Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31985 del 06/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 06/12/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 06/12/2019), n.31985
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25087-2018 proposto da:
M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso
la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato FROLDI LUCA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto n. R.G. 1013/2018 del TRIBUNALE di ANCONA,
depositato il 19/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO
MARULLI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Ancona, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, avendo il decidente rigettato il ricorso senza ottemperare al dovere di cooperazione istruttoria ed omettendo in tal modo di colmare, a mezzo dell’esercizio dei poteri officiosi a tal fine conferitigli dalla legge, le lacune evidenziate dalla motivazione; 2) della violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett c), avendo il decidente motivato il pronunciato rigetto sul presupposto che le ragioni di migrazione del ricorrente sono di natura economica, dettate da povertà ed emarginazione, senza connotazioni persecutorie, quantunque il paese da cui egli proviene (Bangladesh) “soffre di gravi carenze in termini di democrazia e di rispetto dei diritti umani”.
Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità, dato che il ricorrente, pur dolendosi della denunciata violazione di legge, si astiene dall’indicare specificatamente le affeiiiiazioni contenute nella sentenza impugnata che si assumono in contrasto con la richiamata disposizione di legge, onde la rimostranza oblitera manifestamente lo statuto di censurabilità per cassazione dell’errore di diritto, ed omette di precisare rispetto a quali fatti e circostanze concrete di causa il decidente avrebbe omesso di far uso dei poteri istruttori officiosi accordatigli dalla legge, sicchè la rimostranza, anche alla luce della valutazione in fatto operata dal decidente che ha inteso ricondurre la vicenda in una cornice in cui prevalgono motivazioni di carattere essenzialmente economico, si rivela del tutto generica e marcatamente esplorativa. 3. Non diversamente anche il secondo motivo incorre in analogo preclusivo rilievo, poichè, posto che il decidente si è indotto a denegare la sussistenza della denunciata situazione di pericolo sulla base di informazioni provenienti da accreditate fonti internazionali che lo hanno portato ad evidenziare, in rapporto alla fattispecie del conflitto armato evocata dalla norma, l’insussistenza di una grave ed individuale minaccia in danno del richiedente, onde il rigetto della chiesta misura risulta accompagnato da congrua ed adeguata motivazione, la rimostranza, pur appellandosi ad una pretesa violazione di legge, sollecita indirettamente una rinnovazione dell’apprezzamento di fatto condotto dal giudice di merito che non è esperibile in questa sede, noti essendo i limiti e le finalità del sindacato di legittimità affidato a questa Corte.
4 Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile.
5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 25 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2019