Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31977 del 11/12/2018

Cassazione civile sez. II, 11/12/2018, (ud. 11/09/2018, dep. 11/12/2018), n.31977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11291/2014 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona del proprio amministratore pro

tempore Reyer Immobilare di T.C., rappresentato e difeso

dall’Avvocato Settimio Honorati, ed elettivamente domiciliato presso

lo studio dell’Avv. Elio Vitale in ROMA, V.LE MAZZINI 6;

– ricorrente –

contro

G.G., e S.S. (quest’ultima quale erede di di

S.R.), rappresentate e difese dagli Avvocati ANTONIO

FELICI, RANIERI FELICI e SERGIO DEL VECCHIO, ed elettivamente

domiciliate presso lo studio di quest’ultimo in ROMA, V.LE GIULIO

CESARE 71;

– controricorrente –

avverso la sentenza 170/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 16/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/9/2018 dal Cons. Dott. Ubaldo BELLINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con Delib. Condominiale 5 marzo 2003, veniva approvata la ripartizione tra i singoli proprietari dell’importo dei lavori di ristrutturazione del CONDOMINIO (OMISSIS). In base ai millesimi risultavano a carico della condomina G.G. Euro 14.786,96 e del di lei marito, S.R. Euro 22.656,26, da corrispondere in quattro rate con scadenza 10.3.2003, 20.4.2003, 20.5.2003 e 20.6.2003. I suddetti condomini si rendevano morosi alle scadenze previste ed inutili risultavano la diffida dell’amministratrice del 1.4.2003 e quelle del 30.6.2003 e del 7.7.2003 del legale del Condominio.

Per evitare la morosità nei confronti dell’impresa, in data 14.7.2003 il Condominio depositava i ricorsi per decreto ingiuntivo nei confronti dei proprietari morosi.

In data 15.7.2003 i legali dei condomini inviavano via fax alla difesa dell’odierno ricorrente una copia degli ordini di bonifico, da cui risultava che il denaro sarebbe giunto nella disponibilità del creditore il 21.7.2003.

In data 18.7.2003 il Tribunale di Ancona con decreti nn. 739/2003 e 740/2003, dichiarati provvisoriamente esecutivi, ingiungeva ad entrambi i condomini il pagamento delle somme sopra indicate, oltre alle spese e alle competenze della procedura.

In data 12.9.2003 il Condominio, constatato il solo pagamento delle spese condominiali, notificava ai due condomini i decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi, unitamente ai rispettivi atti di precetto, nei quali riconosceva il pagamento della sorte e intimava esclusivamente il pagamento delle spese legali liquidate dal Tribunale, oltre alle successive spese di registrazione e di precetto.

Con due diversi atti di citazione G.G. e S.R. proponevano opposizione avverso i decreti ingiuntivi, sostenendo la non debenza delle somme liquidate, ritenendo di aver pagato “nelle mani del creditore” tra la data del deposito e l’adozione del decreto.

Il Condominio si costituiva in entrambi i procedimenti chiedendo, in riconvenzionale e previa revoca dei due decreti ingiuntivi, che fosse accertato il suo diritto a percepire “le spese legali sostenute dal Condominio per l’attività svolta prima dell’adempimento del debitore” e quelle “sostenute successivamente a detto pagamento o di quelle che saranno liquidate dal giudice”, oltre al pagamento delle spese di lite.

Il Tribunale di Ancona, disposta la riunione dei due procedimenti, in data 21.6.2006, dichiarava cessata la materia del contendere, revocava i due decreti ingiuntivi, compensando le spese di lite per un terzo e condannando il Condominio a rifondere a ciascuno degli opponenti i residui due terzi delle spese, liquidate per l’intero in Euro 3.239,00.

Il Condominio proponeva appello chiedendo la restituzione delle somme versate in ossequio alla sentenza di primo grado e le spese del grado.

Con sentenza n. 170/2013, depositata in data 16.3.2013, la Corte d’Appello di Ancona respingeva l’appello e condannava il Condominio alle spese di lite per un totale di Euro 7.172,88.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il Condominio, sulla base di sette motivi; resistono G.G. e S.S. (quale erede di S.R.) con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione di norme processuali ex art 360 c.p.c., comma 1, n. 3, quale error in judicando: falsa applicazione di norme di diritto”, nella parte in cui la sentenza afferma che il Condominio “aveva l’obbligo di astenersi dalla notifica del decreto ingiuntivo emesso e doveva chiedere in separata sede il pagamento delle spese sostenute per avviare la procedura monitoria”; laddove il Condominio ritiene che nessuna norma processuale vieti di notificare un decreto ingiuntivo in relazione al quale successivamente alla sua emissione e prima della notifica – sia stata pagata una parte della somma.

1.2. – Con il secondo motivo, il Condominio deduce la “Violazione di norme processuali ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, quale error in judicando: falsa applicazione di norme di diritto”, in quanto la Corte distrettuale afferma che “il Condominio ha egualmente provveduto alla notificazione dei decreti ingiuntivi dopo che le somme (…) erano state debitamente accreditate al Condominio rendendo così necessaria l’opposizione da parte dei due appellati”, al fine di evitare che “il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo” coprisse e impedisse di far valere quel fatto estintivo verificatosi; mentre nessuna norma imponeva ai condomini morosi di opporsi ai decreti ingiuntivi notificati, in quanto il creditore non negava l’avvenuto pagamento della sorte, limitando la richiesta al solo pagamento delle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo.

1.3. – Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione di norme processuali ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, quale error in judicando. Violazione di legge: vizio di ultrapetizione per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.”, in quanto la Corte d’Appello afferma che dal momento che i due condomini sono stati costretti a opporsi ai due decreti ingiuntivi, il Condominio vada condannato alle spese legali di lite. Viceversa, i due condomini nelle conclusioni contenute negli atti di opposizione chiedono soltanto l’annullamento dei decreti ingiuntivi opposti al fine di non dover pagare le spese monitorie in esse liquidate, ritenendo che il Condominio aveva tutto il tempo per ritirare il ricorso e che ciò non ha deliberatamente fatto al fine di ottenere spese legali non dovute.

1.4. – Con il quarto motivo, il Condominio deduce la “Violazione di norme processuali ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, quale error in procedendo: violazione dell’art. 132 c.p.c., per omessa o apparente motivazione”, rilevando di aver lamentato nell’atto di appello il vizio di ultrapetizione del Giudice di primo grado. La Corte d’Appello ha ripetuto l’errore e non ha in alcun modo esaminato la critica posta nell’atto di appello.

1.5. – Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia la “Violazione di norme processuali ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, quale error in judicando. Violazione di legge per omessa pronuncia sulle domande delle parti. Violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. (o ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”, in quanto sia il Giudice di primo che quello di secondo grado hanno omesso di pronunciarsi sulle richieste di merito del Condominio e cioè sulla richiesta di una sentenza di accertamento e di condanna dei condomini morosi. Poichè il Tribunale non si era pronunciato sul punto, il Condominio aveva impugnato tale omissione e aveva riproposto la domanda alla Corte territoriale, la quale, però, ha egualmente omesso di pronunciarsi sul punto.

1.6. – Con il sesto motivo, il Condominio lamenta la “Violazione di norme processuali ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, quale error in judicando. Violazione di legge per omessa pronuncia sulle domande delle parti. Violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. (o ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”, nella parte in cui la sentenza impugnata nega che la giurisprudenza di legittimità faccia riferimento alla necessità di avere riguardo esclusivamente alle richieste di merito, quando afferma che il giudice deve pronunciarsi sulle spese sopportate lungo tutto l’arco del procedimento con esclusivo riferimento all’esito finale della lite.

1.7. – Con il settimo motivo, il Condominio ricorrente lamenta la “Violazione delle norme processuali ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (recte n. 3) quale error in judicando. Violazione di legge: artt. 91 e 92 c.p.c.”, là dove la sentenza impugnata, nel confermare la condanna del Condominio alle spese in primo grado, lo condanna anche alle spese del gravame, giustificando tale decisione con l’assunto secondo cui i condomini erano stati costretti a proporre opposizione ai decreti ingiuntivi.

2. – Risulta pregiudiziale l’esame di quest’ultimo motivo, che risulta fondato.

2.1. – Il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall’opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sè, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l’arco del procedimento e tenendo in considerazione l’esito finale della lite cfr. Cass. sez. un. n. 7448 del 1993; Cass. n. 2217 del 2007; Cass. n. 19120 del 2009; Cass. n. 18125 del 2017). Nel liquidare tali spese, il giudice può bensì escludere dal rimborso quelle affrontate dalla parte vittoriosa per chiedere il decreto di ingiunzione, qualora mancassero le condizioni di ammissibilità di tale domanda, ma non viola affatto il disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c., qualora ritenga di non farlo, lasciandole a carico della parte opponente che, all’esito del giudizio, è rimasta soccombente sulla pretesa dedotta in lite. A maggior ragione il giudice può lasciare le spese della fase monitoria a carico della parte ingiunta, allorquando la revoca del decreto ingiuntivo sia dipesa dal pagamento della somma recata dal decreto monitorio nel corso del giudizio di opposizione (Cass. n. 2217 del 2007.).

Pertanto, è stato affermato che, ove la somma chiesta con il ricorso sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta con gli artt. 91 e 92 c.p.c., la pronuncia di compensazione delle spese processuali, poichè l’iniziativa processuale dell’opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell’opposto, che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta (sent. n. 19120 del 2009).

A ogni modo – ribadito che la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c., fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all’esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto – il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio vantato credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente quantomeno ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio (Cass. n. 18125 del 2017).

2.2. – Nella specie, rileva il Collegio che il pagamento della sorte capitale, cioè l’accredito dei bonifici, è avvenuto dopo l’emissione dei decreti ingiuntivi dichiarati provvisoriamente esecutivi, e prima della notifica dei medesimi insieme ai rispettivi atti di precetto, nei quali ad ogni modo il Condominio riconosceva l’avvenuto pagamento della sorte medesima (circostanza questa che ha determinato in parte qua la non controversa declaratoria di cessazione della materia del contendere), con intimazione del pagamento delle spese legali liquidate dal Tribunale, oltre alle successive spese di registrazione e di precetto.

Pertanto, il ricorrente – anche ai fini di una eventuale configurabilità dei presupposti per la pronuncia di compensazione delle spese – proprio in ragione della unitarietà del giudizio di opposizione, costituente ordinario giudizio di cognizione, volto ad accertare, non tanto la legittimità del decreto ingiuntivo, quanto l’esistenza del credito (Cass. sez. un. n. 7748 del 1993) – non poteva certamente essere considerato parte soccombente.

3. – Il settimo motivo di ricorso va, dunque, accolto, con assorbimento di tutti gli altri motivi; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il settimo motivo di ricorso; assorbiti tutti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia la stessa alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2018

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