Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3199 del 12/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3199 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 18366-2012 proposto da:
SCATTAGLIA EVA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FABIO MASSIMO 107, presso lo studio dell’avvocato INTINO
CIRO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
CONDOMINIO DI VIALE REGINA MARGHERITA 175 °S.

ROMA in persona dell’Amministratore e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SCIPIO
SLATAPER 9, presso lo studio dell’avvocato FILIE’ MASSIMO, che
lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 834/2012 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 3.11.2011, depositata il 15/02/2012;

392

Data pubblicazione: 12/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CESARE ANTONIO
PROTO;
udito per il controricorrente l’Avvocato Enrico De Caro (per delega
avv. Massimo Filié) che si riporta agli scritti.

GOLIA che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

***
Ritenuto che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il relatore nominato per
l’esame del ricorso ha depositato la seguente relazione
“Osserva in fatto
1. Con decreto ingiuntivo del 16/7/2002 era intimato all’odierna
ricorrente Scattagli Eva il pagamento della somma di euro 3.833,50
oltre interessi e spese a titolo di oneri condominiali.
La Scattaglia proponeva opposizione al decreto ingiuntivo sostenendo
che le delibere di approvazione e ripartizione dei contributi erano
illegittime e che erano state impugnate.
Con sentenza n. 13283 del 2005 l’opposizione era rigettata.
La Scattaglia proponeva appello al quale resisteva il condominio,
odierno controricorrente.
La Corte di Appello di Roma con sentenza del 15/2/2012 rigettava
l’appello rilevando che:
– con l’opposizione a decreto ingiuntivo l’opponente aveva contestato
le delibere impugnate per illegittimità e non per insussistenza delle
spese sotto il profilo sostanziale e documentale;
– che l’illegittimità delle delibere sotto il profilo formale non può
formare oggetto di opposizione a decreto ingiuntivo, ma solo del
procedimento ex art. 1137 c.c.;

Ric. 2012 n. 18366 sez. M2 – ud. 10-12-2013
-2-

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. AURELIO

- che i fatti costituitivi del credito del condominio erano rappresentati
dalle delibere condominiali recanti lo stato di ripartizione approvato
dall’assemblea e ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. per la riscossione dei
contributi in base allo stato di ripartizione l’amministratore può
ottenere decreto ingiuntivo.

Il Condominio resiste con controricorso

Osserva in diritto
1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione
degli artt. 2697 c.c. e dell’art. 63 disp att. c.p.c. (deve ritenersi che per
un evidente errore materiale la ricorrente abbia richiamato l’art. 63
disp. att. c.p.c. che non riguarda in alcun modo la presente
controversia, intendendo invece richiamare l’art. 63 disp. att. c.c.) e
deduce altresì il vizio di motivazione.
La ricorrente sostiene:
– che sarebbe stato violato l’art. 2697 c.c. perché con la decisione
impugnata la Corte di Appello avrebbe illegittimamente posto a carico
di essa opponente la prova dell’inesistenza del credito, mentre l’onere
della prova doveva gravare sul condominio che, asserendo di essere
creditore, avrebbe dovuto provare il proprio credito;
– che sin dal primo grado essa aveva contestato il credito contestando
le voci di spesa e la documentazione a suffragio;
– che mancava la prova scritta del credito richiesta dall’art. 63 disp att.
c.p.c., in particolare quanto agli onerosi lavori dell’ascensore in ordine
ai quali non era stato depositato il contratto di appalto e gli atti
collegati, tra il quali il contratto di appalto, senza motivare
sull’inversione dell’onere probatorio;
– che pertanto il giudice di appello aveva errato nel ritenere che la
contestazione del decreto ingiuntivo riguardasse l’illegittimità delle
Ric. 2012 n. 18366 sez. M2 – ud. 10-12-2013
-3-

Scattaglia Eva ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo.

delibere e non l’insussistenza delle spese sotto il profilo sostanziale e
documentale.
2. Il motivo è manifestamente infondato quanto alla censura di
violazione dell’onere probatorio perché la violazione del precetto di
cui all’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi che il giudice abbia

gravata secondo le regole dettate da quella norma e non anche quando,
a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il
giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale
onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento
sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio
di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr., ad esempio, tra le tantissime, Cass.
25/9/2006 n. 19064; Cass. 14 marzo 2001, n. 2155).
E’ altresì manifestamente infondato quanto al difetto di motivazione
sulla carenza di prova del credito perchè le spese dei lavori di
manutenzione straordinaria delle parti comuni deliberati dall’assemblea
si ripartiscono tra i condomini secondo le tabelle millesimali, ai sensi
dell’art. 1123 cod. civ. e pertanto, esistendo la delibera condominiale di
approvazione del riparto, della quale dà atto la Corte di Appello,
ricorrevano, nella fattispecie, come esattamente rilevato dal giudice di
appello, le condizioni di liquidità ed esigibilità del credito, che
consentono al condominio di richiederne il pagamento con procedura
monitoria nei confronti del singolo condomino (cfr. Cass. 19/10/2012
n. 18072).
La ricorrente sembra ora sostenere la tesi di avere contestato non già il
quantum debeatur, ma l’ an debeatur, affermando di avere contestato la
stessa sussistenza della spesa sotto il profilo sostanziale e documentale
e che in ordine a tale contestazione la Corte di Appello non avrebbe
motivato.
Ric. 2012 n. 18366 sez. M2 – ud. 10-12-2013
-4-

attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è

Il motivo è inammissibile per la sua assoluta genericità in quanto la
ricorrente, deducendo il vizio di motivazione, avrebbe dovuto
specificamente indicare, nel ricorso per cassazione, come e in quali
termini le contestazioni sostanziali sulla sussistenza della spesa fossero
state formulate nel giudizio di primo grado e, poi, come e in quali

appello con specifici motivi di gravame”.

***
Considerato che il ricorso è stato fissato per l’esame in camera di
consiglio e che sono state effettuate

sa

le

comunicazioni sia al P.G. sia alle parti costituite che non hanno
depositato memorie;
Considerato che il collegio ha condiviso e fatto proprie le
argomentazioni e la proposta del relatore e che le spese di questo
giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza della ricorrente Scattaglia Eva.
P. Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna Scattaglia Eva a pagare al
Condominio di Viale Regina Margherita n. 175 in Roma le spese di
questo giudizio di cassazione che liquida in euro 1.500,00 per
compensi oltre euro 200,00 per esborsi
Così deciso in Roma, il 10/12/2013.

termini, atteso il rigetto dell’opposizione, fossero state riproposte in

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