Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31974 del 11/12/2018

Cassazione civile sez. II, 11/12/2018, (ud. 19/07/2018, dep. 11/12/2018), n.31974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19512/2015 proposto da:

S.V., domiciliato ex lege in ROMA, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO DI NOIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositato il

18/05/2015, Cron. 1551/2015, R.G.n. 158/2015 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/07/2018 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.V. ebbe, il 19.2.2015, a proporre istanza di riconoscimento dell’equo indennizzo per l’eccessiva durata di procedimento civile svoltosi avanti il Tribunale di Trani – ancora in corso in sede di legittimità quando proposto il ricorso – di cui era parte.

La domanda era rigettata poichè, per l’equo indennizzo afferente il ritardo nella definizione del medesimo procedimento presupposto, precedente istanza ex lege n. 89 del 2001, presentata dallo S. era stata rigettata dalla Corte salentina con ordinanza depositata il 15.12.2014.

La Corte osservava come l’istanza di rinuncia nel primo procedimento era stata depositata, comunque,quando già scaduto il termine assegnato alla parte per integrazione documentale e che il primo decreto di rigetto, adottato il 15.12.2014 risultava regolarmente notificato all’impugnante e non tempestivamente opposto.

Lo S. ha proposto ricorso per cassazione fondato su dodici motivi ed ha depositata memoria difensiva in prossimità di questa adunanza.

Il Ministero della Giustizia non s’è costituito a resistere.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dallo S. s’appalesa siccome infondato e va rigettato. Va, in limine, rilevato come la notificazione del ricorso al Ministro della Giustizia sia invalida poichè effettuata presso la sede di Lecce dell’Avvocatura distrettuale dello Stato anzichè presso l’Avvocatura generale di Roma, competente per il giudizio davanti la Corte di Cassazione – Cass. sez. 2 n. 22079/14, Cass. su n 608/15.

Tuttavia, stante l’evidente infondatezza del ricorso proposto – Cass. sez. 1 n 15106/13, può comunque definirsi il procedimento senza la necessità di imporre alla parte di rinnovare la notifica nulla con aggravio di spese e dilazione dei tempi di soluzione della controversia.

Lo S. deduce una serie di vizi di legittimità sia afferenti alla motivazione che a violazione di legge, tuttavia risulta insuperabile l’argomento, pure addotto dalla Corte di merito a sostegno della sua decisione,ossia la mancata opposizione tempestiva nei riguardi del decreto di rigetto della prima domanda proposta dallo S..

Detto argomento consente di risolvere la questione epperatnto rende esercizio inutile l’esame delle censure mosse in ricorso.

La Corte salentina ha puntualizzato che il decreto di rigetto venne comunicato al ricorrente il 15.12.2014, sicchè il termine perentorio per proporre l’opposizione scadeva il 15.1.2015, mentre comunque il nuovo ricorso – cui conseguì l’odierno procedimento – fu depositato appena il 19.2.2015.

Evidente appare che, a fronte di un provvedimento definitivo di rigetto dell’istanza ex lege n. 89 del 2001, comunque, adottato dalla Corte di Lecce e ritenuto a sè pregiudizievole, era onere della parte proporre l’opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5, stante il suo carattere integralmente devolutivo – Cass. sez. 2 n. 20695/16.

Un tanto era necessitato anche se il provvedimento adottato dalla Corte era ritenuto errato poichè i Giudici salentini non considerarono il deposito di istanza di rinunzia al ricorso prima della loro decisione.

Difatti l’opposizione è l’unico rimedio esperibile a fronte di un decreto, comunque, ritenuto errato a prescindere dalla ragione di un tanto in forza del dato testuale della disposizione portata in L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 6, siccome introdotto con la L. n. 134 del 2012.

Tale norma da un lato stabilisce la non riproponibilità della domanda di indennizzo oggetto di decreto di rigetto in tutto od in parte e dall’altro come unico rimedio per evitare il verificarsi della perdita del diritto prescrive l’opposizione ex art. 5 bis medesima legge.

Dunque era onere dello S.,ritenuta errata la decisione di rigetto da parte del Giudice delegato del suo primo ricorso poichè non considerata la già depositata istanza d rinuncia, proporre opposizione a detto provvedimento per evitare la conseguenza della non riproponibilità di domanda omologa a quella rigettata.

Un tanto pacificamente lo S. non ha fatto con la conseguenza che non può esser proposto ulteriore istanza per lo stesso procedimento presupposto – L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 6, sicchè detta argomentazione esposta dalla Corte territoriale rimane,comunque,valida ed atta a sostenere ex se il decreto impugnato.

Al rigetto dell’impugnazione non segue, ex art. 385 c.p.c., condanna del ricorrente alla rifusione delle spese poichè l’Amministrazione della Giustizia non risulta costituita.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 19 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2018

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