Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31991 del 06/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 06/12/2019, (ud. 05/11/2019, dep. 06/12/2019), n.31991

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

EQUITALIA Servizi di Riscossione s.p.a., in persona del l.r.p.t.,

rappr. e dif. dall’avv. Michela Rega, con la stessa elett. dom.

presso lo studio dell’avv. Massimo Ferraro, in Roma, via Sardegna n.

29, come da delega in calce all’atto;

– ricorrente –

Contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore

fallimentare p.t.;

– intimato –

per la cassazione del decreto Trib. Nola 4.5.2017, n. 411/2017, in

R.G. n. 5281/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 5 novembre 2019 dal Consigliere relatore Dott. Ferro Massimo;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. EQUITALIA Servizi di Riscossione s.p.a. impugna il decreto Trib. Nola 4.5.2017, n. 411/2017, in R.G. n. 5281/2017, con cui è stata solo parzialmente accolta l’opposizione allo stato passivo proposta ai sensi della L. Fall., artt. 98 e 99, dalla ricorrente avverso lo stato passivo del fallimento (OMISSIS) s.r.l.;

2. il tribunale ha invero ritenuto che, a fondare l’ammissione dei crediti tributari e non tributari per cui è causa, occorra la prova della notifica delle cartelle di pagamento ovvero degli avvisi di addebito, non bastando l’insinuazione con i soli estratti di ruolo, inteso tale documento come sempre e solo sufficiente; nell’ipotesi invero in cui vi sia stato il procedimento notificatorio, prima del fallimento o anche dopo (al fallito o al curatore) non sarebbe esigibile pretendere l’impugnativa dell’estratto di ruolo dalla curatela; a quest’ultima andrebbe invece attribuito il potere di verificare la regolarità e la tempestività della notifica della cartella, anche per eccepire, se del caso, la prescrizione del credito, se tardivamente insinuato rispetto al tempo trascorso dal citato adempimento; sarebbe così fatto onere al concessionario specificare, insieme alla produzione degli estratti di ruolo o avvisi di addebito senza notifica, se essi hanno riguardo a ruoli definitivi o non preceduti da notificazione, così da permettere agli organi concorsuali il descritto controllo e, in ipotesi, l’attivazione del contenzioso tributario o dell’opposizione;

3. ciò premesso, il tribunale ha negato l’ammissione al passivo per i crediti recati da meri avvisi di addebito, per difetto di prova della notifica al contribuente; quanto invece alle pretese soggette al regime della riscossione tributaria a mezzo ruolo e cartella, i giudici di Nola, pur limitandosi al richiamo al numero della cartella e giustapponendo “opposizione” ed “eccezione”, hanno distinto le cartelle trasmesse al concessionario prima della dichiarazione di fallimento (nel 2011) da quelle successive (del 2016), separando la sorte delle seconde, con accoglimento dell’opposizione; pari ammissione ha riguardato le cartelle del 2012, 2013 e 2016 provatamente notificate, ciò anche per tardività della relativa eccezione, limite per tutte le cartelle notificate ove l’eccezione abbia riguardato la mancata notifica degli atti di accertamento; lo stesso tribunale ha invece accolto l’eccezione del curatore relativa a cartelle di pagamento al medesimo notificate e però non relative a tributi, sostanzialmente risolvendosi la contestazione “carenza di notifica degli atti di accertamento sottostanti” – in una opposizione all’esecuzione;

4. con il ricorso si deduce la violazione di legge del combinato disposto della L. Fall., artt. 52, 93 ss., del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 87-88, del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 31, del D.Lgs. n. 112 del 1989, art. 33, ove il tribunale ha preteso la produzione in giudizio delle relate di notifica degli avvisi di addebito, non avendo necessità il curatore – che contesti i debiti non tributari di impugnare la cartella, ma potendo dedurre ogni censura avverso il credito davanti allo stesso giudice fallimentare, quale autorità giurisdizionale ordinaria, alternativa a quella tributaria, da adire invece per le contestazioni in tale materia; parimenti, la decisione è errata per violazione dell’art. 615 c.p.c. in relazione alla L. n. 689 del 1981, artt. 22 – 22bis – 23, ove ha qualificato siccome opposizione all’esecuzione la eccezione del curatore circa la mancata produzione dei verbali di contravvenzione del codice della strada.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il primo motivo è fondato; il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 87, comma 2, prevede che se il debitore è dichiarato fallito “il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell’Agenzia delle entrate l’ammissione al passivo della procedura” ed il successivo art. 88, comma 1, aggiunge che “se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 101” (Cass.5244/2017);

2. “come già ripetutamente affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 5063/2008, Cass. ord. nn. 12019/2011, 3876/2015, 4631/2015) i crediti iscritti a ruolo ed azionati da società concessionarie per la riscossione seguono, nel caso di avvenuta dichiarazione di fallimento del debitore l’iter procedurale prescritto per gli altri crediti concorsuali dalla L. fall., artt. 92 e ss., legittimandosi la domanda di ammissione al passivo, se del caso con riserva (ove vi siano contestazioni), sulla base del solo ruolo, senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale al curatore (..) l’organo del fallimento è pienamente edotto della pretesa erariale con la comunicazione del ruolo contenuta nella domanda di ammissione e che, ai sensi del D.Lgs. n. 465 del 1992, art. 19, ha da quel momento la possibilità di opporsi a detta pretesa impugnando il ruolo dinanzi alle competenti Commissioni Tributarie, senza alcuna necessità che gli venga preventivamente intimato il pagamento” (Cass. 655/2016); infatti, “è ben vero che questa Corte ha affermato, non di recente, che ai fini dell’ammissione dei crediti tributari al passivo del fallimento del contribuente è necessaria la previa notifica del ruolo al curatore, onde consentire a quest’ultimo di ricorrere avverso il ruolo stesso in vista della conseguente ammissione del tributo con la “riserva” prevista dal D.P.R. cit., art. 45 (Cass. 6032/1998). Quel precedente, tuttavia, era riferito al testo del D.P.R. anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha riscritto gli artt. 87 e 88, citt.” (Cass. 6126/2014);

3. con il termine “ruolo” ed “estratto di ruolo” si indicano due documenti tra loro differenti da un punto di vista sostanziale: infatti, “il “ruolo”, come noto ha una sua precisa definizione legislativa, posto che per il vigente testo del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 10, lett. b), esso è “l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall’ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario” e che, per il medesimo D.P.R., art. 11, “nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi”. A norma del successivo art. 12 l’ufficio competente “forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi l’ambito territoriale cui il ruolo si riferisce”; nel ruolo “devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento, ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all’iscrizione”; “il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell’ufficio o da suo delegato” e “con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo”, cioè costituisce titolo esecutivo. Dai riprodotti dati normativi discende che il “ruolo” è un atto amministrativo impositivo (fiscale, contributivo o di riscossione di altre entrate allorchè sia previsto come strumento di riscossione coattiva delle stesse) proprio ed esclusivo dell’ufficio competente” (cioè dell’ente creditore impositore), quindi “atto” che, siccome espressamente previsto e regolamentato da norme legislative primarie, deve ritenersi tipico sia quanto alla forma che quanto al contenuto sostanziale. (..) Il “documento” denominato “estratto di ruolo”, tale indicato dallo stesso concessionario che lo rilascia, non è invece specificamente previsto da nessuna disposizione di legge vigente. Esso – che viene formato (quindi consegnato) soltanto su richiesta del debitore – (v. Consiglio di Stato, IV, n. 4209 del 2014) semplicemente un “elaborato informatico formato dall’esattore… sostanzialmente contenente gli… elementi della cartella…”, quindi anche gli “elementi” del ruolo afferente quella cartella (il C.d.S., peraltro, ha affermato l’inidoneità del suo rilascio ad ottemperare all’obbligo di ostensione all’interessato che ne abbia fatto legittima e motivata richiesta, della copia.degli originali della cartella, della sua notificazione e degli atti prodromici. Da quanto sopra esposto emerge con sufficiente chiarezza la differenza sostanziale tra “ruolo” ed “estratto di ruolo” (termini talvolta impropriamente utilizzati come sinonimi): il “ruolo” (atto impositivo espressamente previsto e regolato dalla legge, anche quanto alla sua impugnabilità ed ai termini perentori di impugnazione) è un “provvedimento” proprio dell’ente impositore (quindi un atto potestativo contenente una pretesa economica dell’ente suddetto); l'”estratto di ruolo”, invece, è (e resta sempre) solo un “documento” (un “elaborato informatico… contenente gli… elementi della cartella”, quindi unicamente gli “elementi” di un atto impositivo) formato dal concessionario della riscossione, che non contiene (nè, per sua natura, può contenere) nessuna pretesa impositiva, diretta o indiretta” (Cass. s.u. 19704/2015);

4. nonostante la differenza sostanziale che caratterizza il “ruolo” e “l’estratto di ruolo”, comunque “l’estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale” (Cass. 11794/2016);

5. la L. Fall., art. 93, richiede ai fini dell’ammissione al passivo l’allegazione al ricorso dei documenti dimostrativi del diritto del creditore e, a tali fini, non solo il ruolo ma anche l’estratto di ruolo è idoneo a dimostrare l’esistenza del diritto di credito (Cass. 5244/2017), nè, esigendo la notifica della cartella di pagamento, si può imporre all’agente della riscossione un onere maggiore, equivalente ad esigere inammissibilmente un titolo esecutivo in allegazione al proprio credito: infatti questa Corte ha ritenuto che “per l’ammissione al passivo fallimentare dei crediti insinuati dai concessionari della riscossione dei tributi è sufficiente, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 87, comma 2, n. 46, la produzione del solo estratto di ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale” (Cass. 12117/2016, 655/2016); l’indirizzo può dirsi consolidato (Cass. 16112/2019, 2732/2019, 23576/2017), avendo questa Corte da ultimo precisato che “in ragione del processo di informatizzazione dell’amministrazione finanziaria che, comportando la smaterializzazione del ruolo, rende indisponibile un documento cartaceo, imponendone la sostituzione con una stampa dei dati riguardanti la partita da riscuotere… stante il disposto del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 23 (modificato dal D.Lgs. n. 235 del 2010, art. 16, comma 1), gli estratti del ruolo, consistenti in copie operate su supporto analogico di un documento informatico, formate nell’osservanza delle regole tecniche che presiedono alla trasmissione dei dati dall’ente creditore al concessionario, hanno piena efficacia probatoria ove il curatore non contesti la loro conformità all’originale”, circostanza che non risulta nè provata nè allegata;

6. quanto richiamato opera per tutti i crediti veicolati dall’agente di riscossione, mutando solo, con la contestazione sostanziale, lo sviluppo processuale del relativo accertamento: per Cass. 2732/2019, infatti, “l’ammissione allo stato passivo di crediti sia previdenziali che tributari, può essere richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, sulla base del semplice estratto del ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa norma di legge, la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in caso di contestazioni del curatore, per i crediti tributari, di provvedere all’ammissione con riserva, e per i crediti previdenziali, in quanto assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario, della necessità da parte del concessionario di integrare la prova con altri documenti giustificativi in possesso dell’ente previdenziale.”; dalla stringata prosa del decreto risulta invero, per un verso, che la eccezione della curatela abbia riguardato aspetti attinenti alla notifica, e non alla portata sostanziale del credito; inoltre quanto agli avvisi di addebito, è stato trascurato trattarsi di un istituto che assomma, riunendo le funzioni di accertamento e riscossione coattiva, finalità altrove assegnate alla cartella e al ruolo, così che la produzione dell’estratto di ruolo, anche per i corrispondenti crediti, può fondare l’ammissione, nè la contestazione formale predetta può aggirare il principio, identico a quello affermato quanto ai crediti per i quali viga (storicamente) il sistema della cartella-ruolo;

7. il secondo motivo è fondato, poichè l’avvenuta notifica a mani del curatore, per quanto è dato rilevare, delle cartelle di pagamento “non riguardanti tributi” (i.e. contravvenzioni del codice della strada, secondo il tenore del ricorso) onerava l’organo concorsuale, che avesse voluto contestare l’ordinanza-ingiunzione perchè omessa o non correttamente notificata, di agire non limitandosi ad una generica eccezione nella sede della verifica dei crediti, bensì osservando il principio per cui “l’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella.” (Cass. s.u. 22080/2017; Cass.6843/2018; Cass.31139/2018; Cass. 2968/2019).

8. al di là dunque della qualificazione operata dal tribunale circa la eccezione del curatore, sinteticamente ascritta alla categoria dell’opposizione all’esecuzione e, come tale, deducibile quale contestazione avverso la insinuazione al passivo, si osserva che tale apprezzamento è stato argomentato – del tutto tautologicamente – sol perchè si è dato atto della astratta ammissibilità di un mezzo impugnatorio; il curatore non ha infatti censurato vizi della notifica della cartella, ma, più genericamente, ha assunto la posizione di chi, contestando che quella fosse stata preceduta (evidentemente in capo al fallito) dalla valida formazione di un titolo, ha mostrato di voler agire fruendo della eccezionale possibilità di infirmare l’ordinanza-ingiunzione, cioè con il mezzo previsto dall’ordinamento per rimuovere il titolo e non per dubitare di una qualche sua efficacia, anche se solo verso la massa dei creditori;

9. la non perspicuità del decreto, sul punto, non consente di distinguere altri vizi di merito (più sicuramente introducibili nell’accertamento del passivo e nel relativo giudizio di opposizione) diversi dalla mera contestazione dell’omessa o tardiva notifica (del verbale) di accertamento dell’infrazione, conseguendone l’improprietà dell’eccezione del curatore, mal riportata in decreto e non altrimenti individuabile quale ammissibile eccezione di merito; tanto più che, si ribadisce, “in materia di opposizione a sanzioni amministrative, è inammissibile l’opposizione a cartella di pagamento, ove finalizzata a recuperare il momento di garanzia di cui l’interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell’atto presupposto, qualora l’opponente non deduca, oltre alla mancata notifica, anche vizi propri dell’atto presupposto” (Cass.26843/2018);

10. il ricorso è, pertanto, fondato; il decreto va dunque cassato con rinvio al Tribunale di Nola, in diversa composizione, chiamato a decidere anche per le spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Nola, in diversa composizione, anche per le spese del procedimento.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2019

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