Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31980 del 11/12/2018

Cassazione civile sez. II, 11/12/2018, (ud. 05/10/2018, dep. 11/12/2018), n.31980

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22124/2016 proposto da:

D.S.M.R., D.S.A. e S.A.,

rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale a margine del

ricorso, dall’avvocato Pietro Giuseppe Gigante ed elettivamente

domiciliati presso il suo studio, in ROMA, v. Muggia, n. 33;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (C.F.: (OMISSIS));

– intimato –

avverso il decreto n. 565/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositato il 4/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

5/10/2018 dal Consigliere Dott. ALDO CARRATO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

I sigg. S.A. e D.S.G. proponevano, in data 5 ottobre 2011, ricorso dinanzi alla Corte di appello di Perugia affinchè venisse dichiarata l’irragionevole durata del processo ai sensi dell’art. 6, par. 1, della CEDU e riconosciuto il diritto all’equa riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2 con riferimento al giudizio iniziato con atto di citazione del 2 agosto 1997 e conclusosi con sentenza della Corte di cassazione in data 6 agosto 2010.

Nel corso del procedimento decedeva il ricorrente D.S.G. e si costituivano in giudizio i suoi eredi D.S.M.R. e D.S.A..

Con decreto n. 565 del 4 aprile 201611a Corte adita accoglieva parzialmente il ricorso, liquidando, in favore dei ciascuno dei ricorrenti, la somma di Euro 3.500,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, con vittoria delle spese del giudizio.

Avverso il suddetto decreto hanno proposto ricorso per cassazione lo S.A., D.S.A. e D.S.M.R., articolato in tre motivi. La difesa dei ricorrenti ha regolarmente adempiuto all’obbligo di rinotificazione del ricorso all’intimato Ministero presso l’Avvocatura Generale dello Stato come disposto con l’ordinanza interlocutoria del 21 febbraio 2018.

Il Ministero della Giustizia non ha, comunque, svolto attività difensiva in questa fase.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), con riferimento alla versione antecedente alla riforma intervenuta nel 2012) – l’omessa e contraddittoria motivazione sugli aspetti decisivi della controversia ricondotti all’omessa indicazione degli eredi del D.S.G. e alla contraddittoria indicazione della somma da liquidare.

2. Con la seconda censura i ricorrenti hanno denunciato – in virtù dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione ed errata applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2-ter e art. 2, comma 3 (nel testo “ratione temporis” applicabile), avuto riguardo all’illegittima determinazione dell’importo liquidato a titolo di equa riparazione, in relazione alla normativa concretamente applicabile con riferimento alla data di instaurazione del procedimento.

3. Con il terzo ed ultimo motivo i ricorrenti hanno prospettato l’errata applicazione del D.M. n. 55 del 2014 relativamente alla determinazione delle competenze legali spettanti a titolo di onorario.

4. Rileva il collegio che il primo e terzo motivo sono inammissibili: il primo motivo perchè con esso risulta dedotto il vizio di omessa e contraddittoria motivazione riferito alla vecchia formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, inapplicabile “ratione temporis”, siccome il provvedimento impugnato è stato pubblicato il 4 aprile 2016; il terzo motivo perchè è privo della necessaria specificità avuto riguardo all’evidenziazione dell’errore in cui sarebbe incorsa la Corte perugina nella liquidazione delle competenze legali a titolo di onorario, non risultando precisate nè le dettagliate voci ritenute non riconosciute nè, soprattutto, puntualizzati i parametri tariffari ai quali concretamente la predetta Corte si sarebbe dovuta conformare (cfr. Cass. n. 22287/2009 e Cass. n. 18190/2015).

5. Ritiene il collegio che è, invece, fondato il secondo motivo.

Invero, non applicandosi della L. n. 89 del 2001, nuovo art. 2-bis (come introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55, comma 1, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, e succ. modif. ed integr., riguardante la specifica previsione “ex lege” dei criteri da utilizzare per la determinazione dell’equo indennizzo) siccome il ricorso in questione per l’ottenimento dell’equa riparazione risulta depositato il 5 ottobre 2011 (v. Cass. n. 19897/2014 e Cass. n. 10054/2015), la Corte di appello umbra – in conformità a quanto dedotto con la censura in esame – avrebbe dovuto riconoscere, per il titolo dedotto in giudizio, la somma di Euro 750,00 per ognuno dei primi tre anni eccedenti la durata ragionevole del giudizio presupposto e quella di Euro 1000,00 per ciascuno dei successivi, per un totale di Euro 6.250,00 (in relazione alla durata irragionevole del giudizio presupposto determinata in 7 anni).

Infatti, in base alla condivisibile giurisprudenza di questa Corte formatasi in relazione alla disciplina riguardante l’individuazione dei criteri da applicare con riferimento al regime della L. n. 89 del 2001 vigente antecedentemente al’11 settembre 2012, si era ritenuto che, in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, i criteri di liquidazione applicati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo non potevano essere ignorati dal giudice nazionale (il quale avrebbe potuto apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, purchè motivate e non irragionevoli, nella specie non adottate), con la conseguenza che la quantificazione del danno non patrimoniale non avrebbe potuto, di regola, essere inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1.000,00 per quelli successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno (cfr., ad es. Cass. n. 21840/2009 e Cass. n. 8471/2012).

Non essendosi attenuta la Corte di appello di Perugia a tali criteri di quantificazione, il secondo motivo va accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con la rideterminazione dell’equo indennizzo nella misura correttamente invocata nell’interesse di ricorrenti (ovvero, complessivamente, di Euro 6.250,00).

Le spese della presente fase di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo e terzo motivo del ricorso; accoglie il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, ridetermina in Euro 6.250,00 l’equo indennizzo in favore dei ricorrenti, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Condanna l’intimato Ministero della Giustizia al pagamento delle spese della presente fase di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 1000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario al 15%, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile, il 5 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2018

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