Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3199 del 11/02/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 3199 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CAPPABIANCA AURELIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ORETTA S.R.L.,
pro tempore,
in persona del legale rappresentante
elettivamente domiciliata in Roma, via
Pacuvio n. 34, presso lo studio dell’avv. Guido
Romanelli, rappresentato e difeso dall’avv. Gianni
Levoni;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del direttore pro
tempore;
– intimata
–
per la cassazione della sentenza della Commissione
tributaria centrale, sez. V, n. 332, depositata il 24
Data pubblicazione: 11/02/2013
R.G. 4.996/07
gennaio 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 5.12.2012 dal consigliere relatore dott.
Aurelio Cappabianca;
constatata la regolarità delle comunicazioni di cui
udito,
per
la
società
ricorrente,
l’avv.
Guido
Romanelli;
udito il P.M., in persona del sostituto procuratore
generale dott. Immacolata Zeno, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
La società contribuente propose ricorso avverso
avvisi di rettifica parziale iva, per gli anni 1981,
1982 e 1984, con i quali, l’Ufficio aveva accertato a
suo carico maggior imposta, con applicazione di
interessi e sanzioni, ritenendo dalla stessa operate
detrazioni di imposta in misura eccedente quella
prescritta.
In particolare, l’Ufficio aveva rilevato che la
società contribuente aveva contabilizzato nel volume di
affari anche canoni di locazione attivi, inerenti la
sua attività immobiliare, che, in quanto “operazioni
esenti” ai sensi dell’art. 10 punto 8 d.p.r. 633/1972,
comportavano che la detrazione d’imposta venisse
all’art. 377, comma 2, c.p.c.;
R.G. 4.996/07
calcolata, ai sensi dell’art. 19 d.p.r. 633/1972, con
applicazione del criterio del pro rata; criterio che atteso il rapporto operazioni esenti/volume di affari
realizzato in concreto – comportava l’indetraibilità
dell’imposta assolta sugli acquisti nella misura del
volume d’affari erano esclusivamente costituite dalla
riscossione di detti affitti.
A fondamento del ricorso, la società contribuente
sosteneva che la detrazione andava applicata per
l’intero e che non sussisteva l’illecito tributario di
cui all’art. 43, comma 2, d.p.r. 633/1972.
L’adita commissione di primo grado respinse il
ricorso, con decisione che, in esito all’appello della
società contribuente, fu, tuttavia, riformata dalla
commissione di secondo grado.
In
accoglimento
dell’Agenzia,
la
dell’ulteriore
Commissione
impugnazione
tributaria
centrale
riaffermò la legittimità delle rettifiche.
Avverso tale decisione, la società contribuente ha
proposto ricorso per cassazione in due motivi.
L’Agenzia non si è costituita.
Motivi della decisione
Nel suo nucleo essenziale, la decisione impugnata è
fondata sul rilievo che – essendo ricompresi nel volume
100%, giacché le operazioni attive costituenti il
R.G. 4.996/07
di affari della società contribuente affitti attivi
riferibili all’attività (compravendita e gestione di
beni immobili) dalla stessa esercitata – al fine del
computo della detrazione, dovendosi locazioni ed
affitti
operazioni
considerarsi
esenti
ai
sensi
dovuto effettuare il calcolo pro-rata,
del citato d.p.r., con il
dell’art. 19, coma 3,
concreto risultato
in applicazione
(determinato dal fatto che le
operazioni attive costituenti il volume d’affari erano
esclusivamente
affitti)
dalla
costituite
riscossione
degli
di un’indetraibilita dell’imposta assolta
sugli acquisti nella misura del 100%.
Tale essendo il tenore della decisione impugnata,
con il primo motivo di ricorso, la società contribuente
– deducendo
“violazione e falsa applicazione del
combinato disposto degli artt. 10, punto 8,
e 19 del
d.p.r. 20.10. 1972 n. 633 in relazione all’art. 360 n.
3
c.p.c.; insufficienza e contraddittorietà di
motivazione in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”
sostiene che il giudice
a quo ha errato nel ritenere
applicabile alla fattispecie l’art. 10, punto 8, d.p.r.
633/1972 ed aver poi, ciononostante, ritenuto
applicabile, ai sensi dell’art. 19 d.p.r. 633/1972, il
calcolo
pro-rata,
senza considerare che l’affitto di
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dell’art. 10, punto 8, d.p.r. 633/1972, si sarebbe
R.G. 4.996/07
immobili era attività del tutto sussidiaria rispetto a
quella principale, costituita dalla costruzione e
vendita di immobili.
Con il secondo motivo di ricorso, la società
contribuente deducendo
“violazione e falsa
in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; insufficienza e
contraddittorietà di motivazione in relazione all’art.
360 n. 5 c.p.c.” –
censura, inoltre, la decisione
impugnata, per aver ritenuto legittime le rettifiche
impugnate, negando il carattere meramente accessorio
dell’attività di locazione immobiliare sull’errato
presupposto della mancata tenuta di contabilità
separata, nonché per erroneo calcolo del pro rata.
Le doglianze vanno congiuntamente esaminate,
giacché – seppur, rispettivamente, in prospettiva di
violazione di legge e vizio motivazionale – s’ispirano,
entrambe, al criterio secondo cui l’art. 19 del d.p.r.
633/1972 impone di tener conto delle operazioni esenti
indicate all’art. 10, da n. 1 a n. 9, dello stesso
d.p.r., al fine della determinazione della percentuale
della indetraibilità (cosiddetta pro rata),
solo quando
formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, con
la conseguenza che il criterio non va applicato in
presenza di attività che, pur se previste nell’atto
applicazione dell’art. 19 del D.P.R. 20.10. 1972 N. 633
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costitutivo, siano eseguite solo in modo occasionale o
accessorio rispetto a quella propria dell’impresa.
In proposito, va premesso che, in forza della
previsione dell’art. 19, comma 3, d.p.r. 633/1972
(nella formulazione applicabile
ratione temporis),
ove
anche attraverso lo svolgimento di operazioni esenti ex
art. 10, punti da l a 9, d.p.r. 633/1972, e sempre che
non si tratti di operazioni estranee all’oggetto
dell’attività propria dell’impresa o meramente
accessorie ad operazioni imponibili,
il computo della
detrazione va effettuato con il criterio pro rata (nel
–
senso che
detrazione
la
percentuale corrispondente
l’ammontare
delle
nell’anno
e
è
al
rapporto
volume
tra
esenti
effettuate
d’affari
dell’anno
operazioni
il
della
ridotta
stesso, arrotondata all’unità inferiore).
Tanto premesso, le censure esplicate in ricorso si
rivelano infondate.
Invero,
l’assunto
difensivo
della
società
contribuente urta contro l’accertamento in fatto del
giudice a quo,
secondo cui la locazione degli immobili
costituiva, nelle annualità in contestazioni, attività
propria dell’impresa e non attività accessoria o
meramente occasionale. Del resto (con inevitabili
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l’attività propria del contribuente si estrinsechi
R.G. 4.996/07
ricadute anche sul piano dell’ammissibilità della
doglianza), la questione dell’estraneità dei proventi
locatizi in rassegna all’oggetto dell’attività
esercitata dalla società contribuente non risulta
proposta nell’originaria impugnativa degli atti
(v. p. 3) emerge che, a fondamento dell’impugnativa
introduttiva, la società contribuente aveva,
all’opposto, dedotto
la destinazione dei beni
che
alla locazione costituiva attività d’impresa. E che
l’affitto
d’immobili
fosse,
nelle
annualità
in
contestazione, operazione tutt’altro che marginale
nell’ambito della complessiva attività sociale è, poi,
confermato in concreto (v., nel senso che ai fini
dell’applicazione del criterio del pro rata occorre
tener conto dell’attività “effettivamente” svolta e non
quella definita dall’atto costitutivo, Cass. 6574/08)
dal rilievo che, in quegli anni, il volume di affari
della società contribuente, si esaurì negli affitti
riscossi.
Alla stregua delle considerazioni che precedono,
s’impone il rigetto del ricorso.
Stante l’assenza d’attività difensiva dell’Agenzia
intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
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impositivi, giacché dallo stesso ricorso per cassazione
La Corte: rigetta il ricorso.
SENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/ i 9&6
N. 13 I TAB. ALL. B.
MATERIA TRIBUTARIA
R.G. 4.996/07
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5
dicembre 2012.