Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3198 del 12/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3198 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 18031-2012 proposto da:
CIAVARELLA MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FRANCESCO DENZA 15, presso lo studio dell’avvocato
MASTROLILLI STEFANO, rappresentato e difeso dall’avvocato
TORRES ERNESTO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
RUSSI LUCIA, RUSSI ANGELO MARIA, RUSSI ANTONIETTA,
LOMBARDI ISABELLA, LOMBARDI ANGELA;
– intimati avverso la sentenza n. 572/2011 della CORTE D’APPELLO di BARI
del 3.6.2011, depositata il 13/06/2011;

Data pubblicazione: 12/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CESARE ANTONIO
PROTO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. AURELIO
GOLIA.

Vista la relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. del relatore nominato
per l’esame del ricorso,
Considerato che il ricorso è stato fissato per l’esame in camera di
consiglio e che sono state effettuate s.o_n£LAteDZI15:Nit le
comunicazioni sia al P.G. sia al ricorrente il quale non ha depositato
memoria,
Questa Corte
Osserva in fatto
1. Come già esposto nella relazione, con sentenza depositata il
13/6/2011 la Corte di Appello di Bari rigettava l’appello proposto da
Michele Ciavarella avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Bari
lo aveva condannato a trasferire a Russi Lucia due immobili e a pagarle
il controvalore, da determinarsi in prosieguo di giudizio, di altro
immobile che pure doveva esserle trasferito in forza di accordo
divisionale di cui ad una scrittura privata del 15/6/1991 e che invece il
Ciavarella aveva venduto alla propria sorella Anna.
2. La Corte di Appello rilevava che il Ciavarella aveva appellato la
sentenza sostenendo che la scrittura del 15/6/1991 era nulla per
mancanza di causa e che tuttavia rappellante non aveva depositato, nel
giudizio di appello, il contratto del quale

AVevA

eccepito la nullità,

neppure presente nel fascicolo di primo grado o nel fascicolo di parte
appellata, mentre era suo onere produrre il documento sul quale
fondava il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi
Ric. 2012 n. 18031 sez. M2 – ud. 10-12-2013
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***

della facoltà che l’art. 76 disp att. c.p.c. attribuisce alla parte di farsi
rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo per sottoporli
all’esame del giudice di appello.
3. Ciavarella Michele propone ricorso per cassazione affidato ad un
unico motivo di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

– che la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare che il
documento non era stato da lui depositato perché era conservato
presso la cancelleria del Tribunale di Foggia;
– che aveva formulato in appello idonea e specifica istanza istruttoria
con la quale chiedeva disporsi l’allegazione della detta scrittura privata
ad opera della Corte di Appello di Bari non potendosi acquisire il
documento in maniera diversa da quella susseguente alla disposizione
del giudice di Appello;
– che non avrebbe potuto depositare la scrittura del 15/6/991 perché
non ne aveva e non ne aveva mai avuto la disponibilità, essendogli
stato esibito solo nel giudizio di primo grado e secretato nella
cassaforte del Tribunale civile di Foggia; quindi non poteva formulare
alcuna valida attività giudiziaria, tanto che, a seguito della richiesta
allegazione si riservava la proposizione della querela di falso.

Osserva in diritto
Il motivo è manifestamente infondato come già esplicitato alla pagina
2 della relazione e per le ragioni esposte da pagina 2 a pagina 3 della
stessa relazione.
Infatti, come rilevato nella relazione, lo stesso ricorrente, con il
ricorso, produce il suo atto di appello del 3/5/2006 dal quale risulta
che la scrittura era stata prodotta in giudizio e aveva formato oggetto,
a seguito di disconoscimento, di accertamento peritale all’esito del
quale era stata ritenuta l’autenticità della sottoscrizione; pertanto la
Ric. 2012 n. 18031 sez. M2 – ud. 10-12-2013
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Ciavarella sostiene:

scrittura era un documento che già apparteneva al processo di primo
grado e lo stesso ricorrente da atto che era conservato nella cancelleria
del Tribunale.
La Corte di Appello ha rilevato che ai sensi dell’art. 76 disp. att. c.p.c.
l’appellante aveva il potere di farsene rilasciare copia dal cancelliere e

accoglimento della richiesta di acquisizione del documento, posto che
il giudice di appello non poteva e non doveva sopperire, con poteri
o fficiosi, all’inerzia della parte.
Il ricorrente assume che sarebbe stato impossibilitato ad acquisire
l’originale del documento, ma l’argomento è, da un lato, irrilevante
rispetto alla considerazione del giudice di appello per la quale
Ciavarella avrebbe potuto acquisirne copia ex art. 76 disp att. c.p.c. e,
dall’altro, inammissibile in quanto le ragioni di tale impedimento non
risultano sottoposte al giudice di appello e, per giunta, in ricorso sono
addirittura meramente affermate e assolutamente generiche.
Solo per completezza d argomentazione si osserva che se nell’inciso
per il quale l’appellante intendeva proporre querela di falso si dovesse
ravvisare (ma l’argomento non è per nulla esplicitato e per come posto
sarebbe inammissibilmente generico) un dovere di acquisizione di
ufficio del giudice di appello in relazione alla querela di falso, la
querela di falso, pur preannunciata nell’atto di appello (v. pag 10
dell’appello prodotto dal ricorrente), non risulta mai proposta così che
nessun potere officioso poteva esercitare il giudice di appello in
relazione ad un procedimento per querela di falso mai proposto.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato per manifesta
infondatezza.
Non v’è luogo a pronunciare sulle spese di questo giudizio di
Cassazione in quanto l’intimato non ha svolto difese.
Ric. 2012 n. 18031 sez. M2 – ud. 10-12-2013
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questa motivazione è pienamente idonea a giustificare il mancato

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10/12/2013.

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