Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31984 del 06/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 06/12/2019, (ud. 02/04/2019, dep. 06/12/2019), n.31984
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26019-2017 proposto da:
E.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MACHIAVELLI
50, presso lo studio dell’avvocato DI MAGGIO ANTONIA, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA di FROSINONE UTG;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. R.G. 512/2017 del GIUDICE DI PACE di
FROSINONE, depositata il 04/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 02/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ACIERNO
MARIA.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il giudice di pace di Frosinone ha rigettato il ricorso proposto da E.L. avverso l’espulsione amministrativa disposta nei suoi confronti. A sostegno della decisione ha affermato: l’atto notificato alla ricorrente non è una copia informale ma un atto originale sottoscritto dal Prefetto; il ricorrente è presente illegittimamente sul territorio nazionale non risultando motivi ostativi attinenti alla inespellibilità per motivi di protezione internazionale od umanitaria; non sussistono i presupposti per la partenza volontaria, avendo la cittadina straniera dichiarato di non voler tornare nel paese di origine.
Avverso questa pronuncia è stato proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, accompagnati da memoria.
Nel primo motivo viene riprodotta la censura d’invalidità del provvedimento espulsivo per assenza dell’attestazione di conformità. In particolare si rileva che dalla stessa relata di notifica emerge che la cittadina straniera ha preso visione dell’originale ma le viene consegnata copia conforme.
Nella memoria depositata la parte ricorrente precisa di aver depositato l’atto che le è stato notificato dalla Questura di Frosinone, insistendo sulla consegna di copia priva dell’attestazione di conformità, in contrasto con quanto contenuto nel provvedimento impugnato. Nella stessa memoria, tuttavia, si precisa che la ricorrente “ha preso visione” dell’originale e gliene è stata consegnata copia in modalità conforme all’originale. L’esame del documento prodotto evidenzia che la notifica dell’atto (peraltro una volta presa visione dell’originale, per espressa ammissione della parte ricorrente ed in conformità con quanto risulta dalla relata) è avvenuta in modalità conforme alla legge, in quanto munita dell’attestazione di conformità. In conclusione, è corretta l’affermazione contenuta nella censura che non è stato notificato l’originale ma non è fondato il rilievo che la copia notificata non sia munita dei requisiti di legge, secondo quanto emerge dalla relata di notifica esaminata. Non risulta peraltro essere stata posta in dubbio la veridicità delle attestazioni contenute nella relata prodotta, nè ne risulta in alcun modo contestata la falsità secondo le modalità prescritte dalla legge.
Nel secondo motivo viene dedotto che il giudice di pace abbia riconosciuto la sussistenza di una fattispecie espulsiva (ma il vizio dedotto è ex art. 360 c.p.c., n. 5) che non era stata adeguatamente contestata, in quanto risultava generica in relazione ai fatti che dovevano integrarla. La censura è manifestamente infondata, il giudice di pace dà atto della ragione espulsiva consistente nell’essere risultata la ricorrente irregolarmente soggiornante nel territorio dello stato per non essersi presentata entro il termine previsto dalla legge a richiedere il permesso di soggiorno. I fatti posti a base della fattispecie espulsiva contestata, così come individuati dal giudice di pace, sono coerenti con quelli che la stessa parte ricorrente pone a base del decreto espulsivo.
Il terzo motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 comma 1, per non essere stata riconosciuta l’inespellibilità della ricorrente in funzione della situazione generale della Nigeria e del rischio di persecuzione paventabile. Il giudice di pace, ancorchè sinteticamente f esclude che vi siano le condizioni d’inespellibilità da riferire all’applicazione del principio del non refoulement. Peraltro anche nel ricorso esse sono dedotte in modo generico e non è precisato se, quando e come siano state oggetto delle difese del giudizio di merito. La censura, pertanto, non supera il vaglio di ammissibilità.
Al rigetto del ricorso non consegue alcuna statuizione sulle spese processuali in mancanza di attività difensiva della parte intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ad” Sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, trattandosi di giudizio esente da contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2019