Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31976 del 06/12/2019

Cassazione civile sez. II, 06/12/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 06/12/2019), n.31976

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARRATO Aldo – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28910/2015 proposto da:

P.R., D.P.A., M.F., elettivamete

domiciliati in ROMA, VIA VITTORIO VENETO, 108, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO MALIZIA, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

C.R., CO.GI., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA FRANCESCO VALESIO 1, presso lo studio dell’avvocato

MICHELA DAMADEI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIUSEPPE DANTE;

G.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

110, presso lo studio dell’avvocato ANDREA COLANTONI, che la

rappresenta e difende;

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RABIRIO 1, presso lo studio

dell’avvocato GIULIO MARIA DE GREGORIO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

e contro

GE.MA.CR.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5074/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/09/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto, per quel che rileva in questa sede, che la vicenda al vaglio può riassumersi nei termini seguenti:

– Co.Gi. e C.R. ottenevano in primo grado pronunzia di condanna (fra l’altro) al risarcimento del danno nei confronti del Condominio (OMISSIS), per i danni procurati al loro appartamento dalla mancata manutenzione del lastrico solare (venderanno poi l’appartamento a G.I., cedendole il solo diritto di eseguire il provvedimento nunciatorio e riservandosi la titolarità dei diritti risarcitori);

– l’assemblea condominiale del 23/5/2005 decise, all’unanimità dei presenti (per quel che qui interessa, assenti gli appellanti), di non impugnare la decisione;

– i coniugi P.R. e M.F., prima dell’anzidetta assemblea, avevano promesso in vendita il loro immobile a Ge.Ma.Cr., manlevandola a riguardo delle conseguenze del giudizio;

– i condomini P. – M. e D.P.A. impugnarono la sentenza del Tribunale con citazione notificata il 3/6/2005;

– la Corte d’appello di Roma, respinse l’impugnazione perchè gli appellanti avevano introdotto il grado d’appello dopo che il Condominio aveva prestato, con la Delibera di cui detto, piena acquiescenza alla sentenza di primo grado;

ritenuto che ricorrono con due motivi di censura il D.P., il P. e la M., che controricorrono, con atti separati, il Condominio, il Co. e la C., nonchè la G.;

che hanno presentato memorie illustrative tutti i controricorrenti;

ritenuto che con il primo motivo i ricorrenti deducono “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5; in relazione agli artt. 1105,1130,1135 e 1139 c.c., ed ex art. 115 c.p.c.”, assumendo, in sintesi, che essendo il condominio un ente di gestione, con la conseguenza che la presenza dell’organo di rappresentanza, costituito dall’amministratore, non priva i singoli condomini del potere di agire autonomamente per la difesa dei propri diritti, essi erano pienamente legittimati all’impugnazione;

considerato che la censura va, in primo luogo, purgata dall’improprio riferimento alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il quale, per vero, costituisce solo il parametro processuale di riferimento del vizio o dell’errata applicazione di una norma di diritto sostanziale e all’ipotizzato vizio motivazionale, al di fuori del caso consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5;

che ciò posto, esaminato, tuttavia, il motivo a riguardo del contrasto chiaramente riconducibile alle norme sopra indicate, lo stesso è infondato, tenuto conto di quanto segue:

– gli appellanti, che non adducono di non essere stati convocati per l’assemblea del 23/5/2005, avrebbero dovuto impugnare la Delibera e al contempo, così come hanno fatto, appellare la sentenza del Tribunale; non avendo fatto luogo al primo incombente quella determinazione è divenuta ferma e avente pieno valore di acquiescenza alla sentenza di primo grado;

– ciò non si pone in contrasto con la costruzione dogmatica del condominio ripresa dai ricorrenti, richiamando costante interpretazione di legittimità, essendo necessario coordinare il diritto di autonoma impugnativa da parte del singolo condomino (enunciato più volte in questa sede, cfr. ex multis, Cass. nn. 1011/010, 3900/010, 13639/010) con la univoca propensione alla stabilità delle delibere condominiali non impugnate nel termine perentorio di legge;

ritenuto che con il secondo motivo i ricorrenti deducono “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5; in relazione agli artt. 1117,1130 c.c., artt. 101 e 81 c.p.c.”, lamentando che la Corte di Roma aveva erroneamente negato la legittimazione attiva degli appellanti per avere alienato la loro unità immobiliare prima dell’impugnazione della sentenza, trattandosi di “diritto personalissimo di cui è titolare il soggetto che ha effettuato il pagamento pro quota in ragione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado”;

considerato che la censura (anch’essa, come la prima, formulata impropriamente) è inammissibile in quanto i ricorrenti non colgono la “ratio decidendi”: la Corte d’appello non ha tenuto conto della “vendita” dell’immobile dei coniugi P. – M., anche perchè non si trattava di vendita ma di un’obbligazione a vendere derivante da un contratto preliminare (come dichiarano gli stessi ricorrenti a pag. 8 del ricorso), ma ha disatteso l’impugnazione per l’intervenuta acquiescenza procurata dalla Delibera condominiale di cui si è già detto;

considerato che le spese legali possono compensarsi per intero fra i ricorrenti e i controricorrenti tenuto conto della obiettiva complessità della questione giuridica posta con il primo motivo;

considerato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese legali del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA