Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31971 del 06/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 06/12/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 06/12/2019), n.31971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27171-2017 proposto da:

M.M., H.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

RENATO FUCINI 288, presso lo studio dell’avvocato RENZI ROBERTO,

rappresentati e difesi dall’avvocato DI PASQUALE MANOLA;

– ricorrenti –

contro

ITALFONDIARIO SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 2, presso lo

studio dell’avvocato GRILLO GIUSEPPE, rappresentata e difesa

dall’avvocato DE AMBROSIIS ALESSIA;

– controricorrente –

contro

BANCA TEATINA SPA quale mandataria di PURPLE SPV SRL quale

cessionaria della NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI CHIETI SPA, in persona

del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato BIOCCA GAETANO;

– controricorrente –

contro

MIGNINI & PETRINI SPA, BNL SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1291/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 06/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Dott. POSITANO GABRIELE.

Fatto

RILEVATO

Che:

con atto di citazione del 16 marzo 2012, Italfondiario S.p.A., in qualità di società mandataria della Banca dell’Adriatico S.p.A., successivamente Intesa Sanpaolo S.p.A., evocava in giudizio davanti al Tribunale di Teramo, M.M. e H.E. deducendo di essere creditore di M. quale titolare dell’azienda agricola M.M. per uno scoperto di conto corrente di corrispondenza, per un contratto di mutuo agrario ed un finanziamento in conto corrente contro cessioni di crediti. A causa della perdurante situazione debitoria aveva comunicato il recesso dagli affidamenti. M. si era anche costituito fideiussore in favore della Banca dell’Adriatico S.p.A., garantendo la posizione della società agricola Agrilife che aveva, a sua volta un’ulteriore esposizione, sulla base di una scopertura di un contratto di conto corrente e di un contratto di mutuo, oltre che per un’apertura di credito. Anche a tale società debitrice la banca aveva comunicato il recesso degli affidamenti con invito a provvedere al pagamento. M. era coniugato in regime di separazione dei beni con H.E. con la quale, con contratto notarile del 30 gennaio 2010, aveva costituito un fondo patrimoniale destinando tutti i beni di proprietà. La banca evidenziava, altresì, che le società e i soci risultavano impossidenti e a carico del M. erano stati emessi numerosi protesti. Sulla base di tali elementi chiedeva che fosse dichiarata l’inefficacia dell’atto notarile del 30 gennaio 2010 nei confronti della banca, con condanna al pagamento delle spese di lite;

si costituiva il convenuto M.M. che contestava la pretesa e con atto d’intervento volontario del 18 giugno 2012 si costituiva la società Mignini & Petrini S.p.A. deducendo l’esistenza di un proprio credito nei confronti di M.M. e chiedendo la dichiarazione d’inefficacia dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale anche nei propri confronti;

in corso di causa Italfondiario depositava i decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi emessi dal Tribunale di Teramo e contenenti l’ingiunzione in danno delle due società e di M.M. e H.E..

Si procedeva all’integrazione del contraddittorio nei confronti di quest’ultima che si costituiva contestando la domanda attorea. Interveniva successivamente, in data 19 giugno 2013, la Carichieti S.p.A. deducendo l’esistenza di un proprio credito nei confronti del M. e formulando conclusioni analoghe all’attrice ed alla terza intervenuta. Il giudizio veniva riunito a quello avente NRG 1537-2012 promosso dalla BNL S.p.A.;

con sentenza del Tribunale di Teramo del 27 maggio 2016 dichiarava l’inefficacia nei confronti dei richiedenti dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale;

con atto di appello, notificato il 4 luglio 2016, M.M. e H.E. impugnavano la decisione. Si costituivano Italfondiario S.p.A., nella qualità di procuratore speciale di Intesa Sanpaolo S.p.A. e le altre parti del giudizio, contestando il gravame;

con sentenza del 6 luglio 2017 la Corte d’Appello dell’Aquila rigettava l’impugnazione;

avverso tale decisione M.M. e H.E. propongono ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi. Si costituisce con controricorso Italfondiario S.p.A., nella predetta qualità e la Banca Teatina S.p.A., appartenente al gruppo bancario UBI Banca che, quale mandataria di Purple SVP srl.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 2901 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per avere la Corte d’Appello ritenuto sussistenti i requisiti oggettivi e soggettivi dell’azione revocatoria, omettendo l’esame dei fatti di causa, affermando che il presupposto della scientia damni doveva ritenersi in re ipsa o, comunque, sulla base di due elementi poco significativi: l’ingentissima esposizione debitoria del M. e l’iscrizione ipotecaria e la pendenza di una procedura esecutiva sul restante patrimonio. Il giudice di appello avrebbe omesso la valutazione dei fatti accertati in primo grado e cioè che il debitore, alla data di costituzione del fondo, non poteva avere la consapevolezza di arrecare pregiudizio alle pretese dei creditori, poichè il restante patrimonio immobiliare era libero da vincoli e aveva un valore economico superiore al doppio dell’intera esposizione debitoria. Inoltre, i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto sussistente l’elemento soggettivo, senza procedere a una corretta valutazione delle prove documentali. L’insieme di tali elementi, se compiutamente esaminati dal giudice di merito, avrebbe portato a conclusioni giuridiche opposte rispetto a quelle raggiunte. In particolare, una corretta interpretazione dell’art. 2901 c.c. e delle risultanze istruttorie avrebbe consentito di escludere che il M., alla data del 30 gennaio 2010, potesse avere la conoscenza del fatto che la propria situazione economica era vicina al tracollo. Ciò in quanto, in data prossima a quella di conclusione dell’atto, gli stessi istituti di credito avevano valutato il patrimonio del debitore tra i 5-6 milioni di Euro, a fronte di una posizione debitoria che non superava i 2 milioni di Euro;

con il secondo motivo si deduce la violazione delle medesime disposizioni oggetto della precedente censura, rilevando che la Corte territoriale avrebbe fondato il presupposto dell’eventus damni sulla semplice maggiore difficoltà ed incertezza di soddisfazione del credito, aggiungendo che il debitore non avrebbe fornito la prova dell’insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali. La Corte avrebbe omesso di considerare un punto decisivo della controversia, costituito dall’esatta individuazione del momento al quale deve essere riferito all’eventus danni, e cioè quello del perfezionamento dell’atto di disposizione, dal quale deriverebbe la lesione della garanzia patrimoniale. Nel caso di specie, come già evidenziato con il motivo precedente, al momento della stipula del fondo, il patrimonio del debitore aveva un valore economico superiore a 4 milioni di Euro, come risulterebbe dalle stime dei periti degli istituti di credito;

con il terzo motivo si deduce la violazione delle medesime disposizioni individuando l’errore della Corte d’Appello nella ritenuta sussistenza dei requisiti dell’eventus danni, nella maggiore incertezza o difficoltà di soddisfazione del credito, fondata su un valore del patrimonio residuo riferito al giudizio ipotetico del prezzo di vendita dello stesso in fase di esecuzione immobiliare, in concreto pari ad un quarto del suo valore effettivo. I giudici di appello avrebbero basato il requisito dell’eventus danni su un solo elemento: la proposta di porre in vendita il complesso immobiliare residuo del M. al prezzo indicato nella procedura immobiliare. Si tratterebbe di una mera ipotesi, fondata su una proposta irragionevole e sperequativa. Al contrario, l’azione revocatoria sarebbe ammissibile solo se il danno sussiste in concreto al momento dell’atto dispositivo e da ciò discenderebbe l’erronea valutazione, da parte dei giudici di merito, della fattispecie prevista dall’art. 2901 c.c.;

preliminarmente rileva la Corte che il deposito di copia della sentenza con la relata della notificazione che si assume avvenuta il 12 settembre 2017 è intervenuto oltre il termine previsto dall’art. 369 c.p.c. in quanto i ricorrenti hanno provveduto a tale adempimento, corredato dall’attestazione di conformità, solo in data 30 agosto 2019, ben oltre il termine di venti giorni dopo la proposizione del ricorso, con conseguente improcedibilità dello stesso in quanto la prova di resistenza non consente di ritenere tempestivo il ricorso rispetto alla data di pubblicazione della sentenza (Cass. n. 17066/2013);

poichè la relata non è nella disponibilità del giudice (perchè prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio) non opera in concreto il principio che esclude la “possibilità di applicazione della sanzione dell’improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica” (Cass. Sez. U. n. 10648 del 02/05/2017);

non sussiste, inoltre, nessuna delle ipotesi di cd sanatoria successiva enucleate da ultimo dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8312 del 25 marzo 2019, secondo cui “il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente, e necessariamente inserita nel fascicolo informatico -, priva di attestazione di conformità del difensore del D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16-bis, comma 9 bis, convertito dalla L. n. 221 del 2012, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all’originale; nell’ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio”

a prescindere da ciò, il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, perchè la sentenza impugnata è stata decisa su una questione di diritto, conformemente alla giurisprudenza di legittimità e l’esame dei motivi non offre elementi per valutare l’orientamento (Cass. Sezione Unite n. 19051 del 2010);

comunque, i tre motivi, da esaminare congiuntamente perchè strettamente connessi, riguardano la ricostruzione in fatto dei presupposti dell’art. 1901 c.c., attenendo all’elemento oggettivo e soggettivo. Nel primo e nel secondo motivo, si richiede a questa Corte un’inammissibile rivalutazione della prova, che esula dal perimetro dell’art. 360 c.p.c., n. 5, mentre le considerazioni sulla capienza del patrimonio sono dedotte, in tutti i motivi, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6;

con il primo motivo, in particolare, si lamenta espressamente un’errata valutazione delle risultanze istruttorie, ponendosi del tutto al di fuori dai confini dell’art. 360 c.p.c., n. 5 aggiungendo che il debitore, alla data di costituzione del fondo, non avrebbe potuto avere la consapevolezza di arrecare un pregiudizio alle pretese dei creditori poichè il restante patrimonio immobiliare aveva un valore economico superiore al doppio dell’esposizione. Si tratta di considerazioni dedotte in palese violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, poichè non viene allegato e neppure indicato il riferimento documentale e la localizzazione nell’ambito del fascicolo di legittimità, dei dati processuali specifici che fonderebbero l’esistenza di elementi contrari alla consapevolezza di arrecare pregiudizio o gli atti delle controparti dai quali emergerebbe che le

stesse avrebbero riconosciuto che il debitore aveva un patrimonio stimato in 5 o 6 milioni di Euro e un’esposizione debitoria inferiore a 2 milioni di Euro (così come precisato nell’ultima parte del primo motivo). Per il resto, parte ricorrente elenca una serie di cifre e dati documentali chiedendo alla Corte di legittimità una nuova valutazione nel merito delle risultanze istruttorie;

analoghe censure riguardano il secondo e terzo motivo nel quale (ultimo) irritualmente viene richiamato l’art. 360 c.p.c., n. 5 e la doglianza attacca un’argomentazione ad abundantiam della Corte d’Appello (valore stimato in sede esecutiva) e non decisiva;

l’omesso esame di un punto decisivo della controversia, non è -nel caso di specie- un fatto storico, ma una questione di diritto e cioè la corretta individuazione del momento al quale riferire il presunto eventus danni, coincidente, secondo parte ricorrente, con quello del perfezionamento dell’atto di disposizione;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato improponibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza in favore di ciascuno dei due controricorrenti. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della insussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato attesa la documentata ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell’Ordine degli avvocati dell’Aquila del 20 novembre 2017.

PQM

dichiara improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore di ciascuna della controricorrenti, liquidandole in Euro 10.000 per ognuna, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. 8

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, da atto della in sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA