Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31972 del 06/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 06/12/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 06/12/2019), n.31972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25964-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

O.M.I. OFFICINA MECCANICA ITALIANA SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

EUROPA 100, presso lo studio dell’avvocato PANUNZI ALBERTO,

rappresentata e difesa dall’avvocato PETTINARI BRUNO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 718/ I / 82016 della COMMISSIONE TRIBUTARLA

REGIONALE di ANCONA, depositata il 03/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con due distinti avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2007 e 2008 la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Macerata contestava alla Società PADAV s.r.l. (ora O.M.I. Officina Meccanica Italiana s.r.l.), affittuaria dell’azienda della ditta individuale “Padav di A.P.”, l’indebita detrazione dell’IVA da parte della concessionaria in ragione della perdita della qualifica di imprenditore occorsa in capo alla concedente in seguito alla cessione dell’azienda.

Contro tali avvisi la società proponeva ricorso innanzi alla CTP di Macerata, la quale accoglieva il ricorso, qualificando l’affitto dell’azienda come reddito di impresa.

Contro tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate proponeva appello chiedendone la riforma.

Con la pronuncia in epigrafe il la CTR Marche, rigettando l’appello, stabiliva che l’errore della ditta concedente nel trattamento dei canoni di affitto non può ripercuotersi sul comportamento fiscale della concessionaria – la detrazione dell’IVA versata -, non potendo richiedersi a quest’ultima una verifica sulla sussistenza della qualifica di imprenditore in capo al cedente e, al contrario, spettando all’amministrazione fiscale dimostrare gli elementi oggettivi che consentissero di concludere che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata si iscriveva in un’evasione commessa dal fornitore da un altro operatore intervenuta a monte della catena.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

La società intimata ha resistito con controricorso.

L’Ufficio deduce la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, in relazione agli artt. 2727 e 2729 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

La CTR avrebbe fatto mal governo dei principi regolatori in materia di IVA, e specificamente del principio di neutralità, omettendo una valutazione complessiva degli elementi presuntivi dedotti dall’Ufficio indicativi della consapevolezza della società cessionaria del fatto che l’operazione invocata a fondamento della detrazione si iscrivesse in un’evasione commessa dalla società cedente.

Il motivo di ricorso è fondato.

Giova premettere che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è ferma nel ritenere che l’ipotesi in cui l’operazione si inserisca in una fattispecie fraudolenta di evasione dell’IVA, “non comporta automaticamente la perdita, per il cessionario, del diritto di detrazione, ma, per una esigenza di tutela della buona fede del soggetto passivo, l’Amministrazione tributaria è tenuta a provare, sia pure anche solo in base a presunzioni, che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente cedente aveva evaso l’imposta o partecipato a una frode, e cioè che il contribuente disponeva di indizi idonei ad avvalorare un tale dubbio ovvero, con espressione efficace, “a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente”” (cfr. Corte di Giustizia 6 dicembre 2012, Bonik, C-285/11; Corte di Giustizia, Ppuh, C277/14, par. 50).

Orbene, quanto al principio di neutralità in materia di IVA questa Corte ha ritenuto che “l’amministrazione tributaria non può esigere in via generale che il soggetto passivo che intende esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA, al fine di assicurarsi che non sussistano irregolarità o evasioni, verifichi che l’emittente della fattura correlata ai beni o servizi a titolo dei quali viene richiesto l’esercizio di tale diritto, abbia la qualità di soggetto passivo; al contrario, l’onere della prova della consapevolezza del cessionario circa il carattere fraudolento dell’operazione grava sull’Ufficio” -Cass., n. 9721/2018-.

Pertanto, ne consegue che “l’onere dell’Amministrazione finanziaria sulla consapevolezza del cessionario va dunque ancorato al fatto che questi, in base ad elementi obiettivi e specifici, che spetta all’Amministrazione individuare e contestare, conosceva o avrebbe dovuto conoscere che l’operazione si inseriva in una evasione all’Iva e che tale conoscibilità era esigibile, secondo i criteri dell’ordinaria diligenza ed alla luce della qualificata posizione professionale ricoperta, tenuto conto delle circostanze esistenti al momento della conclusione dell’affare ed afferenti alla sua sfera di azione (Cass. civ., Sez. V, n. 33583/2018; Cass. 24490 del 2015).

Occorre ancora precisare, quanto alla censura che involge il ragionamento presuntivo esposto dalla CTR, che “In tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento (Cass., Sez. VI, 5, n. 5374/2017, Cass., Sez. VI, 5 n. 9108/2012).

Orbene la CTR, pur correttamente evocando i principi giurisprudenziali in materia di detrazione dell’IVA, ha errato nel farne applicazione.

Invero, la CTR, chiamata a verificare i presupposti per la detraibilità del costo sostenuto per l’affitto da parte della società PADAV s.r.l. (ora O.M.I. Officina Meccanica Italiana s.r.l.) per ritenere legittima la condotta della parte contribuente e conseguentemente escludere l’indetraibilità della stessa in relazione all’assenza in capo alla concedente della qualifica di soggetto tenuto al pagamento dell’IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, lo ha ritenuto esistente totalmente obliterando la rilevanza del rapporto di coniugio tra la A. e il legale rappresentante della società affittuaria che l’ufficio aveva indicato per ritenere note o conoscibili le reali condizioni nelle quali agiva l’affittuaria rispetto all’assenza della qualità di soggetto passivo ai fini IVA, unitamente alla circostanza che la stessa Antognozzi possiede una quota societaria della Padav srl.

Ciò ha fatto, peraltro, sulla base di elementi totalmente privi di valenza presuntiva quali il pagamento dell’IVA da parte della ditta Padav e la circostanza, non agevolmente comprensibile ai fini del ragionamento presuntivo, che la stessa avesse dedotto gli ammortamenti. Circostanze che non potevano assumere rilievo ai fini del riconoscimento o meno della detrazione IVA da parte della società.

La CTR, inoltre, non ha minimamente considerato gli ulteriori elementi presuntivi prospettati dall’Ufficio (mancato versamento dell’IVA ricevuta dalla Padav da parte della ditta A., dichiarazioni rese dal T., riportate in ricorso circa l’attività svolta dalla ditta A. e dichiarazioni da quest’ultima rese sul medesimo tema) che, per converso, avrebbero dovuto costituire parte di un complessivo e non frazionato esame del complesso degli elementi indiziari offerti a sostegno della pretesa fiscale.

Pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria delle Marche.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA