Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3199 del 11/02/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3199 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CAPPABIANCA AURELIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ORETTA S.R.L.,
pro tempore,

in persona del legale rappresentante

elettivamente domiciliata in Roma, via

Pacuvio n. 34, presso lo studio dell’avv. Guido
Romanelli, rappresentato e difeso dall’avv. Gianni
Levoni;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del direttore pro

tempore;
– intimata

per la cassazione della sentenza della Commissione
tributaria centrale, sez. V, n. 332, depositata il 24

Data pubblicazione: 11/02/2013

R.G. 4.996/07

gennaio 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 5.12.2012 dal consigliere relatore dott.
Aurelio Cappabianca;
constatata la regolarità delle comunicazioni di cui

udito,

per

la

società

ricorrente,

l’avv.

Guido

Romanelli;
udito il P.M., in persona del sostituto procuratore
generale dott. Immacolata Zeno, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
La società contribuente propose ricorso avverso
avvisi di rettifica parziale iva, per gli anni 1981,
1982 e 1984, con i quali, l’Ufficio aveva accertato a
suo carico maggior imposta, con applicazione di
interessi e sanzioni, ritenendo dalla stessa operate
detrazioni di imposta in misura eccedente quella
prescritta.
In particolare, l’Ufficio aveva rilevato che la
società contribuente aveva contabilizzato nel volume di
affari anche canoni di locazione attivi, inerenti la
sua attività immobiliare, che, in quanto “operazioni
esenti” ai sensi dell’art. 10 punto 8 d.p.r. 633/1972,
comportavano che la detrazione d’imposta venisse

all’art. 377, comma 2, c.p.c.;

R.G. 4.996/07

calcolata, ai sensi dell’art. 19 d.p.r. 633/1972, con
applicazione del criterio del pro rata; criterio che atteso il rapporto operazioni esenti/volume di affari
realizzato in concreto – comportava l’indetraibilità
dell’imposta assolta sugli acquisti nella misura del

volume d’affari erano esclusivamente costituite dalla
riscossione di detti affitti.
A fondamento del ricorso, la società contribuente
sosteneva che la detrazione andava applicata per
l’intero e che non sussisteva l’illecito tributario di
cui all’art. 43, comma 2, d.p.r. 633/1972.
L’adita commissione di primo grado respinse il
ricorso, con decisione che, in esito all’appello della
società contribuente, fu, tuttavia, riformata dalla
commissione di secondo grado.
In

accoglimento

dell’Agenzia,

la

dell’ulteriore

Commissione

impugnazione

tributaria

centrale

riaffermò la legittimità delle rettifiche.
Avverso tale decisione, la società contribuente ha
proposto ricorso per cassazione in due motivi.
L’Agenzia non si è costituita.
Motivi della decisione
Nel suo nucleo essenziale, la decisione impugnata è
fondata sul rilievo che – essendo ricompresi nel volume

100%, giacché le operazioni attive costituenti il

R.G. 4.996/07

di affari della società contribuente affitti attivi
riferibili all’attività (compravendita e gestione di
beni immobili) dalla stessa esercitata – al fine del
computo della detrazione, dovendosi locazioni ed
affitti

operazioni

considerarsi

esenti

ai

sensi

dovuto effettuare il calcolo pro-rata,

del citato d.p.r., con il

dell’art. 19, coma 3,
concreto risultato

in applicazione

(determinato dal fatto che le

operazioni attive costituenti il volume d’affari erano
esclusivamente
affitti)

dalla

costituite

riscossione

degli

di un’indetraibilita dell’imposta assolta

sugli acquisti nella misura del 100%.
Tale essendo il tenore della decisione impugnata,
con il primo motivo di ricorso, la società contribuente
– deducendo

“violazione e falsa applicazione del

combinato disposto degli artt. 10, punto 8,

e 19 del

d.p.r. 20.10. 1972 n. 633 in relazione all’art. 360 n.
3

c.p.c.; insufficienza e contraddittorietà di

motivazione in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”
sostiene che il giudice

a quo ha errato nel ritenere

applicabile alla fattispecie l’art. 10, punto 8, d.p.r.

633/1972 ed aver poi, ciononostante, ritenuto
applicabile, ai sensi dell’art. 19 d.p.r. 633/1972, il
calcolo

pro-rata,

senza considerare che l’affitto di

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dell’art. 10, punto 8, d.p.r. 633/1972, si sarebbe

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immobili era attività del tutto sussidiaria rispetto a
quella principale, costituita dalla costruzione e
vendita di immobili.
Con il secondo motivo di ricorso, la società
contribuente deducendo

“violazione e falsa

in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; insufficienza e
contraddittorietà di motivazione in relazione all’art.
360 n. 5 c.p.c.” –

censura, inoltre, la decisione

impugnata, per aver ritenuto legittime le rettifiche
impugnate, negando il carattere meramente accessorio
dell’attività di locazione immobiliare sull’errato
presupposto della mancata tenuta di contabilità
separata, nonché per erroneo calcolo del pro rata.
Le doglianze vanno congiuntamente esaminate,
giacché – seppur, rispettivamente, in prospettiva di
violazione di legge e vizio motivazionale – s’ispirano,
entrambe, al criterio secondo cui l’art. 19 del d.p.r.
633/1972 impone di tener conto delle operazioni esenti
indicate all’art. 10, da n. 1 a n. 9, dello stesso
d.p.r., al fine della determinazione della percentuale
della indetraibilità (cosiddetta pro rata),

solo quando

formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, con
la conseguenza che il criterio non va applicato in
presenza di attività che, pur se previste nell’atto

applicazione dell’art. 19 del D.P.R. 20.10. 1972 N. 633

R.G. 4.996/07

costitutivo, siano eseguite solo in modo occasionale o
accessorio rispetto a quella propria dell’impresa.
In proposito, va premesso che, in forza della
previsione dell’art. 19, comma 3, d.p.r. 633/1972
(nella formulazione applicabile

ratione temporis),

ove

anche attraverso lo svolgimento di operazioni esenti ex
art. 10, punti da l a 9, d.p.r. 633/1972, e sempre che
non si tratti di operazioni estranee all’oggetto
dell’attività propria dell’impresa o meramente
accessorie ad operazioni imponibili,

il computo della

detrazione va effettuato con il criterio pro rata (nel

senso che

detrazione

la

percentuale corrispondente
l’ammontare

delle

nell’anno

e

è
al

rapporto

volume

tra

esenti

effettuate

d’affari

dell’anno

operazioni
il

della

ridotta

stesso, arrotondata all’unità inferiore).
Tanto premesso, le censure esplicate in ricorso si
rivelano infondate.
Invero,

l’assunto

difensivo

della

società

contribuente urta contro l’accertamento in fatto del
giudice a quo,

secondo cui la locazione degli immobili

costituiva, nelle annualità in contestazioni, attività
propria dell’impresa e non attività accessoria o
meramente occasionale. Del resto (con inevitabili

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l’attività propria del contribuente si estrinsechi

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ricadute anche sul piano dell’ammissibilità della
doglianza), la questione dell’estraneità dei proventi
locatizi in rassegna all’oggetto dell’attività
esercitata dalla società contribuente non risulta
proposta nell’originaria impugnativa degli atti

(v. p. 3) emerge che, a fondamento dell’impugnativa
introduttiva, la società contribuente aveva,
all’opposto, dedotto

la destinazione dei beni

che

alla locazione costituiva attività d’impresa. E che
l’affitto

d’immobili

fosse,

nelle

annualità

in

contestazione, operazione tutt’altro che marginale
nell’ambito della complessiva attività sociale è, poi,
confermato in concreto (v., nel senso che ai fini
dell’applicazione del criterio del pro rata occorre
tener conto dell’attività “effettivamente” svolta e non
quella definita dall’atto costitutivo, Cass. 6574/08)
dal rilievo che, in quegli anni, il volume di affari
della società contribuente, si esaurì negli affitti
riscossi.
Alla stregua delle considerazioni che precedono,
s’impone il rigetto del ricorso.
Stante l’assenza d’attività difensiva dell’Agenzia
intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.

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impositivi, giacché dallo stesso ricorso per cassazione

La Corte: rigetta il ricorso.

SENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/ i 9&6
N. 13 I TAB. ALL. B.
MATERIA TRIBUTARIA

R.G. 4.996/07

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5

dicembre 2012.

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