Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3198 del 11/02/2010

Cassazione civile sez. I, 11/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 11/02/2010), n.3198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.A., domiciliato in ROMA, presso la cancelleria della

Corte di Cassazione con l’avvocato CUCINELLA Luigi Aldo che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e Finanze;

– intimato –

Avverso il decreto n. 5275 della Corte d’Appello di Napoli dep. il

6/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

16.12.09 dal Consigliere Dott. MACIOCE Luigi;

udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. RUSSO Libertino

Alberto, che ha concluso per l’inammissibilita’ o il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto depositato il 6/7/2007 la Corte di Appello di Napoli, esaminando la domanda di riconoscimento di equo indennizzo proposta da C.A. contro il Ministero dell’Economia e Finanze per la irragionevole durata di un processo innanzi al TAR Campania durato dal 24/1/2000 al 14/10/2005, ebbe a ritenere eccedente il ragionevole la durata di anni due e mesi nove ed a liquidare all’istante indennizzo per Euro 2.750,00, condannando pertanto l’Amministrazione al pagamento di detta somma ed alla refusione, in favore del difensore antistatario, delle spese determinate, secondo la voce di cui ai punti 50 lett C) e 75 della tariffa forense, in Euro 305,00 (dei quali Euro 140,00 per diritti ed Euro 150,00 per onorari), somma della quale dispose la composizione in ragione della meta’, avendo riguardo alla parziale infondatezza della domanda rispetto al petitum ed al comportamento non oppositorio dell’Amministrazione. Per la cassazione di tale decreto C.A. ha proposto ricorso in data 27.06.2008, al quale l’intimata Amministrazione non ha opposto difese.

Nel ricorso, denunziante la sola parte del decreto afferente la liquidazione delle spese, si censura, nei primi due motivi, per violazione di legge e vizio di motivazione, la decisione di liquidare le spese individuando la voce di tariffa (ex D.M. n. 127 del 2004) propria dei procedimenti di volontaria giurisdizione ed ignorando che nella specie era stato instaurato un procedimento Camerale contenzioso.

Con il terzo e quarto motivo si denunzia, per violazione di legge e vizio di motivazione, l’avere la Corte di merito indebitamente compensato per le spese stesse e nel quinto e sesto motivo si lamenta la sottrazione dall’obbligo di far capo alla prodotta nota spese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che debba essere accolto primo e secondo motivo del ricorso dando seguito alla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Cass. n. 25352 del 2008) per la quale erra la Corte di merito che liquidi, in relazione al procedimento di equa riparazione per la irragionevole durata del processo, diritti ed onorari secondo le voci riferibili ai procedimenti speciali (voce 50 par. 7^ tab. A e voce 75 par. 3^ tab. B), procedimenti svolti in Camera di consiglio e non contenziosi secondo la previsione dell’art. 11 della tariffa allegata al D.M. 127 del 2004. Coglie infatti nel segno il difensore della parte ricorrente nel porre in risalto come il procedimento delineato dalla L. n. 89 del 2001 ha il chiaro ed insuperabile carattere del procedimento contenzioso, per il quale, comunque, alla stregua del disposto del citato art. 11, comma 2 devono trovare applicazione le voci di tariffa dei procedimenti contenziosi innanzi alla Corte di Appello. E che contenzioso sia sorto in ordine alla pretesa indennitaria della parte attrice e’ attestato dalla lettura del decreto in disamina. Resta assorbita la cognizione del quinto e sesto motivo, afferenti la mancata applicazione della nota spese. Infondate sono invece le censure di cui ai motivi terzo e quarto, afferenti la limitata compensazione delle spese.

Ed invero che, anche nel giudizio di equa riparazione, trovi applicazione la disciplina sulle spese per la quale il soccombente, quindi anche l’attore che abbia infondatamente chiesto l’indennizzo, possa essere condannato alla refusione delle spese e’ indiscutibile;

cosi’ come resta ferma la facolta’ del giudice di procedere a compensazione in relazione alla misura della soccombenza ovvero nella ricorrenza di giusti motivi. In tal senso questa Corte si e’ anche assai di recente espressa (Cass. n. 16542 del 2009); del pari evidente e’ l’esigenza che sulla congruita’ logica di tale motivazione afferente i giusti motivi ben possa esercitarsi il sindacato di questa Corte (Cass. n. 7253 del 2009).

E tale congruita’ non difetta nella motivazione adottata dalla Corte di Napoli, posto che il riferimento alla parziale soccombenza nella domanda, ricavato dal confronto del quantum con l’originario petitum non e’ affatto incongruo, posto che l’esito della lite rimane criterio autorizzatore della compensazione parziale anche nel nuovo testo dell’art. 92 c.p.c., comma 2 (di cui alla L. n. 263 del 2005, art. 2) e che il riferimento alla attivita’ non oppositoria dell’Amministrazione in giudizio e’ argomento non illogico per addivenire ad una compensazione parziale per giusti motivi. Da tanto consegue che vanno accolti il primo e secondo motivo del ricorso, vanno assorbiti quinto e sesto e respinti gli altri, con la cassazione del decreto impugnato; stante la mancanza di alcun residuo margine di accertamento o valutazione, puo’ essere emessa la decisione di merito ex art. 384 c.p.c. liquidandosi le spese secondo il valore della controversia (Euro 2.750,00) ed in base ai minimi di tariffa, operandosi la compensazione per 1/2 tanto per il giudizio di merito, secondo la esatta decisione della Corte, quanto per il presente giudizio, avendo riguardo al solo parziale accoglimento delle censure e disponendosi la distrazione delle due liquidazioni in favore dell’avv. Luigi Aldo Cucinella. Dette spese si determinano per l’intero in Euro 378,00 per diritti Euro 445,00 per onorari ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, per il merito, ed in Euro 565,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, per la legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie primo e secondo motivo del ricorso, assorbiti quinto e sesto e rigettati terzo e quarto, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito condanna l’intimato al pagamento di 1/2 delle spese del giudizio di merito, compensato il residuo 1/2, liquidate per l’intero in Euro 873,00 oltre spese generali ed accessori di legge ed al pagamento di 1/2 di quelle del giudizio di legittimita’ liquidate per l’intero in Euro 665,00 oltre spese generali ed accessori di legge, e compensato il residuo 1/2, somme tutte che distrae in favore del procuratore antistatario avv. L. A. Cucinella.

Cosi’ deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010

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