per violazione della clausola 4 dell’allegato all’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18/3/1999 CES CEEP UNICE, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive”;

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i docenti indicati in epigrafe sulla base di tre motivi;

3. Il Ministero ha resistito con controricorso;

4. La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, rilevando che la domanda di riconoscimento in termini giuridici ed economici di tutto il servizio reso in esecuzione dei contratti a termine, comprese le fasce stipendiali, definite al momento della redazione del ricorso come scatti, era presente e chiara, autonoma e distinta rispetto alla domanda risarcitoria e dispiegata sin dal primo atto introduttivo;

2. Con il secondo motivo deducono violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè, dichiarando inammissibile la domanda predetta, la Corte d’appello aveva omesso di pronunciarsi sulla medesima, pur essendo la stessa formulata sin dall’atto introduttivo e autonoma e distinta dalla domanda risarcitoria;

3. Con il terzo motivo deducono violazione e/o falsa applicazione della clausola 1) lettera a) di cui all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato CES UNICE e CEEP concluso il 18/3/1999, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio Europeo del 28/6/1999 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, osservando che la Corte territoriale aveva disatteso il principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità con le pronunce 22558 e 23868/2016, ormai divenuto ius receptum;

4. Con il controricorso il Ministero rileva che la domanda era necessariamente dipendente dalla domanda principale di accertamento dell’illegittimità del comportamento dell’amministrazione, sicchè, rinunciando a quest’ultima, i ricorrenti avrebbero rinunciato anche alla domanda dipendente, osservando che la domanda era volta al riconoscimento non già della ricostruzione della carriera ma del diverso diritto di percepire gli scatti di anzianità e rilevando che, in ogni caso, la ricostruzione della carriera non può prescindere dalla immissione in ruolo, laddove le controparti avrebbero omesso di attribuire rilievo alla circostanza decisiva dell’intervenuta stabilizzazione dei docenti;

5. I primi due motivi, da trattare unitariamente, corredati da autosufficienza mediante allegazione dell’atto introduttivo originario e trascrizione delle sue parti salienti, sono fondati, poichè si evince dal tenore dell’atto introduttivo di parte che è stata chiesta l’affermazione del diritto al riconoscimento a fini retributivi dell’anzianità di servizio, che ben può formare oggetto di autonoma domanda prima dell’immissione in ruolo, essendo i rilievi del controricorrente smentiti da questa Corte (si veda per tutte Cass. 290/2018) ed avendo l’ampio contenzioso chiarito il frequente uso improprio dell’espressione “scatti di anzianità”, spesso intesa come equivalente di progressione economica legata all’anzianità;

6. Gli stessi, pertanto, vanno accolti, con assorbimento della terza censura, e la sentenza cassata, con rinvio, per l’esame della domanda di riconoscimento a fini retributivi dell’anzianità di servizio erroneamente ritenuta inammissibile, alla Corte d’appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Cagliari, Sez. dist. di Sassari.

Così deciso in Roma, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2019

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