Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31985 del 11/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 11/12/2018, (ud. 14/06/2018, dep. 11/12/2018), n.31985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21914-2016 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ENZO MORRICO, ARTURO

MARESCA, ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresentano

e difendono giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

E.A., S.M., SA.GI., M.R.,

P.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28,

presso lo studio dell’avvocato RICCARDO BOLOGNESI, che li

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

C.R., TELECOM ITALIA INFORMATION TECHNOLOGY, (già SHARED

SERVICE CENTER S.R.L.);

– intimati –

E SUL RICORSO SUCCESSIVO SENZA NUMERO DI R.G. proposto da:

TELECOM ITALIA INFORMATION TECHNOLOGY, (già SHARED SERVICE CENTER

S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo

studio degli avvocati ARTURO MARESCA, ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO

BOCCIA, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti.

– ricorrente successivo –

contro

E.A., S.M., SA.GI., M.R.,

P.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28,

presso lo studio dell’avvocato RICCARDO BOLOGNESI, che li

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrenti al ricorso successivo –

avverso la sentenza n. 2693/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/07/2016 r.g.n. 6094/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2018 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto di entrambi i ricorsi;

udito l’Avvocato ROBERTO ROMEI, l’Avvocato ROBERTO ROMEI compare per

TELECOM ITALIA S.P.A. anche nella qualità d’incorporante la Telecom

Information Thecnology Italia;

udito l’Avvocato RICCARDO BOLOGNINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Roma con la sentenza 2963/2016 aveva accolto il gravame proposto da C.R. ed altri 5 lavoratori in epigrafe indicati avverso la decisione con la quale il Tribunale locale aveva rigettato la domanda dagli stessi in origine proposta nei confronti di Telecom Italia Spa e TELECOM ITALIA INFORMATION TECHNOLOGY srl (già Shared Service Center – SSC srl), diretta all’accertamento della inapplicabilità della disciplina di cui all’art. 2112 c.c. alla fattispecie che aveva visto il passaggio dei lavoratori dall’una all’altra società.

La Corte territoriale aveva ritenuto che la struttura IT Operation, oggetto della cessione in oggetto, non avesse le caratteristiche di autonomia funzionale e di identità autonoma invece necessarie per configurare una legittima cessione regolata dalla disposizione codicistica. In particolare rilevava che la struttura al momento della cessione si configurava come una serie di funzioni operative identificate in modo unitario solo per volontà della società, ma sprovviste di propria identità organizzativa e funzionale tale da consentire alla stessa di operare autonomamente senza la necessaria e determinante integrazione da parte di Telecom.

Avverso detta decisione la società Telecom spa proponeva ricorso affidandolo a 3 motivi.

Con successivo ricorso TELECOM ITALIA INFORMATION TECHNOLOGY srl proponeva ricorso avverso la medesima sentenza affidandolo a tre motivi.

Con controricorso i soli lavoratori E., M., P., S. e Su. (non invece l’originario ricorrente C.R.) resistevano ai ricorsi.

Telecom Italia spa depositava memoria ex art. 378 c.p.c., anche nella qualità di incorporante la società TELECOM ITALIA INFORMATION TECHNOLOGY (TI.IT) con la quale chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere. La parte controricorrente con memoria ai sensi del richiamato art. 378 c.p.c., insisteva per l’accertamento della illegittimità della cessione del ramo di azienda.

I ricorsi erano trattati congiuntamente nell’odierna udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Deve in via preliminare darsi atto che a far data dal 1 gennaio 2017 la società Ti.IT, cessionaria del ramo di azienda per cui è causa, è stata incorporata da Telecom Italia spa.

Telecom Italia spa, (anche quale incorporante Telecom IIT) ha richiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. I controricorrenti hanno manifestato la persistenza del loro interesse al ripristino del rapporto ex tunc e quindi alla conferma della impugnata decisione.

Osserva il Collegio che la cessazione della materia del contendere, richiesta dalle parti ricorrenti, dà luogo all’inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione (Cass. 10553/2017Cass. n. 21951/2013).

Si osserva altresì che la manifestata persistenza dell’interesse dei controricorrenti alla conferma della impugnata decisione e, in sostanza, alla conferma del loro diritto al ripristino del rapporto con Telecom italia spa, non viene scalfita. dalla pronuncia di inammissibilità del ricorso in cassazione, in quanto detta pronuncia lascia comunque ferma la statuizione della corte di appello oggetto della presente impugnazione.

I ricorsi devono quindi essere dichiarati inammissibili.

Quanto alle spese, si rileva che le stesse, in ragione del principio di causalità del processo, devono essere poste a carico della parte che ha dato causa allo stesso ove, le ragioni sopravvenute (sopraggiunta carenza di interesse), abbiano escluso la valutazione del merito delle domande. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che, chi, per l’attuazione del suo diritto, si è trovato nella necessita o ha ravvisato l’opportunità, di ricorrere al giudice, deve sopportare sia le spese giudiziali proprie che quelle sostenute dalla controparte, esclusa ogni possibilità di compensazione, la quale e prevista dalla legge soltanto come mezzo di eliminazione o di riduzione della condanna alle spese della parte soccombente (in tal senso Cass. n. 6448/1997, Cass. n. 1124/1986; cass. n. 70471983).

Non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trattandosi di inammissibilità per ragioni sopravvenute, quale il difetto di interesse (in tal senso Cass. n. 13636/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi. Condanna Telecom Italia spa, anche nella qualità di incorporante la società TELECOM ITALIA INFORMATION TECHNOLOGY alle spese liquidate in favore dei controricorrenti in Euro 5.000,00 per compensi professionali ed Euro 400,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2018

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