Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31981 del 11/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 11/12/2018, (ud. 12/06/2018, dep. 11/12/2018), n.31981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4482-2017 proposto da:

RIVOLI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9/C INT.1,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO CANESTRELLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA GRIGOLI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.N., CU.PA., E.T.A.,

S.C.A., V.F., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE

CASTRENSE 7, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI TAGLIALATELA,

che li rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

S.A.C., SCAC S.R.L. in persona del curatore

fallimentare e legale rappresentante CI.CA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 910/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 12/12/2016, R.G.N. 865/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/06/2018 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CORRADO SELVANETTI per delega GIOVANNI TAGLIALATELA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Firenze con la sentenza n. 910/2016 aveva parzialmente riformato la decisione con la quale il tribunale locale aveva accolto la domanda di C.N., Cu.Pa., E.T.A., S.C.a. e V.F. diretta alla declaratoria di inapplicabilità dell’art. 2112 c.c. alla vicenda di passaggio dei lavoratori dalla società Rivoli spa alla precedente datrice di lavoro Scac srl e di qualificazione del comportamento della Rivoli quale licenziamento orale.

Premetteva il giudice d’appello che i predetti lavoratori, già addetti allo stabilimento di (OMISSIS) erano stati assunti con contratto a tempo indeterminato da Rivoli spa nel marzo 2010 ex art. 2112 c.c., in esito all’affitto da parte di Scac srl a Rivoli del ramo di azienda costituito dal detto stabilimento. Specificava che i lavoratori di quest’ultimo dal giugno 2013 al giugno 2014 erano collocati in CIGS, e che nelle more, nel novembre 2013, Rivoli spa intimava disdetta del contratto di affitto del ramo di azienda, restituendo lo stesso compendio aziendale a Scas srl al termine della CIGS (giugno 2014).

In conseguenza di tale situazione la società Rivoli con lettera del 9.6.2014 informava i lavoratori della retrocessione e della prosecuzione delle relazioni sindacali con Scac srl, la quale confermava la restituzione del ramo d’azienda e comunicava ai lavoratori la sospensione della CIGS (richiesta sino al 2015). La stessa Scac comunicava ai lavoratori in sede di trattative sindacali (verbale 29.5.2014) l’impossibilità di ricevere la prestazione lavorativa per cessazione dell’attività.

A fronte di tali allegazioni in fatto, la corte territoriale, ritenendo applicabile il rito speciale ex lege n. 92 del 2012 in relazione alla prospettazione della domanda, condividendo la decisione del tribunale, riteneva non applicabile il disposto dell’art. 2112 c.c. alla fattispecie, in quanto carente il presupposto per la retrocessione, ovvero la continuazione dell’attività da parte della impresa retrocessionaria (originaria cedente). Rilevava a riguardo la accertata cessazione dell’attività da parte della Scac srl e quindi l’impossibilità di garantire la continuità del rapporto di lavoro dei dipendenti, ferma, peraltro, la continuazione dell’attività da parte della Rivoli spa.

Riteneva invece operante, nella trilateralità del rapporto così determinato dalla vicenda traslativa dell’azienda, il dettato dell’art. 1406 c.c. regolativo della cessione del contratto, escludendo in concreto la sussistenza del consenso dei lavoratori, richiesto dalla norma ai fini della legittimità della successione nel contratto. Da ciò la corte di merito faceva conseguire la declaratoria di sussistenza in atto dei rapporti di lavoro tra gli attuali controricorrenti e Rivoli spa e la condanna di quest’ultima, in ragione della ordinaria tutela civilistica conseguente alla applicazione dell’istituto della cessione del contratto, al pagamento delle retribuzioni maturate dalla cessazione della prestazione presso Rivoli spa, senza alcuna detrazione delle somme percepite a titolo di CIGS, avendo queste ultime diversità di natura e di titolo e ferma restando l’eventuale restituzione delle stesse all’Inps.

Quanto alla misura delle retribuzioni-parametro ai fini del danno liquidato, la corte, diversamente valutando rispetto al tribunale, escludeva talune voci retributive quali i ratei di tfr, i rimborsi spese, gli straordinari e le indennità di trasferta.

Avverso detta decisione Rivoli spa proponeva ricorso affidandolo a tre motivi cui resistevano i lavoratori con controricorso. Entrambe le parti depositavano successive memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1)- Con il primo motivo la società denuncia la violazione di legge (artt. 2112 e 1406 c.c.) e la mancata applicabilità dell’art. 2112 c.c..

Lamenta la ricorrente la mancata applicazione dell’art. 2112 c.c. alla ipotesi di retrocessione realizzatasi con la cessazione del contratto di affitto del ramo di azienda alla cedente Scac srl e la restituzione dell’intero complesso aziendale, comprensivo dei lavoratori addetti. A riguardo ha censurato la decisione della corte territoriale rilevando l’erronea applicazione dei principi sanciti in materia dal Giudice di legittimità e l’erronea valutazione circa la possibile prosecuzione dei rapporto di lavoro dei controricorrenti con la società, attesa la cessazione dell’attività da quest’ultima svolta presso lo stabilimento di (OMISSIS).

I principi affermati da questa Corte in materia di applicabilità della disciplina di cui all’art. 2112 c.c. anche alle ipotesi di cessazione dell’affitto dell’azienda e di restituzione della stessa alla originaria cedente, (Cass. n. 12909/2003; Cass. n. 7458/2002) muovono dal presupposto che anche in tali situazioni sia presente un fenomeno traslativo dell’azienda o di parte di essa che richieda la tutela diretta al mantenimento della occupazione per i lavoratori trasferiti ed al trattamento già percepito dagli stessi.

La condizione presupposta resta sempre la configurabilità del ramo d’azienda quale complesso di beni dotato di autonomia funzionale quindi identificabile, specificamente, rispetto alla restante parte dell’impresa.

La retrocessione della azienda affittata ripropone in concreto la necessità di adottare le tutele di cui all’art. 2112 per tutti i lavoratori compresi nel segmento aziendale “restituito”, soprattutto in ragione ed in vista di un ulteriore passaggio traslativo dell’azienda, altrimenti, in diversa condizione, la retrocessione consentirebbe la “dismissione” del ramo di azienda e dei lavoratori ad esso adibiti e vanificherebbe l’intento perseguito dal legislatore (Cass. n. 16255/2011).

E’ stato osservato che “L’art. 2112 c.c., nel regolare i rapporti di lavoro in caso di trasferimento d’azienda, trova applicazione in tutte le ipotesi in cui il cedente sostituisca a sè il cessionario senza soluzione di continuità, anche nel caso di affitto dell’azienda; ne deriva che l’obbligazione dell’azienda affittuaria, come avviene per agli altri casi di cessione, si risolve in un impegno sine die di mantenimento dell’occupazione dei dipendenti trasferiti, che, una volta assunto, non può essere eluso, semplicemente, con la formale restituzione dell’azienda, per cessazione del rapporto di affitto, quando risulti che, invece, l’attività della impresa cedente era definitivamente cessata, mentre quella dell’azienda affittuaria era continuata. Al riguardo, mette conto rilevare che gli effetti dell’art. 2112 c.c., si applicano, bensì, anche nell’ipotesi della retrocessione dell’azienda affittata, nel senso che il cedente assume, a sua volta, gli obblighi di mantenimento dell’occupazione derivanti dalla predetta norma, ma ciò presuppone la condizione che l’impresa retrocessionaria (originariamente cedente) utilizzi l’azienda in funzione dell’esercizio dell’attività di cui la stessa è strumento, e quindi prosegua, mediante la immutata organizzazione dei beni aziendali, l’attività già esercitata in precedenza, vanificandosi, altrimenti, l’intento perseguito dal Legislatore (Cass. n. 12909 del 2003).

Anche di recente è stato ribadito che “Gli effetti dell’art. 2112 cod. civ., che regola i rapporti di lavoro in caso di trasferimento d’azienda, si applicano anche nell’ipotesi di retrocessione dell’azienda affittata, nel senso che il cedente assume, a sua volta, gli obblighi di mantenimento dell’occupazione derivanti dalla predetta norma, ma ciò presuppone che l’impresa retrocessionaria (cioè originariamente cedente) prosegua, mediante la immutata organizzazione dei beni aziendali, l’attività già esercitata in precedenza, vanificandosi, altrimenti, l’intento perseguito dal legislatore” (Cass. n. 16255/2011).

I principi enunciati enucleano la essenziale condizione di continuazione della attività lavorativa in capo alla azienda retrocessionaria al fine di garantire l’utile reimpiego di tutti i lavoratori già addetti al ramo d’azienda retrocessa e risultano in totale sintonia con la direttiva 12 marzo 2001, 2001/23/CE, che ha sostituito la direttiva 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, come modificata dalla direttiva 29 giugno 1998, 98/50/CE, secondo cui “è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di una entità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria” (art. 1, n. 1, direttiva 2001/23).

La definizione riportata evidenzia la considerazione non solo unitaria dell’azienda o del ramo di essa trasferita, ma la sua oggettiva consistenza al momento del trasferimento o retrocessione. Il fenomeno traslativo riguarda infatti l’azienda nella sua definizione classica quale entità produttiva funzionalmente autonoma e cristallizza, al momento del suo verificarsi, l’intero assetto della stessa (o di parte di essa), ivi compresi i lavoratori addetti (di recente questa Corte – Cass. n. 12919/2017 – ha richiamato la natura imperativa delle disposizioni in materia di trasferimento e gli effetti di automatico passaggio al cessionario degli obblighi e diritti già in capo al cedente, anche rispetto ai contratti di lavoro dei dipendenti addetti).

In conformità ai principi enunciati, ed alle condizioni evidenziate per la corretta operatività delle disposizioni di cui all’art. 2112 c.c. in caso di retrocessione, la società ricorrente, invocandone la non l’applicabilità, avrebbe dovuto allegare la presenza delle circostanze richieste, ovvero non soltanto la adibizione del lavoratore al ramo d’azienda retrocesso, sì da dimostrarne la stretta inerenza rispetto a quello, ma anche la condizione “che l’impresa retrocessionaria (originariamente cedente) utilizzi l’azienda in funzione dell’esercizio dell’attività di cui la stessa è strumento, e quindi prosegua, mediante la immutata organizzazione dei beni aziendali, l’attività già esercitata in precedenza, vanificandosi, altrimenti, l’intento perseguito dal Legislatore” (Cass. n. 12909 del 2003; conf. Cass. n. 16255/2011).

Tale elemento risulta costitutivo della ipotesi di retrocessione e nel caso di specie deve essere escluso in quanto è pacifica la cessazione della attività da parte di Scac srl ed altresì pacifica la prosecuzione dell’attività (se pur in differenti appalti e con procedure di cigs e contratti di solidarietà) della Rivoli spa.

L’assenza di tale elemento deve quindi far escludere, nel caso di specie, la possibile applicazione della norma invocata. Il motivo deve essere rigettato. 2) Con il secondo motivo è censurata la violazione di norme di legge quale l’art. 112 c.p.c.. La società deduce che la corte territoriale avrebbe pronunciato con vizio di extrapetizione allorchè esclusa la applicabilità dell’art. 2112 c.c., ha ritenuto che la vicenda traslativa non integrasse una ipotesi di licenziamento, ma dovesse trovare regola nelle previsioni di cui all’art. 1406 c.c., così individuando in un fatto nuovo, quale il mancato consenso dei lavoratori, la illegittimità del passaggio alla società Scac srl. Deduce la società che tale prospettazione era del tutto estranea alla domanda azionata dai lavoratori.

Il motivo, oltre che presentare profili di inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza in assenza della trascrizione del ricorso di primo grado e della possibilità di svolgere l’invocata valutazione, risulta infondato alla luce della applicazione del principio “iura novit curia”. Questa Corte ha precisato che questo ” fa salva la possibilità-doverosità per il giudice di dare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite nonchè all’azione esercitata in causa, ricercando, a tal fine, le norme giuridiche applicabili alla vicenda descritta in giudizio e ponendo a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto eventualmente anche diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, con il solo limite dell’immutazione della fattispecie da cui conseguirebbe la violazione del principio di correlazione tre il chiesto ed il pronunciato” (Cass. n. 11629/2017).

Deve peraltro rilevarsi che il principio secondo cui l’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.) od a quello del “tantum devolutum quantum appellatum” (art. 345 cod. proc. civ.), trattandosi in tal caso della denuncia di un “error in procedendo” che attribuisce alla Corte di cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti. (Cass. n. 21421/2014).

Dagli esposti principi discende che l’attività interpretativa dei fatti e di qualificazione giuridica della domanda rientra nei doveri del giudice e che comunque ogni eventuale vizio interpretativo riconducibile alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato deve essere denunciato in sede di legittimità quale error in procedendo, cosa che, nel caso di specie non è accaduta. Stante la necessaria specificità dei motivi (tra le altre Cass n. 11603/2018). il motivo risulta infondato.

3) con il terzo motivo è denunciata la violazione di legge (artt. 1218 e 2697 c.c.) – totale carenza di prova su un danno risarcibile ex art. 1218 c.c. La società ha dedotto l’erronea valutazione della corte fiorentina sul danno riconosciuto ai lavoratori ai sensi del disposto dell’art. 1218 c.c., eccependo che la stessa avesse dato per assodata la sussistenza di un danno non provato dai lavoratori. In proposito ha soggiunto che al momento del passaggio a Scac srl era pacifico che i lavoratori avessero trovato la medesima situazione di provenienza in quanto erano passati dalla CIGS a zero ore presso Rivoli alla medesima condizione presso Scac srl, non subendo alcun danno.

La decisione assunta dalla corte fiorentina sulle conseguenze risarcitorie parte dal chiaro presupposto del diritto dei lavoratori alle retribuzioni non percepite in ragione della mancata prosecuzione del rapporto di lavoro con Rivoli spa. A tale assunto preliminare fa conseguire l’obbligo retributivo in capo alla società e la individuazione delle somme dovute in riferimento al tempo decorso dalla cessazione del rapporto, con alcuna incidenza di quanto percepito a titolo di CIGS, trattandosi di somme attinenti a imputazione differente dall’Inps e quindi a questo istituto, in ipotesi, restituibili.

In tale costruzione, l’obbligo di pagamento delle retribuzioni non percepite, quale conseguenza della illegittima cessazione del rapporto, non richiede accertamenti del danno patito dal lavoratore, muovendosi sul piano delle obbligazioni scaturenti dal sinallagma contrattuale illegittimamente disatteso.

Le doglianze della società risultano pertanto inconferenti rispetto al decisum. Il ricorso deve essere rigettato e le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 6.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2018

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