Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31986 del 11/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 11/12/2018, (ud. 14/06/2018, dep. 11/12/2018), n.31986

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1309-2016 proposto da:

TELECOM ITALIA INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L., (già SHARED SERVICE

CENTER S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo

studio degli avvocati ARTURO MARESCA, ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO

BOCCIA, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti.

– ricorrente –

contro

C.R.A., CI.GI., N.C.,

G.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 34,

presso lo studio dell’avvocato MARCO GUSTAVO PETROCELLI, che li

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrenti –

E SUL RICORSO SUCCESSIVO SENZA NUMERO DI R.G. proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ENZO MORRICO, ARTURO

MARESCA, ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresentano

e difendono giusta delega in atti;

– ricorrente successivo –

contro

C.R.A., CI.GI., N.C.,

CA.ST., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 34,

presso lo studio dell’avvocato MARCO GUSTAVO PETROCELLI, che li

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrenti al ricorso successivo –

avverso la sentenza n. 3939/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/07/2015 R.G.N. 9542/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO, che ha concluso per inammissibilità per

carenza d’interesse;

udito l’Avvocato ROBERTO ROMEI, l’Avvocato ROBERTO ROMEI compare per

TELECOM ITALIA S.P.A. anche nella qualità d’incorporante la Telecom

Information Thecnology Italia;

udito l’avvocato FABIO PONIS per delega Avvocato MARCO PETROCELLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la nullità della cessione del contratto di lavoro di C.R.A., Ci.Gi., G.S. e N.C. con decorrenza 1.5.2010 e la giuridica prosecuzione dei rapporti di lavoro nei confronti di Telecom Italia s.p.a..

2. Per la cassazione della decisione hanno proposto separati ricorsi Telecom Italia s.p.a. e Telecom Italia Information Technology (già Shared Service Center s.r.l. ciascuna sulla base di due motivi; C.R.A., Ci.Gi., G.S. e N.C. hanno resistito con tempestivi controricorsi.

2.1.. Telecom Italia s.p.a. (anche quale incorporante di Telecom Italia Information Technology s.r.I.) e i controricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con la memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. Telecom Italia s.p.a., premesso di avere, a far data dal 1 gennaio 2017, incorporato la società TI.IT Telecom Italia Information Technology s.r.l., cessionaria del ramo di azienda al quale erano addetti gli odierni controricorrenti, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere atteso che la pretesa dei lavoratori all’instaurazione del rapporto con Telecom Italia s.p.a. doveva ritenersi ormai priva di valore per essere gli stessi divenuti dipendenti della originaria cedente per effetto dell’incorporazione.

1.1. I controricorrenti nella propria memoria hanno dato atto che in seguito alla incorporazione della cessionaria in Telecom Italia s.p.a., intervenuta nelle more del giudizio di cassazione, i lavoratori erano stati tutti reintegrati in quest’ultima società alle dipendenze della quale era proseguito il rapporto di lavoro.

1.2. Alla luce di quanto sopra ed in conformità della giurisprudenza di questa Corte i ricorsi devono, quindi, essere dichiarati inammissibili in quanto l’interesse ad agire e, quindi, ad impugnare deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche nel momento della decisione, poichè è in relazione a tale decisione – ed in considerazione della domanda originariamente formulata – che tale interesse va valutato. (Cass. 30/1/2018 n. 2235, in motivazione,; Cass. Sez. Un. 12/9/2017 n. 21107, in motivazione; Cass. 31/05/2005 n. 11609; Cass 08/09/2003 n. 13113).

2. Quanto alle spese, la comune richiesta di cessazione della materia del contendere, reiterata in sede di discussione, ne giustifica la compensazione.

3. Non trova applicazione, trattandosi di inammissibilità per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità originarie della stessa (Cass. 2, 02/07/2015, n. 13636; Cass. 12/11/2015, n. 23175; Cass. 10/02/2017, n. 3542).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2018

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