Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3199 del 10/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/02/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 10/02/2021), n.3199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17501-2019 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CHIARA BELLINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI VERONA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1355/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 29/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO

FALABELLA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – M.S. proponeva appello avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia con la quale era stato respinto il ricorso da lui proposto e diretto al riconoscimento della protezione internazionale.

La Corte di appello di Venezia rilevava che il gravame andava proposto con ricorso, e non con atto di citazione, e che, in conseguenza, ai fini del vaglio della tempestività di esso doveva essere preso in considerazione il momento del deposito in cancelleria dell’atto di impugnazione; la stessa Corte spiegava poi che, avendo riguardo a questo specifico incombente, l’appello risultava essere stato spiegato oltre il prescritto termine di trenta giorni: onde lo dichiarava inammissibile.

2. – Contro questa sentenza ricorre per cassazione, facendo valere un unico motivo, M.S.; il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano le forme e i termini di introduzione dei giudizi di appello in materia di protezione internazionale, e cioè dell’art. 702 quater c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, sostituito dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), nonchè delle relative pronunce interpretative di legittimità, ovvero Cass. 5 maggio 2017, n. 17420 e Cass. Sez. U. 9 ottobre 2018, n. 28575. Dopo aver negato, in sintesi, che con la modifica del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, ad opera del D.Lgs. n. 142 del 2015, si sia dato vita a un nuovo modello procedimentale, incentrato sulla introduzione del gravame a mezzo del ricorso, l’istante lamenta che la Corte di appello avrebbe ignorato il tema dell’overruling processuale e trascurato, quindi, che prima della pronuncia delle Sezioni Unite del 2018 “da corretta forma di incardinamento del gravame era quella dell’atto di citazione”.

2. – Il ricorso è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato, di recente, che nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 comma 1, lett. f), l’appello ex art. 702 quater c.p.c. proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma (Cass. Sez. U. 8 novembre 2018, n. 28575 cit.). Nella specie, invece, il gravame è stato introdotto con una citazione depositata in cancelleria oltre il termine di trenta giorni prescritto per l’impugnazione.

Ciò non esaurisce, però, la trattazione del tema. Le richiamate Sezioni Unite hanno infatti aggiunto che la detta “innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un overrulling processuale che, nella specie, assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi (Cass. n. 17420 del 2017), e ciò in dipendenza dell’affidamento sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudenza della Corte, per cui l’appello secondo il regime dell’art. 702 quater c.p.c. risultava proponibile con citazione”. In base a tale principio, cui il Collegio presta osservanza, va dunque valorizzato l’affidamento dell’odierno istante nel perdurare della regola per cui il gravame doveva proporsi con citazione.

Ora, la comunicazione del provvedimento da impugnare data 24 agosto 2017. Tenuto conto che, a seguito del periodo di sospensione nel periodo feriale, il termine per l’appello scadeva sabato 30 settembre 2017, onde esso era prorogato, a norma dell’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, al 2 ottobre 2017, va osservato che la notifica dell’atto di citazione ha avuto luogo proprio in quest’ultimo giorno, onde l’impugnazione della pronuncia di primo grado deve ritenersi tempestiva.

3. – La sentenza impugnata è quindi cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Venezia la quale, in diversa composizione, statuirà pure sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6′ Sezione Civile, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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