Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31973 del 11/12/2018

Cassazione civile sez. II, 11/12/2018, (ud. 20/04/2018, dep. 11/12/2018), n.31973

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24969/2014 R.G. proposto da:

M.P., ed P.E., elettivamente domiciliati in

Roma, Via Premuda n. 18 presso lo studio dell’Avv. Antonino Nicolò

Bontempo che unitamente all’Avv. Roberto Folchitto li rappresenta e

li difende;

– ricorrenti –

contro

D.M., e T.C., elettivamente domiciliati presso lo

studio dell’Avv. Massimiliano Giandotti in Roma Lido al Viale Paolo

Orlando n. 111 che li rappresenta e li difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 500 depositata

il 27 gennaio 2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 20 aprile

2018 dal Consigliere Dott. Milena Falaschi.

Fatto

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Ritenuto che:

– il Tribunale di Roma, con sentenza n. 30172 del 23.07.2002, in accoglimento della domanda proposta da D.M. nei confronti di M.P. e di P.E., accertato che i convenuti avevano costruito un manufatto di circa mq 90 in appoggio al muro di confine esistente tra i fondi di proprietà delle parti, non rispettando le distanze tra le costruzioni, li condannava alla demolizione parziale di tale manufatto sino a raggiungere la prescritta distanza di mt. 10 rispetto la costruzione di proprietà attorea ed al rimborso delle spese di giudizio; rigettava la domanda riconvenzionale relativa alla richiesta di condanna della D. alla demolizione dei manufatti di sua proprietà, posti a distanza inferiore a mt. 5 dal confine e di altezza tale da non rispettare la norma posta all’art. 3 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Roma;

– sul gravame proposto dai M. – P., la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 235/2010, in accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza impugnata, respingeva la domanda attorea di demolizione, cui avevano aderito gli intervenienti T.C. e Pi., giacchè il manufatto sporgeva di soli 25 cm dal piano di campagna (essendo pertanto inidoneo a creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza e alla salubrità del godimento della proprietà di parte attrice) con compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio;

– sul giudizio di revocazione proposto dai D. e T. avverso la sentenza n. 235/2010, per essere errata in fatto la misura in cui si affermava che il manufatto realizzato dai M. e P. si elevava di soli 25 cm dal piano di campagna, la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 500 del 27.01.2014, pronunciava la revocazione del capo della sentenza impugnata con il quale era stata respinta l’originaria domanda di demolizione, oltre a respingere l’appello proposto dai M. – P. avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 30172/2002, confermando quest’ultima nel capo che dichiarava gli odierni ricorrenti responsabili del mancato rispetto delle distanze tra le costruzioni con condanna alla demolizione del fabbricato;

– per la cassazione del provvedimento di revocazione n. 500/2014 della Corte d’Appello di Roma ricorrono i M. – P. sulla base di due motivi;

– resistono con controricorso gli intimati.

Atteso che:

– il primo motivo di ricorso denuncia l’errata interpretazione e la falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, per avere la Corte d’Appello di Roma pronunciato la revocazione pur avendo accertato che la sentenza non si basava su un fatto incontrovertibilmente escluso dagli atti di causa, con conseguente violazione del giudicato interno.

La censura è fondata.

La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha pronunciato ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, la revocazione del capo della sentenza emessa dalla medesima Corte d’Appello, con la quale era stata respinta la domanda degli originari attori di demolizione del fabbricato per cui è controversia, per essere stato costruito in violazione delle distanze tra costruzioni, avendo ravvisato nella CTU, svoltasi in 1^ grado, la circostanza che il manufatto si trovava al di sotto del piano di campagna di mt. 1,85 ed aveva l’altezza complessiva di mt. 3,40, cosicchè sporgeva dal piano di campagna per mt. 1,55, oltre ad ulteriori 25 cm, costituiti dal cordolo, rispetto al muro di confine.

L’oggetto del giudizio di revocazione ha, dunque, riguardato l’errore in cui sarebbe incorso il giudice di seconde cure circa l’effettiva altezza complessiva del fabbricato, avendolo considerato completamente interrato e per questo motivo non sottoposto alla disciplina sulle distanze ex art. 873 c.c..

L’errore di fatto rilevante al fine della revocazione deve essere “essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l’errore la pronuncia sarebbe stata diversa” (così la massima ufficiale estratta da Cass., Sez. Un., n. 561 del 2000).

Nella specie proprio i requisiti della decisività ed essenzialità non ricorrono per non avere la Corte di merito tenuto conto della ulteriore ratio decidendi, riguardante la mancata violazione delle distanze tra pareti finestrate e la misura lineare di fronteggiamento pari a mt. 7,85 (inferiore a quella prevista dal D.M. n. 1444 del 1968, art. 9), che aveva determinato il convincimento del giudice distrettuale.

Per questa ragione, il primo motivo va accolto;

– il secondo motivo di ricorso, nel denunciare l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e la violazione e falsa applicazione dell’art. 873 c.c. e del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, rimane assorbito all’accoglimento del primo, essendo diretta conseguenza della questione già posta circa l’erroneità del pronunciamento del giudice della revocazione.

Conclusivamente, il ricorso deve pertanto essere accolto.

D’altro canto, attese le risultanze sopra evidenziate, non occorrendo accertamenti di fatto perchè si evidenzi la prova della mancanza dell’errore revocatorio, ne segue che ricorre una situazione in cui già il giudice di merito avrebbe dovuto rigettare l’impugnazione, situazione che viene rilevata da questa Corte, che decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’originaria impugnazione per revocazione.

Le spese del giudizio di appello e di quello di legittimità vanno poste a carico degli intimati.

PQM

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’originario ricorso per revocazione;

condanna gli intimati in solido alla rifusione, in favore dei ricorrenti, delle spese processuali del giudizio di appello che liquida in complessivi Euro 3.000,00, di cui Euro 300,00 per esborsi, nonchè di quello di legittimità che liquida in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 20 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2018

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