Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31982 del 11/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 11/12/2018, (ud. 12/06/2018, dep. 11/12/2018), n.31982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3918-2017 proposto da:

SAN DONATO TERZA SPA, in persona del legale rappresentante p.t.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RONCIGLIONE 3, presso lo

studio dell’avvocato FABIO GULLOTTA, rappresentato e difeso

dall’avvocato CARMINE (MINO) SIRACUSA;

– ricorrente –

contro

B.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. DENZA

3, presso lo studio dell’avvocato ANGELO MARTUCCI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI GRANATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1760/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 06/12/2016, RG 1098/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/06/2018 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Carmine Siracusa;

udito l’Avvocato Angelo Martucci.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza pubblicata il 6 dicembre 2016, in riforma della pronuncia di primo grado resa all’esito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, ha dichiarato la nullità del licenziamento comunicato a B.M.A. con lettera del 7 maggio 2015 ed ha condannato la San Donato Terza Spa all’immediata reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro, oltre retribuzioni, contributi previdenziali ed assistenziali, accessori, secondo quanto previsto dal L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 1, come novellato dalla L. n. 92 del 2012 citata.

La Corte territoriale, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, ha rilevato che dal materiale istruttorio esaminato non emergesse “la dimostrazione delle causali in grado di legittimare un recesso per giustificato motivo oggettivo”; ha invece affermato “la natura ritorsiva del licenziamento in quanto originato da un motivo illecito, quello di fare scontare al sottoposto una causale valevole in ben altro ordine di rapporti giuridici, del tutto prevalente (e perciò unico e determinante) rispetto alla ingiustificata ipotesi di un recesso per giustificato motivo oggettivo”.

2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la San Donato Terza Spa con 2 motivi, cui ha resistito il B. con controricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia “vizio di omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione all’art. 116 c.p.c. quanto all’omesso esame dei documenti depositati ed attestanti la legittimità del motivo oggettivo originante il licenziamento”. Secondo parte ricorrente la Corte milanese si sarebbe fatta “sorprendere dall’argomentazione, suggestiva ma non casuale, di una precedente contestazione disciplinare, di poi chiusa, archiviata e tale da non assurgere a motivo determinante del successivo licenziamento, diversamente fondato e giustificato abbondantemente, in via sia documentale, che testimoniale, sia di ammissione diretta del lavoratore”. Il motivo non può trovare accoglimento.

Oltre ai profili di inammissibilità derivanti sia dalla mancata indicazione dei contenuti specifici dei numerosi documenti richiamati a fondamento del motivo, sia dal difetto di adeguata indicazione del dove i medesimi siano reperibili (mancanza non sanabile con la memoria ex art. 378 c.p.c.), la censura si traduce in una critica alla valutazione del materiale probatorio così come effettuata dalla Corte del merito cui esclusivamente compete – in ordine alla insussistenza di un giustificato motivo oggettivo di recesso, travalicando ampiamente i limiti imposti ad ogni accertamento di fatto dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici), dei cui enunciati parte ricorrente non tiene alcun conto.

Non può tacersi, poi, che parte ricorrente, lungi dall’individuare un autonomo fatto di cui sarebbe stato omesso l’esame, in realtà deduce una molteplicità di fatti che sarebbero stati trascurati dalla Corte di Appello che, anche per la loro pluralità, non hanno il necessario carattere della decisività, nel senso inteso da questa Corte secondo cui è fatto decisivo quello che, se fosse stato esaminato, avrebbe portato ad una soluzione diversa della vertenza con un giudizio di certezza e non di mera probabilità (v., tra molte, Cass. SS.UU. n. 3670 del 2015 e n. 14477 del 2015). Questa Corte ha già sancito l’inammissibilità di censure in sede di legittimità che evochino una moltitudine di fatti e circostanze lamentandone il mancato esame o valutazione da parte della Corte di Appello, ma in realtà sollecitandone un esame o una valutazione nuova da parte della Cassazione, così chiedendo un nuovo giudizio di merito oppure chiamando “fatto decisivo”, indebitamente trascurato, il vario insieme dei materiali di causa (Cass. n. 21439 del 2015).

2. Con il secondo mezzo si deduce “violazione e falsa applicazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 per quanto attiene la natura non esclusiva ed unica dell’asserita causale, dichiarata come ritorsiva, del licenziamento”.

Si sostiene che la Corte del merito sarebbe incorsa in errore “ove ritiene che, benchè vi sia (e ve ne è prova al riguardo) un motivo oggettivo alla base del licenziamento, la sola ritenuta prevalenza, e non esclusività od unicità, dell’asserito (ed inconsistente a nostro parere) motivo illecito, denoti tout court la natura ritorsiva del licenziamento”.

Anche tale doglianza non è accoglibile.

Essa si fonda sul presupposto errato che la Corte territoriale avrebbe disatteso la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui il motivo ritorsivo di licenziamento, per condurre alla nullità dello stesso, deve essere esclusivo nel determinare la volontà del datore di lavoro.

Invece, come riportato nello storico della lite, la Corte milanese ha affermato che il motivo illecito che ha indotto la società a risolvere il rapporto di lavoro con il B. era “del tutto prevalente (e perciò unico e determinante) rispetto alla ingiustificata ipotesi di un recesso per giustificato motivo oggettivo”, avendo altresì in precedenza in radice escluso appunto la sussistenza delle ragioni formalmente dichiarate a fondamento del licenziamento.

In realtà, anche con questo motivo parte ricorrente nella sostanza contesta un accertamento di fatto, quale è quello che attiene al movente del recesso, che la Corte territoriale ha dedotto da un insieme di elementi posti a sostegno della decisione, con un esito che si sottrae al sindacato di legittimità.

3. Conclusivamente il ricorso va respinto.

Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge, rimborso spese forfettario al 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2018

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