Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31978 del 06/12/2019

Cassazione civile sez. II, 06/12/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 06/12/2019), n.31978

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 266/019 proposto da:

F.F., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA IRNERIO, 11,

presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA FERA, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MARIA CRISTINA SCHINCO;

– ricorrente e controricorrente all’incidentale –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto n. cron. 1594/2018 della CORTE D’APPELLO di

CATANZARO, depositato il 15/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/09/2019 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

F.F. ebbe a proporre istanza di equa riparazione in relazione alla durata eccessiva, quindi lesiva di suo diritto fondamentale, di procedimento civile avviato nel 1984 avanti il Tribunale di Crotone e definito appena nel 2017.

Il Consigliere delegato presso al Corte d’Appello di Catanzaro ebbe a rigettare l’istanza proposta poichè la F. ebbe ad agire per la lesione subita. quale parte in persona del procedimento civile presupposto ma ebbe a costituirsi appena nel 2015, sicchè non appariva superato il limite,previsto ex lege, per ritenere non ragionevole la durata del procedimento presupposto.

La F. avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi, nonchè controricorso a fronte dell’impugnazione incidentale.

Ha resistito l’Amministrazione della Giustizia chiedendo il rigetto del ricorso e proponendo a sua volta impugnazione incidentale deducendo la tardiva proposizione del ricorso in opposizione in quanto il termine per proporre opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5, non era soggetto alla sospensione feriale dei termini poichè non di natura processuale bensì sostanziale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso mosso dalla F. s’appalesa privo di pregio giuridico e va rigettato, mentre il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa, da considerarsi sostanzialmente condizionato, rimane assorbito stante la soluzione adottata in relazione all’impugnazione principale.

Con il primo articolato mezzo d’innpugnazione,la ricorrente denunzia violazione delle norme L. n. 89 del 2001, ex art. 2, commi 2, 2 bis e sexies, nonchè lesione dei principi ex art. 6 Cedu ed art. 111 Cost., poichè la Corte territoriale ha ritenuto rilevante, ai fini della valutazione del diritto al chiesto indennizzo, la costituzione in giudizio piuttosto che l’evocazione seguita da contumacia.

Osserva di fatti l’impugnante che pure il contumace, come riconosciuto da specifico arresto di questa Corte a sezioni unite, patisce il patema d’animo oggetto del chiesto ristoro in dipendenza del protrarsi del giudizio, nella specie dimostrato dalle evidenze processuali lumeggianti come ella aveva sempre seguito lo svolgersi del processo, nel quale erano costituite su strette congiunte, tanto da costituirsi non appena si palesò la possibilità di definizione bonaria. Dunque la sua pretesa rimaneva confermata non già esclusa dagli arresti giurisprudenziali nazionali e sovranazionali evocati dalla Corte distrettuale a sostegno della sua statuizione sul punto.

La censura mossa in effetti non si confronta con il complessivo argomento svolto dalla Corte calabrese al riguardo, specie con relazione al richiamo alla presunzione posta dalla legge che ha novellato la norma lege n. 89 del 2001, ex art. 2, con riguardo al comma 2 sexies.

Difatti il Collegio catanzarese ebbe puntualmente a considerare nel suo argomento l’arresto reso dalle sezioni unite citato dalla ricorrente e proceduto, come indicato nello stesso, alla valutazione dell’incidenza circa il protrarsi del procedimento della condotta della parte, nonchè evidenziato come i dati fattuali portati per superare la presunzione posta dalla legge – richiamati dalla F. anche nell’argomento critico svolto in questa sede – in effetti non consentivano di ritenere lumeggiata l’effettiva esistenza del patema d’animo circa l’esito della lite, di cui la F. era parte non costituita.

Dunque non concorre il vizio denunziato con il primo motivo di ricorso avendo la Corte territoriale esaminato puntualmente tutti gli elementi fattuali rilevanti per la fattispecie, siccome richiesto dalle norme evocate siccome violate.

Con la seconda ragione di doglianza la F. deduce vizio di violazione di legge e nullità in relazione alle disposizioni L. n. 89 del 2001, ex art. 2, commi 2 e 2 sexties, ed artt. 2059 c.c. e art. 132 c.p.c., posto che il Collegio calabrese non ha ritenuta superata la presunzione di legge circa la valenza della contumacia e ha ritenuto la norma applicabile anche nell’ipotesi di parte non rimasta contumace per l’intero svolgersi del procedimento presupposto.

L’argomento critico svolto s’articola in due distinti profili, l’uno afferente alla portata della disposizione normativa in tema di contumacia e l’altra afferente la valutazione dei dati fattuali in atti al fine di ritenere non superata la presunzione relativa citata.

Con relazione alla prima questione, l’argomento critico si compendia nella mera proposizione apodittica di propria opzione interpretativa della norma secondo la quale – in una cornice di corretta lettura costituzionale – la portata operativa della disposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 2, comma sexies, rimane limitata alla sola ipotesi che la parte sia rimasta contumace per l’intera durata del procedimento e non anche quando si sia tardivamente costituita nello stesso.

Una siffatta lettura della disposizione legislativa, anzitutto, non appare coerente col dato testuale, che opera riferimento alla sola condizione processuale senza anche operare cenno al suo protrarsi nel tempo e nemmeno con l’insegnamento desumibile dall’arresto delle sezioni unite in terna, che comunque impone al Giudice di valutare l’incidenza della condotta processuale della parte contumace nel concreto senza cenno alla durata della contumacia.

Inoltre la Corte di merito mai ha messo in dubbio che anche il contumace possa rivendicare l’indennizzo, bensì ha valutato, nello specifico, che la condotta processuale scelta dalla parte lumeggiasse disinteresse rispetto alla lite con conseguente assenza di adeguata prova della sussistenza del necessario patema d’animo dipendente dall’irragionevole durata del procedimento civile presupposto.

Circa il secondo profilo di critica, questo si compendia in buona sostanza nella propria valutazione dei dati di causa per ritenere superata la presunzione relativa posta dalla legge in relazione alla contumacia,con apprezzamento meramente alternativo a quello elaborato ed illustrato con adeguata motivazione dalla Corte di merito.

Dunque anche il secondo mezzo d’impugnazione appare privo di pregio sotto ambedue i profili dedotti.

L’impugnazione incidentale mossa dall’Amministrazione, relativa alla tardività L. n. 89 del 2001, ex art. 5, del ricorso in opposizione proposta dalla F., in quanto svolta dal soggetto rimasto pienamente vittorioso nel grado di merito, va considerato subordinato, – Cass. sez. 1 n. 4691/15, Cass. sez. 3 n. 6138/18 – all’accoglimento dell’impugnazione principale, situazione non verificatasi con conseguente assorbimento di detta impugnazione.

Al rigetto del ricorso segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna della ricorrente alla rifusione in favore dell’Amministrazione della Giustizia delle spese di questo giudizio di legittimità, tassate in globali Euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, assorbita l’impugnazione incidentale, condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione resistente delle spese di questo procedimento di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA