Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31988 del 11/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 11/12/2018, (ud. 04/07/2018, dep. 11/12/2018), n.31988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5143-2017 proposto da:

B.S., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato VITO GIULITTO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AUGUSTA DUE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORAZIO, 31, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRA GIORDANO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, giusta delega in atti;

– controricorrente, ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1343/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 2/12/2016 R.G.N. 598/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

4/07/2018 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per inammissibilità o in

subordine rigetto del ricorso principale assorbito l’incidentale;

udito l’Avvocato ALESSANDRA GIORDANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.1. Con ricorso L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 48, al Tribunale di Siracusa B.S., lavoratore marittimo imbarcato alle dipendenze della Augusta Due S.p.A. più volte dal 2007 al 2011, con sbarchi sempre avvenuti per avvicendamento, da ultimo – quale appartenente al Turno Particolare – assunto con contratto di arruolamento a tempo indeterminato in data 18/8/2011 (e dunque con continuità del rapporto di lavoro: C.R.L.), sbarcato in data 26/10/2011 per malattia, premesso che, intervenuta la guarigione aveva inviato alla società il certificato di idoneità al reimbarco (in data 13/1/2012), rimasto senza esito, e quindi ulteriormente manifestato la propria disponibilità a svolgere l’attività lavorativa (in data 11/4/2012), conveniva in giudizio la Augusta Due S.p.A. chiedendo accertarsi la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in regime di Turno Particolare, la configurabilità del mancato reimbarco come licenziamento tacito o per fatti concludenti, la nullità, illegittimità, inefficacia dello stesso per mancanza di forma o comunque per la mancanza di giusta causa o giustificato motivo.

1.2. Il Tribunale dichiarava l’inammissibilità del ricorso per insussistenza di un provvedimento di licenziamento atteso che il rapporto non godeva del regime di continuità e in ogni caso per intervenuta decadenza dall’impugnativa del provvedimento di cancellazione dal Turno Particolare adottato dalla società e ritualmente comunicato.

1.3. La domanda del B. era respinta anche in sede di opposizione ritenendo il Tribunale che non vi fossero elementi a sostegno di un licenziamento tacito già nel marzo del 2012, che l’indisponibilità del marittimo al momento della chiamata all’imbarco integrasse un legittimo motivo di cancellazione dal Turno Particolare e che tale cancellazione avesse segnato la risoluzione del rapporto con effetti di un licenziamento in relazione al quale era altresì fondata l’eccezione di decadenza riproposta dalla società.

1.4. La decisione era confermata, in sede di reclamo, dalla Corte d’appello di Catania che riteneva corrette le soluzioni date dal Tribunale a tutte le questioni poste dalle parti.

2. Per la Cassazione della sentenza ricorre B.S. con quattro motivi.

3. Resiste con controricorso la Augusta Due S.p.A. e formula contestuale ricorso incidentale condizionato.

4. La società ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia la violazione degli artt. 32 bis, 32 ter, 32 quater del c.c.n.l. 5/6/2007 per comandanti e direttori di macchina, anche in relazione all’art. 2110 cod. civ., sub 1.2 cod. nav. e al D.M. n. 584 del 1992. Lamenta che la Corte territoriale abbia del tutto trascurato del disposizioni del c.c.n.l. disciplinanti le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro nautico ed in particolare la reiscrizione automatica al Turno dopo l’invio del certificato medico di idoneità al lavoro. Rileva che la comunicazione di guarigione del 13/1/2012 costituiva comunicazione della disponibilità alla ripresa del rapporto di lavoro con la conseguenza che era stata la società inadempiente nel non reiscriverlo nel Turno Particolare e nel non imbarcarlo: tale inadempienza si era protratta fino alla data della presunta cancellazione dal Turno e integrava la prova della volontà del recesso datoriale.

1.2. Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 – 1363 e ss. cod. civ.. Lamenta la distorta interpretazione del certificato medico del 13/1/2012, delle missive del 29/3/2012 del B. e di quella dell’11/4/2012 della società nonchè del telegramma Esa (Enterprise Shipping Agency) del 5/7/2012.

1.3. Con il terzo motivo il ricorrente principale denuncia la violazione dell’art. 2697 cod. civ.. Rileva che l’onere della prova sull’adempimento degli obblighi di reiscrizione ricadesse sulla società.

1.4. Con il quarto motivo il ricorrente principale denuncia la violazione della L. n. 604 del 1966, art. 12 e L.n. 300 del 1970, artt. 35 e 40 sub Corte cost. n. 96/1987. Rileva l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso l’applicabilità della tutela reale.

2. Con i due motivi di ricorso incidentale la Augusta Due S.p.A. denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 325 c.n. dell’art. 32 ter, commi 3 e 4, in combinato disposto con l’art. 19, comma 3 e art. 20, commi 1 e 2, del c.c.n.l. del 5 giugno 2007 nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per avere la Corte territoriale affermato apoditticamente l’estensione della tutela reale anche nei confronti dei marittimi solo iscritti al Turno Particolare (non legati – melius non ancora legati – da regime di continuità con l’armatore), in tal modo annientando il chiaro distinguo T.P./C.R.L. di matrice negoziale e per aver omesso di considerare le circostanze di cui alla tesi difensiva della società incentrate sulla specialità del “contratto di arruolamento a tempo indeterminato” della gente di mare rispetto al “contratto a tempo indeterminato” di diritto comune.

3. Il ricorso principale, nei vari motivi in cui è articolato, oltre a presentare profili di inammissibilità, è infondato.

Non è innanzitutto censurata l’autonoma ratio decidendi della decadenza dalla cancellazione dal Turno Particolare del 6/8/2012. La sentenza impugnata ha confermato la pronuncia del Tribunale che aveva ritenuto “che il recesso dal rapporto fosse avvenuto per cancellazione dal Turno Particolare del 6/8/2010 come, peraltro, reso evidente dalla lettera del ricorrente del 21/8/2012 con la quale il B. ha contestato l’illegittimità del licenziamento consistente nella cancellazione dal Turno Particolare senza alcun riferimento ad un pregresso licenziamento tacito” e che aveva ritenuto “il ricorrente decaduto dall’impugnazione per aver proposto il ricorso giurisdizionale oltre il termine di 180 giorni dalla spedizione dell’impugnativa stragiudiziale”.

Quanto alla ritenuta sussistenza di un licenziamento tacito prima ancora della suddetta data del 6/8/2012 i rilievi sono inammissibili nella parte in cui sono incentrati su documenti (certificati medici, missive, telegrammi) che non sono trascritti nel loro contenuto; tali atti non sono neppure prodotti in uno con il ricorso per cassazione nè risulta indicato in quale sede processuale gli stessi siano stati prodotti.

Come è noto il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione (v. Cass. ex plurimis Cass. 15 luglio 2015, n. 14784).

Nella specie tali oneri non risultano adempiuti.

Per il resto i rilievi, ad onta della formale denuncia di plurime violazioni di legge, oltre ad impingere nelle valutazioni di merito della Corte territoriale, anche con riferimento al contenuto degli indicati documenti, sono intesi a censurare la ricostruzione fattuale della vicenda relativa alla reiscrizione del B. al Turno Particolare ed al reimbarco dello stesso e sono come tali inammissibili specie considerato che questa Corte ha già affermato (v. Cass. 29 ottobre 2014, n. 23021; Cass. 29 ottobre 2015, n. 22142; Cass. 27 luglio 2017, n. 18659), con indirizzo cui si intende dare in questa sede continuità, l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 348 ter cod. proc. civ. alla sentenza che definisce il procedimento di reclamo ex art. 1 legge Fornero. Sul punto ha evidenziato come la normativa di riferimento non disciplini il contenuto dell’atto di reclamo, introduttivo del giudizio di secondo grado e che vi è dunque integrazione della disciplina – pur speciale – dettata dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 58 e 61 con quella dell’appello nel rito del lavoro; dalla integrazione deriva la applicazione anche dell’art. 348 ter cod. proc. civ., ed in particolare – per quanto in questa sede rileva – della modifica che riguarda il vizio di motivazione per la pronuncia cd. “doppia conforme”.

A tenore dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il vizio di motivazione non è dunque deducibile in caso di impugnativa di pronuncia cd. “doppia conforme”, come nella fattispecie di causa in cui la decisione del Tribunale in sede di opposizione sia basata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza della Corte d’appello in sede di reclamo.

La disposizione è applicabile ratione temporis (D.L. n. 83 del 2012, ex art. 54, comma 2) nel presente giudizio giacchè il reclamo è stato depositato in data 28/7/2015.

Peraltro, nella specie, il ricorrente lamenta che la Corte catanese non avrebbe tenuto conto del fatto che la Augusta Due S.p.A., dopo la comunicazione dell’avvenuta guarigione del B. (che, ad avviso di quest’ultimo, integrava anche una comunicazione di disponibilità alla ripresa del rapporto di lavoro), avrebbe dovuto reiscriverlo nel Turno Particolare e che ciò era avvenuto soltanto in data 11/4/2012 allorquando la società, a seguito di ulteriore comunicazione del marittimo del 29/3/2012, aveva formalmente preso atto della disponibilità del lavoratore ed evidenziato che avrebbe provveduto a comunicare il prossimo imbarco appena possibile.

La prospettazione del ricorrente era stata, dunque, quella di una mancata reiscrizione al Turno Particolare (che sarebbe dovuta avvenire “in automatico”) e di un inadempimento della società, in contrasto con le disposizioni della contrattazione collettiva.

Tale inadempimento si sarebbe protratto fino al presunto licenziamento tacito del 3/3/2012, data in cui era decorso il tempo massimo per il reimbarco.

Tuttavia, sul punto, la Corte d’appello ha evidenziato che la suddetta prospettazione non aveva avuto alcun riscontro ed anzi era risultata smentita dalla stessa disponibilità al reimbarco offerta in data 29/3/2012 dal B. (il quale, peraltro, in sede di ricorso introduttivo del giudizio aveva dedotto di essere iscritto o reiscritto al Turno Particolare – v. pag. 7 della sentenza impugnata -) oltre che dalla successiva intervenuta cancellazione dal Turno Particolare del 6/8/2012.

Ad avviso della Corte territoriale non era stato, dunque, provato che la reiscrizione non vi fosse stata (e conseguentemente la tacita risoluzione) ed in ogni caso un mero ritardo in tale reiscrizione (a prescindere dalla legittimità o meno dello stesso) non poteva assumere il valore univoco di volontà dismissiva del rapporto; del resto proprio il B. (come si evinceva dalla sua documentata missiva) non gli aveva attribuito tale significato.

Ed allora il ricorrente non può in sede di giudizio di legittimità opporre ad un giudizio di fatto della Corte di merito una propria personale lettura delle risultanze di causa.

Ed infatti con le censure in esame si propone una diversa interpretazione della comunicazione del 29/3/2012, asseritamente da leggersi in connessione con quella della convenuta dell’11/4/2012, e ciò non solo senza riprodurne testualmente il contenuto ma anche senza indicare i criteri interpretativi che nella specie sarebbero stati violati.

La questione, poi, se ai fini della reiscrizione fosse sufficiente la semplice comunicazione della guarigione ovvero fosse necessaria una formale dichiarazione di disponibilità al reimbarco non sembra essere stata prospettata nel giudizio di merito negli stessi termini in cui il ricorrente la pone innanzi a questo giudice di legittimità risultando la pretesa relativa all’intervenuto licenziamento per facta concludentia ricollegata al comportamento della società alla data del 3/3/2012.

A fronte dell’originaria prospettazione non può dirsi violata la regola dell’onere della prova atteso che è il lavoratore a dover dimostrare il fatto costitutivo del diritto fatto valere e così l’esistenza e l’idoneità della risoluzione del rapporto sulla quale fonda le proprie pretese, ossia il comportamento del datore di lavoro concretizzatosi in una estromissione (anche tacita o per facta concludentia) in ipotesi invalida (v. Cass. 22 giugno 1998, n. 6189; Cass. 16 maggio 2001, n. 6727). In ogni caso la Corte territoriale ha valutato tutto il materiale probatorio a sua disposizione.

Nell’ipotesi in esame, peraltro, per quanto si rileva dalla sentenza impugnata, l’intervenuta formale cancellazione dal Turno Particolare solo in data 6/8/2012 preceduta da una richiesta di imbarco in data 6/7/2012 ed ancor prima la comunicazione della società del 2/4/2012, con la quale si rappresentava al B. che si sarebbe provveduto al suo imbarco appena possibile, depongono per l’esistenza di una pregressa iscrizione dello stesso al Turno Particolare.

Nessun formale provvedimento di non reiscrizione al Turno Particolare risultava, del resto, adottato dalla società (si vedano le ipotesi di cui all’art. 32 ter del c.c.n.l.) e le stesse deduzioni circa l’anteriorità del recesso tacito configgono con le sopra evidenziate affermazioni del ricorrente sulla sua iscrizione o reiscrizione nel Turno Particolare.

Peraltro dalla motivazione della Corte d’appello (pag 7 secondo capoverso) si evince che il B. era stato cancellato dal Turno Particolare solo in data 6/8/2012 e non prima; quindi la stessa pretesa del ricorrente era fondata su un dato (mancata reiscrizione al turno particolare) in realtà non verificatosi. Sul punto la Corte ha ritenuto inammissibile la documentazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Genova prodotta dal reclamate solo in data 19/4/2016 e dunque tardivamente, trattandosi di documentazione che la parte poteva e doveva acquisire anteriormente. Anche questo passaggio argomentativo non è idoneamente censurato dal ricorrente che si limita a richiamare in contenuto di tale documentazione a sostegno della ritenuta non avvenuta reiscrizione.

In modo inammissibile, poi, il ricorrente introduce la questione dell’inadempimento agli obblighi derivanti dalle norme convenzionali, non oggetto di domanda nel giudizio di merito.

Le suddette considerazioni e dunque la circostanza che va tenuta ferma la decisione nella parte in cui ha ritenuto che non vi fosse stata alcuna prova della mancata reiscrizione (essendo il recesso dal rapporto avvenuto solo con la cancellazione dal Turno Particolare del 6/8/2012 rispetto alla quale vi è stata pronuncia di decadenza dall’impugnativa) consentono altresì di valutare come infondate le ulteriori censure.

Ed infatti una ipotesi quale quella determinatasi – che, lungi dall’integrare un diniego di reiscrizione ovvero una risoluzione tacita del rapporto, avrebbe potuto al più configurare un mero ritardo nel reimbarco – legittimava solo il ricorrente a proporre un’azione di risarcimento. Ciò anche a prescindere dall’adesione o meno all’orientamento giurisprudenziale di legittimità (cui la Corte di merito ha mostrato di aderire) secondo il quale una tutela reale sarebbe da garantirsi anche nei confronti del marittimo, in regime di continuità, che sia stato illegittimamente cancellato dal Turno Particolare (id est non reiscritto) costituito presso l’armatore – che assicura ai lavoratori nautici che vi sono iscritti, provenendo dal Turno Generale, la precedenza nelle chiamate per imbarco da parte di quell’armatore (cfr. Cass. 4 aprile 2017, n. 8719; Cass. 31 gennaio 2017, n. 24672).

4. Conclusivamente il ricorso principale va rigettato con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.

6. Va dato atto dell’applicabilità, quanto al ricorrente principale, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2018

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